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Roma, 2 agosto 2013
Nulli i nuovi contratti di locazione
senza l’APE (attestato di prestazione energetica).
La modifica nella conversione in legge del D.L. 63/13 (decreto energia) al
Senato
Giovedì 1 agosto, il
Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto legge
63/2013, che tra le varie misure prevede l’introduzione dell’APE, attestato
prestazione energetica, l’aumento delle detrazioni per il miglioramento
dell’efficienza energetica, per le ristrutturazioni edilizie, per l’adeguamento
sismico e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
La modifica più rilevante al testo del decreto, che come legge entrerà in vigore
con la pubblicazione in gazzetta ufficiale nei prossimi giorni, è quella
dell’obbligo di allegare l’attestato delle prestazioni energetiche dell’edificio
ai nuovi contratti di locazione, alle compravendite e agli atti di trasferimento
a titolo gratuito, pena la nullità del contratto.
L’obbligo era già previsto, la novità è costituita dalla sanzione prevista in
caso di mancata allegazione dell’APE, nella nullità del contratto. La norma
introdotta per la parte delle locazioni è relativa solo ai nuovi contratti, il
che farebbe escludere l’obbligo in caso di rinnovo di una locazione già
esistente o per i contratti in essere.
Nel merito della misura. Pur condividendo la necessità di rafforzare l’obbligo
dell’attestato e in particolare del necessario obiettivo da raggiungere di un
miglioramento qualitativo del patrimonio abitativo italiano, pare eccessiva la
sanzione di nullità.
Nel decreto legge erano già previste: in caso di mancata allegazione dell’APE,
multe da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.800 euro. Quello che mancava
era l’indicazione precisa del soggetto che avrebbe dovuto emettere la sanzione.
Forse sarebbe bastata questa precisazione per dissuadere i proprietari a non
consegnare l’attestato.