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Roma, 8 maggio 2013

La caldaia "spegne" l'Iva
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 3 maggio 2013

Buone notizie sui costi per i controlli agli impianti di riscaldamento. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la manutenzione periodica viene assoggettata all'IVA agevolata al 10% e nel caso di pagamento effettuato al 21% si potrà chiedere il rimborso. La revisione delle caldaie rappresenta una spesa che tutti devono affrontare. Infatti, come previsto dalle norme sul rendimento energetico in edilizia: i decreti legislativi 19 agosto 2005, n. 192 e 29 dicembre 2006, n. 311, chiunque ed a qualsiasi titolo, sia esso proprietario o affittuario, usufruttuario o comodatario, o altro è tenuto a mantenere in perfetto stato d’uso gli impianti e provvedere alle operazioni di verifica e di manutenzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, assumendosene in tal senso l’onere e la responsabilità. La revisione periodica della caldaia si inserisce nei controlli per garantire l'efficienza energetica e comprende la manutenzione ordinaria e il controllo dell'ottimale evacuazione dei fumi di scarico, le sostanze inquinanti che la caldaia emette nell'ambiente circostante. Inoltre nell’attività di revisione, se l’impianto non riscontra anomalie, è previsto il rilascio del bollino blu, indispensabile per garantire la sicurezza del funzionamento dell'impianto e la sua efficienza in seguito ai controlli effettuati da centri di assistenza specializzati, con strumenti specifici per la misurazione dei gas di scarico. In risposta a un quesito, da parte di una società di assistenza e manutenzione degli impianti di riscaldamento sull’aliquota Iva da applicare, l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 15/E del 4 marzo scorso ha precisato che tra le prestazioni agevolate presenti nel testo unico in materia edilizia rientrano anche gli interventi di manutenzione ordinaria, come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La stessa Agenzia, con circolare n. 71 del 7 aprile 2000, ha precisato che l’aliquota agevolata del 10 % è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui. Quindi, anche la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad Iva con aliquota del 10 per cento. L’agevolazione non è applicabile ai contratti aventi ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto. Chi ha pagato una aliquota Iva superiore al 10% potrà chiedere alla ditta che ha effettuato la revisione la restituzione della differenza. Condizione questa da dimostrare poi all’Agenzia delle Entrate per Il rimborso dell’imposta da parte della società di manutenzione. Maggiori informazioni in tutte le sedi del SICET.


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