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Roma, 10 marzo 2014

Novità sulla Casa: Ape e Condominio
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 7 marzo 2014

Importanti novità sulla casa che semplificheranno e renderanno più chiare alcune norme sull’utilizzo dell’APE, acronimo dell’attestato delle prestazioni energetiche, e sul condominio. In particolare andando a modificare alcuni articoli del codice civile relativi alla recente riforma su: fondo manutenzione, sanzioni, anagrafe condominiale, responsabilità penale e formazione dell’amministratore. Tutto questo contenuto nella legge 21 febbraio 2014 n. 9 che ha convertito il decreto “Destinazione Italia”.Per quanto riguarda l’APE, si prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità soggetti a registrazione, deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato. La copia dell’APE deve essere allegata al contratto tranne nelle locazioni di singole unità immobiliari. Bisogna fare molta attenzione a questi obblighi, perché in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’APE, le parti sono soggette in solido e in parti uguali della sanzione: da euro 3.000 a euro 18.000. Mentre nelle locazioni di singole unità immobiliari è prevista da euro 1.000 sino a euro 4.000. La sanzione viene ridotta della metà per locazioni della durata sino a tre anni. Anche in caso di sanzione, dopo il pagamento, deve essere presentato l’APE comunque entro 45 giorni. L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza; o all’atto della registrazione del contratto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di violazione degli obblighi sull’APE, prima del 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del D.L. “Destinazione Italia” n. 145 del 2013, che lo ricordiamo prevedevano come sanzione anche la nullità del contratto, le parti a richiesta anche di una sola, potranno chiedere al posto della nullità di pagare la sanzione amministrativa prevista. Per la locazione residenziale inferiore a quattro mesi non è più obbligatorio indicare l’indice di prestazione energetica e la classe corrispondente negli annunci immobiliari. Infine nella predisposizione dell’APE si tiene conto anche del raffrescamento. Sono poi state indicate norme sui soggetti certificatori in materia di indipendenza e titoli formativi. Novità nella legge anche per il condominio, con modifiche alla riforma, che risolve alcuni problemi riscontrati nei primi mesi di applicazione. Per gli amministratori di condominio si prevede un regolamento del Ministro della Giustizia, sui requisiti necessari e la formazione, per esercitare l’attività. L’art. 1130 del codice civile viene riscritto, precisando che nel registro dell’anagrafe condominiale, oltre ai dati fiscali delle parti, deve essere indicata anche ogni informazione sulla sicurezza dell’edificio e delle parti comuni. Questo legato alla vigilanza, che racchiude responsabilità penali in caso di incendio, crollo o danni alle persone da parte dell’amministratore. Modifiche anche alla costituzione del fondo per le spese di manutenzione straordinaria che in precedenza doveva essere costituito prima dell’avvio dei lavori e con la modifica invece è possibile versarlo a stati di avanzamento delle opere. Infine rispetto al regolamento condominale e alle sanzioni in caso di violazioni allo stesso, si prevede che la misura e l’applicazione deve essere stabilità dall’assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall’art. 1136, secondo comma del codice civile (voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio). Maggiori informazioni in tutte le sedi SICET.


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