NEWS

 

Roma, 9 gennaio 2017

Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto interministeriale del Ministero infrastrutture e dei Trasporti del 21-06-17
"clausole standard dei contratti locativi e di futuro riscatto e modalità di determinazione e fruizione del credito di imposta"
Nota di Antonio Falotico, Segretario Generale Sicet,

Il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato un decreto interministeriale che prevede la possibilità, da parte del conduttore, di riscattare l’alloggio sociale nel quale vive.
In base al provvedimento, l’inquilino, trascorsi almeno sette anni dalla data di inizio della locazione, può decidere di riscattare l’immobile divenendone proprietario.
Affinché ciò accada, non deve essere proprietario di un’altra abitazione nel territorio regionale di appartenenza.
Il decreto stabilisce che il corrispettivo del contratto di vendita da stipulare in caso di esercizio del diritto di riscatto, sia determinato nel contratto di locazione. Inoltre, nel contratto di affitto, si conviene che, in caso di acquisto, una parte del corrispettivo pagato dal locatore (non inferiore al 20% del canone di affitto) verrà imputata al prezzo del trasferimento della proprietà.
Nel contratto di locazione e di futuro riscatto sono inseriti sia i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione dell’alloggio che l’eventuale quota del corrispettivo trattenuto dal locatore nel caso in cui l’inquilino in affitto decida di non acquistare più l’abitazione.
Stando a quanto previsto dal provvedimento, qualsiasi immobile destinabile o trasformabile in alloggio sociale, può accedere ai contratti di locazione e futuro riscatto, l’importante è che venga cancellata l’ipoteca che grava sul bene oggetto del futuro riscatto.
Nel caso in cui la stipula del contratto di locazione e futuro riscatto riguardi immobili in costruzione, i sette anni previsti prima del riscatto stesso, scattano dalla data di inizio della effettiva locazione.

Decreto interministeriale del 21/06/2017 - Ministero Infrastrutture e Trasporti


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

HOME