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Roma, 5 settembre 2013

Per locazioni e condominio,
dal 21 settembre ritorna la mediazione obbligatoria delle controversie civili.

Con la legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del “decreto del fare” ritorna il tentativo di mediazione obbligatoria nelle controversie civili, tra cui locazioni e condominio. E questo nonostante la sentenza di illegittimità della Corte Costituzionale per eccesso di delega. Un fatto che il SICET definisce sconcertante. Tra le novità la domanda va presentata nel luogo del giudice territorialmente competente. Tra le materie previste nel D. Lgs. 28/2010, oggetto di mediazione, sono state escluse quelle relative al danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. La durata massima del procedimento si riduce da 4 a 3 mesi e dopo la presentazione della domanda il mediatore ha 30 giorni di tempo per fissare un incontro tra le parti. Nel caso che una parte abbia diritto al gratuito patrocinio (titolare di un reddito di imposta non superiore ai 10.628,16 euro) è anche esentata dal pagamento dell’indennità all’organismo di conciliazione. Nei vari incontri è necessaria l’assistenza di un avvocato. E con quest’ultimo obbligo certamente cresceranno i costi della mediazione a carico degli inquilini e condomini. Il SICET aveva avanzato una proposta nel percorso parlamentare di conversione in legge del decreto del fare. Quella della possibilità per i cittadini di farsi assistere dalle proprie associazioni di categoria. Una proposta di buon senso che però è stata bocciata, lasciando solo agli avvocati l’assistenza, nelle varie fasi della mediazione.


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

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