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Roma, 9 gennaio 2017

Nuove norme per riscattare l'alloggio sociale in affitto.
Si potrà procedere all'acquisto dopo sette anni di locazione

Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 1 settembre 201
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Nuove norme per riscattare l’alloggio sociale in affitto. Entra in vigore in questi giorni il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 21 giugno 2017 che determina modalità, tempi e procedure per acquistare l’immobile condotto in locazione. È importante ricordare quale è l’alloggio sociale tramite la sua definizione normativa. Più precisamente è quello che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Questi alloggi sono realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico. In pratica si tratta dei cosiddetti alloggi di “social housing” da non confondere con quelli di edilizia residenziale pubblica. La disciplina di questi affitti è prevista dalla legge 80 del 2014. Dopo almeno sette anni di locazione, l’inquilino può riscattare l’abitazione purché lui o i suoi familiari non prossedano altri alloggi adeguati in proprietà nella regione di residenza. Deve essere presentata la richiesta per raccomandata o posta certificata. Entro 120 giorni le parti stipuleranno l’atto definitivo di trasferimento. Il termine per acquistare l’alloggio è stabilito dalle parti entro e non oltre dieci anni dall’inizio della locazione. Mentre il prezzo di cessione ed il canone dell’affitto sono stabiliti nelle convenzioni edilizie con regione e comune. Nel caso in cui l’alloggio abbia avuto un contributo pubblico finalizzato alla locazione, questo va restituito. Nel contratto di locazione deve sempre essere indicato il prezzo del riscatto che andrà rivalutato con l’indice Istat annuale. Sempre nel contratto sarà stabilito che nel caso di riscatto una parte dell’affitto pagato, non meno del 20%, verrà imputata al prezzo di trasferimento della proprietà. L’alloggio non potrà essere venduto dall’inquilino per cinque anni dalla data di volontà del trasferimento. Eventuali vincoli e oneri per il loro affrancamento saranno stabiliti nel contratto di locazione. Proprietà ed inquilino potranno stipulare un contratto preliminare di vendita sull’alloggio sociale in affitto purché la vendita venga conclusa non prima dei sette anni dall’inizio della locazione. Nel caso di riscatto il locatore matura ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap un credito di imposta. Maggiori informazioni nelle sedi del SICET.


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

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