NEWS

 

Roma, 6 novembre 2015

Stop agli affitti in nero
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 6 novembre 201
5

La Cassazione dice stop ai contratti d’affitto in nero. Con canoni parzialmente registrati, oppure in assenza di un contratto scritto e solo con accordi verbali, o con altre diavolerie che qualche proprietario disinvolto prova ad attuare è possibile richiedere per l’inquilino la restituzione delle somme versate in più. Questa volta il tentativo di ridurre e sanzionare le possibilità di evadere od eludere il fisco non viene dal legislatore ma dai Giudici della Corte di Cassazione, che con due pronunce: la n. 18213 e la 18214 del 17 settembre scorso hanno stabilito la nullità di accordi che prevedano affitti maggiori di quelli stabiliti nel contratto registrato così come la nullità di un contratto verbale non registrato. Il SICET plaude alla decisione della Cassazione che con queste due sentenze tende a disincentivare il mercato nero delle locazioni che nel nostro Paese conta quasi mezzo milione di affitti irregolari con una evasione di parecchie centinaia di milioni di euro. Continua invece a lasciare perplessi l’assenza di una norma, da parte del Parlamento, di contrasto alla totale o parziale registrazione dei contratti già prevista nella norma sulla cedolare secca, il decreto legislativo 23 del 2011, e sostitutiva dei i canoni sanzionatori bocciati dalla Corte Costituzionale. E’ necessario che il Governo faccia chiarezza e finalmente introduca una norma che metta a riparo dalle censure della Consulta. Così come serve risolvere la confusa situazione sulla tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione abitativi che dopo la mancata applicazione dal suo varo, nel 2016 dovrebbe interessare solo i canoni superiori ai 3000 euro, analogamente all’uso del contante. Serve veramente un urgente contrasto all’evasione che negli affitti è ancora molto elevata. Tornando alle pronunce della Cassazione, i giudici hanno stabilito che in presenza di un contratto registrato, con un canone più basso di quello realmente pagato dall’inquilino, è nullo il tentativo di registrare successivamente quello di importo maggiore. Vale quello registrato per primo e l’inquilino potrà chiedere la restituzione dei canoni pagati in più senza problemi di prescrizione. Fino a sei mesi dopo la cessazione della locazione, evitando così ritorsioni da parte del proprietario. Rispetto alla assenza di un contratto scritto, peraltro vietata dalla legge come previsto all’art.1, comma 4, della legge 431/98, potrà essere richiesto al giudice l’accertamento della locazione attraverso la prova della detenzione dell’immobile. La durata sarà quella stabilità dalla legge sulla base della tipologia della locazione, mentre il canone, in assenza di accordo tra conduttore e locatore, sarà stabilito dal tribunale, in misura non superiore a quello determinato dagli accordi territoriali della legge 431/98. Ricordiamo che tutti i contratti di locazione con durata superiore ai trenta giorni, anche con scelta del regime fiscale attraverso la tassazione fissa con la cedolare secca, vanno registrati entro trenta giorni dalla decorrenza o dalla stipula, se precedente. Così come tutti i redditi derivanti da locazione vanno dichiarati al fisco. Le sanzioni recentemente aumentate prevedono tra il 240% e il 480% della imposta dovuta, in caso di omessa dichiarazione, e tra il 200% e il 400% in caso di dichiarazione in misura inferiore a quella effettiva. Maggiori informazioni e assistenza in tutte le sedi del SICET, gli indirizzi si trovano nel sito: www.sicet.it


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

HOME