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Roma, 9 gennaio 2017
Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto interministeriale del
Ministero infrastrutture e dei Trasporti del 21-06-17
"clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto e modalità di
determinazione e fruizione del credito di imposta"
Nota di Antonio Falotico, Segretario Generale Sicet,
Il ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ha emanato un decreto interministeriale che prevede la possibilità, da
parte del conduttore, di riscattare l’alloggio sociale nel quale vive.
In base al provvedimento, l’inquilino, trascorsi almeno sette anni dalla data di
inizio della locazione, può decidere di riscattare l’immobile divenendone
proprietario.
Affinché ciò accada, non deve essere proprietario di un’altra abitazione nel
territorio regionale di appartenenza.
Il decreto stabilisce che il corrispettivo del contratto di vendita da stipulare
in caso di esercizio del diritto di riscatto, sia determinato nel contratto di
locazione. Inoltre, nel contratto di affitto, si conviene che, in caso di
acquisto, una parte del corrispettivo pagato dal locatore (non inferiore al 20%
del canone di affitto) verrà imputata al prezzo del trasferimento della
proprietà.
Nel contratto di locazione e di futuro riscatto sono inseriti sia i vincoli
relativi al prezzo massimo di cessione dell’alloggio che l’eventuale quota del
corrispettivo trattenuto dal locatore nel caso in cui l’inquilino in affitto
decida di non acquistare più l’abitazione.
Stando a quanto previsto dal provvedimento, qualsiasi immobile destinabile o
trasformabile in alloggio sociale, può accedere ai contratti di locazione e
futuro riscatto, l’importante è che venga cancellata l’ipoteca che grava sul
bene oggetto del futuro riscatto.
Nel caso in cui la stipula del contratto di locazione e futuro riscatto riguardi
immobili in costruzione, i sette anni previsti prima del riscatto stesso,
scattano dalla data di inizio della effettiva locazione.
Decreto interministeriale del 21/06/2017 - Ministero Infrastrutture e Trasporti