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Roma, 2 agosto 2013

Affitti e compravendite con obbligo di APE
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 2 agosto 2013

Da oggi tutti noi, quando decidiamo di prendere una casa in affitto, oppure vogliamo acquistarla, dobbiamo prendere confidenza con il nuovo acronimo APE (attestato della prestazione energetica) che ha sostituito il precedente ACE (attestato di certificazione energetica). L’APE è un certificato obbligatorio dal 6 giugno scorso che fornisce lo stato delle prestazioni energetiche dell’abitazione attraverso il monitoraggio del riscaldamento e della climatizzazione estiva. Ci dirà anche la classe energetica presente che va dalla più virtuosa A alla peggiore G. E ci potrà fornire consigli su come migliorare le prestazioni nell’abitazione. Cosa sicuramente molto utile, visto che nel nostro Paese la maggioranza degli immobili è stata costruita prima del 1970, con tecnologie e caratteristiche che non guardavano certamente le prestazioni energetiche. L’APE durerà 10 anni e dovrà essere redatto da un tecnico specializzato nella forma di una dichiarazione sostitutiva di notorietà. E in questi giorni, con la messa a disposizione da parte dell’Enea-Cnr della metodologia di calcolo dell’APE, tramite il software “Docet”, i tecnici potranno iniziare a formulare l’attestato secondo le previsioni tecniche indicate dal decreto legge 63/2013, in corso di conversione. Questo adempimento è richiesto dall’Unione Europea, in particolare dopo la condanna della Corte di Giustizia europea dell’Italia, per non aver previsto l’obbligo di consegnare il relativo attestato energetico in caso di locazione o vendita nelle precedenti leggi di settore. Il nuovo APE sarà utile ad uniformare la normativa italiana a quella europea. Non servirà dotare l’immobile dell’APE in presenza del precedente vecchio ACE ancora valido, ovvero rilasciato fino al 5 giugno scorso e non scaduto. Il nuovo APE deve essere rilasciato per le nuove costruzioni o ristrutturazioni da parte di chi ha eseguito i lavori. Mentre in caso di affitto o vendita è il proprietario che deve fornire l’attestato, rendendolo già disponibile durante le trattative. Nei contratti di locazione e in quelli di compravendita deve essere inserita la clausola con la quale l’inquilino o l’acquirente danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato. La prestazione energetica dell’immobile deve essere evidenziata anche negli annunci di vendita o affitto, riportando l’indice di prestazione energetica dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Le sanzioni in caso di inadempienza sono particolarmente salate. Per la mancata consegna dell’APE nelle compravendite vanno da 3.000 a 18.000 euro. Nelle locazioni le multe in assenza di APE vanno da 300 a 1.800 euro. Nella materia delle prestazioni energetiche esiste confusione tra le norme statali e quelle di alcune regioni e province autonome: Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta, Emilia Romagna, Bolzano e Trento dove sono presenti leggi locali su procedure per il rilascio del certificato e sanzioni. Per il momento queste continueranno a rimanere in vigore in attesa di una omogeneizzazione con quelle nazionali che speriamo arrivi presto. Maggiori informazioni nelle sedi del SICET.


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

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