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Roma, 9 dicembre 2013

Contratti d'affitto, con l'Ape c'è l'esenzione
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 6 dicembre 2013

Allegare l’attestato di prestazione energetica (APE) nei contratti di locazione e nelle compravendite non comporta il pagamento dell’imposta di registro né di quella di bollo. Questo è l’importante contenuto della risoluzione n. 80/E del 22 novembre scorso, dell’Agenzia delle Entrate, chiamata a chiarire, a seguito di numerose richieste di parere, sugli adempienti tributari nella registrazione dei contratti di affitto, dopo l’introduzione dell’obbligo di dotazione dell’APE. E su questo adempimento è necessario prestare la massima attenzione viste le sanzioni. Nel caso di vendita, se viene violato l’obbligo di dotare l’edificio o l’appartamento dell’APE, il proprietario è punito con una sanzione amministrativa che può andare da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 18.000 euro. Mentre per i nuovi contratti d’affitto si va da un minimo di 300 euro ad un massimo di 1.800 euro. Ricordiamo che l’allegazione dell’APE deve essere fatta nei nuovi contratti di locazione. Oltre a questo, il recente decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, ha previsto due novità: l’inserimento nel contratto di una clausola in cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, e che l’assenza di allegazione dello stesso determina la nullità del contratto. Nella risoluzione, per quanto riguarda le imposte ed il bollo, in merito all’allegazione del documento, l’Agenzia precisa che i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare l’attestato di prestazione energetica e l’ufficio procederà alla registrazione, senza applicazione di una ulteriore e aggiuntiva imposta di registro oltre a quella prevista. Per quanto riguarda i contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e “IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati. In questo caso, come precisato dall’Agenzia, sarà possibile produrre allegati in forma cartacea presso gli Uffici tra cui anche l’attestato di prestazione energetica senza la corresponsione dell’imposta di registro. La risoluzione inoltre precisa che in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto non grava un obbligo di produrre detto attestato ai fini della registrazione ma solo per la validità dell’atto rispetto alla possibile nullità. Infatti l’allegazione potrà anche essere fatta in data successiva alla registrazione del contratto producendo volontariamente l’attestato di prestazione energetica (ad esempio per conferire data certa all’attestazione). In questo caso si dovrà pagare l’imposta fissa di registro nella misura di 168 euro a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede. Si precisa inoltre che l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo. Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio. Maggiori informazioni in tutte le sedi territoriali del SICET. Gli indirizzi e i numeri di telefono si trovano nel sito www.sicet.it.


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