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Roma, 2 agosto 2013

Nulli i nuovi contratti di locazione senza l’APE (attestato di prestazione energetica).
La modifica nella conversione in legge del D.L. 63/13 (decreto energia) al Senato
 

Giovedì 1 agosto, il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto legge 63/2013, che tra le varie misure prevede l’introduzione dell’APE, attestato prestazione energetica, l’aumento delle detrazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica, per le ristrutturazioni edilizie, per l’adeguamento sismico e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La modifica più rilevante al testo del decreto, che come legge entrerà in vigore con la pubblicazione in gazzetta ufficiale nei prossimi giorni, è quella dell’obbligo di allegare l’attestato delle prestazioni energetiche dell’edificio ai nuovi contratti di locazione, alle compravendite e agli atti di trasferimento a titolo gratuito, pena la nullità del contratto.
L’obbligo era già previsto, la novità è costituita dalla sanzione prevista in caso di mancata allegazione dell’APE, nella nullità del contratto. La norma introdotta per la parte delle locazioni è relativa solo ai nuovi contratti, il che farebbe escludere l’obbligo in caso di rinnovo di una locazione già esistente o per i contratti in essere.
Nel merito della misura. Pur condividendo la necessità di rafforzare l’obbligo dell’attestato e in particolare del necessario obiettivo da raggiungere di un miglioramento qualitativo del patrimonio abitativo italiano, pare eccessiva la sanzione di nullità.
Nel decreto legge erano già previste: in caso di mancata allegazione dell’APE, multe da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.800 euro. Quello che mancava era l’indicazione precisa del soggetto che avrebbe dovuto emettere la sanzione. Forse sarebbe bastata questa precisazione per dissuadere i proprietari a non consegnare l’attestato.

Testo modifiche del senato


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