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Roma, 3 novembre 2017

Affitti brevi, in arrivo le nuove regole dell'Agenzia delle entrate
Obiettivo dichiarato ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale

Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 3 novembre 201
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Affitti brevi, al via le nuove regole dell’Agenzia delle Entrate, per una maggiore “compliance fiscale” e l’obiettivo di una riduzione dell’evasione che nel settore non è certamente trascurabile. Dopo il decreto legge 50/2017 che è intervenuto sugli affitti inferiori ai trenta giorni con il contestato compito agli intermediari: i portali web, di comunicare al fisco i dati e procedere come sostituti d’imposta a versare la ritenuta d’acconto. Anche l’Agenzia ha prodotto una circolare in materia che precisa quali siano le locazioni brevi e soprattutto quale regime fiscale si debba applicare a questi affitti. In un settore, in cui la regolarità fiscale non presenta percentuali molto elevate, in particolare nel turistico, dove, anche nella passata stagione estiva, ad ogni controllo della Guardia di Finanza sono corrisposti elevati volumi di affitti in nero. La definizione di affitti brevi è quella legata a contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Devono essere stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Affitti brevi sono anche i contratti di sublocazione e quelli stipulati da soggetti che hanno l’immobile in comodato e lo cedono in locazione ad un terzo. Non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale, vale a dire i contraenti, l’oggetto (l’immobile e eventuali prestazioni accessorie), la durata e il corrispettivo. Anche se come SICET lo consigliamo ed in forma scritta per evitare contestazioni. Gli immobili posti in locazione debbano essere a destinazione residenziale per finalità abitative. La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa la A10 e le relative pertinenze, nonché in analogia con quanto previsto per la cedolare secca sugli affitti, singole stanze dell’abitazione. Gli immobili, inoltre, devono essere situati in Italia. Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell’immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Non sono applicabili gli affitti brevi se insieme alla messa a disposizione dell’abitazione sono forniti servizi aggiuntivi non legati con la finalità residenziale quali, ad esempio, la colazione, pasti, auto a noleggio. Per quanto riguarda il regime tributario da applicare alle locazioni brevi l’Agenzia precisa che dal 1 giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stipulati a partire da tale data, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 23/2011, con l’aliquota del 21 per cento, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva con la cedolare secca. Tutte le informazioni nelle sedi del SICET.


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

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