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Roma, 9 maggio 2014

Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per gli inquilini
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 9 maggio 2014

Anche chi vive in affitto può usufruire di detrazioni fiscali sui canoni pagati attraverso la dichiarazione dei redditi: il modello 730 oppure l’unico. Le variabili sono la tipologia del contratto ed il reddito percepito. Gli stessi importi sono percepibili, con una diversa procedura, anche se i redditi dell’inquilino sono molto bassi e non vi è capienza fiscale. La detrazione più comune è quella relativa ai contratti abitativi stipulati o rinnovati sulla base della legge 431/98 a condizione che siano utilizzati come abitazione principale. Due le fasce: con 300 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Oppure 150 euro, se il reddito complessivo è tra il limite precedente, ma non superiore a 30.987,41 euro. Per gli inquilini con un contratto d’affitto concordato, ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98, si tratta di quello di durata di anni 3+2, le detrazioni sono di euro 495,80 con reddito inferiore a 15.493,71 che si dimezzano a 247,90 euro con reddito tra il limite precedente e 30.987,41 euro. Ricordiamo che non è possibile usufruire sia delle detrazioni che dei contributi del fondo di sostegno all’affitto, di cui all’art. 11 della legge 431/98. Detrazioni possibili anche per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di affitto ai sensi della legge 431/98 come abitazione principale. A condizione che l’alloggio sia diverso dall'abitazione principale dei genitori. La detrazione è di 991,60 euro e spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto purché il reddito complessivo non superi i 15.493,71 euro. Anche per i lavoratori dipendenti, che abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo, è prevista una detrazione d'imposta. Pari a 991,60 euro se il reddito complessivo è inferiore a 15.493,71 euro e di 495,80 euro se il reddito supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro. Per questa detrazione vi sono delle condizioni. Il nuovo comune deve trovarsi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La residenza nel nuovo comune deve essere stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione e la detrazione può essere fruita solo nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Detrazioni anche per gli studenti universitari che stipulano un contratto di locazione per unità immobiliari situate nel comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. La detrazione è pari al 19% del canone pagato e si calcola su un importo non superiore a 2.633 euro. Può usufruirne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico. Per l’utilizzo della detrazione vi sono alcune condizioni. Il contratto di locazione deve essere stipulato o rinnovato ai sensi della legge 431/98. L'università deve trovarsi in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente. Il comune di residenza dello studente deve essere di una provincia diversa da quella in cui è situata l'università. E’ possibile usufruire delle detrazioni anche per i contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.


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