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Roma, 5 aprile 2013

Casa di "classe", quanto conta l'energia
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire" venerdì 5 aprile 2013

Vecchie, ingorde di energia e con consumi stratosferici che pesano sulle tasche delle famiglie. . Questa è la definizione più calzante delle case italiane, che per il 55% sono state costruite prima del 1971, utilizzando le tecnologie dell’epoca, poco attente sia all’inquinamento che al risparmio e all’efficienza energetica. Il 28% delle abitazioni sono state realizzate tra il 1972 e il 1991 e solo il 17% negli ultimi anni. Tra le voci che concorrono alla spesa energetica, particolarmente elevata e principale causa delle difficoltà degli italiani è il riscaldamento con un consumo di 46,9 milioni di tonnellate di petrolio. L’Enea su un’immobile in classe energetica G (quella meno efficiente sul piano energetico) stima nel corso di 20 anni un consumo energetico pari al 25% del valore di mercato dell’alloggio. Una cifra esorbitante. Mentre già salendo di una classe, la F, i consumi nel medesimo periodo passano al 13,6% con un bel risparmio. Da questi dati appare molto chiaramente che in Italia è fondamentale migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Sia per ridurre le bollette ma anche per avere un benefico rilancio economico con ripercussioni positive nel settore, oggi in forte crisi. Per misurare la “salute” della nostra casa sul piano energetico esiste uno strumento che si chiama Ace. Acronimo di attestato di certificazione energetica. Si tratta di un documento redatto da un tecnico abilitato che comprende la diagnosi energetica dell’immobile, indica i consumi e la classe in cui si colloca. Questa va dalla più bassa la G (cattiva qualità e maggiori consumi) sino alla A+ che indica il minor consumo e la migliore efficienza. Visivamente si tratta di una scala, con tacche colorate, che vanno dal rosso al verde. Per chi cerca una abitazione in affitto oppure per l’acquisto, conoscere questi dati è estremamente importante per valutare, oltre il prezzo richiesto, anche quanto bisognerà spendere per riscaldarsi, per l’illuminazione e quanto consumeranno gli elettrodomestici. Sotto il profilo legislativo, nel nostro Paese sono presenti dei parametri nazionali, modificati nelle regioni che sono intervenute in materia regolando nel loro territorio obblighi, indici e sanzioni. Il decreto legislativo 192 del 2005 prevede che l’Ace è richiesto nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni, per gli incentivi fiscali e le agevolazioni. Mentre nelle compravendite e le locazioni vi è l’obbligo di consegna ma non di allegazione agli atti. Le sanzioni sono previste a carico dei professionisti in caso di Ace non corretti oppure per mancato rispetto delle metodologie di calcolo In provincia di Trento, in quella di Bolzano e nelle regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta oltre le norme nazionali sono presenti obblighi anche di allegazione nelle ristrutturazioni a seguito dei piani casa, per gli edifici pubblici e negli annunci. Diversificate le sanzioni. A Bolzano, in assenza di Ace è prevista l’inagibilità. In Lombardia e Piemonte senza Ace nelle compravendite e nelle locazioni sanzioni amministrative elevate. Dal 28 dicembre scorso poi non è più possibile evitare di far redigere l’attestato ad un tecnico abilitato e quindi la spesa per lo stesso, facendo una autocertificazione della classe energetica dell’immobile, generalmente la G, la peggiore. La modifica alla norma è stata introdotta a seguito di una procedura di infrazione contro l’Italia, da parte della Commissione Europea, contro la facoltà di autocertificare la situazione energetica. Negli annunci immobiliari di vendite e locazioni che appaiono nelle agenzie e negli annunci deve sempre essere indicata la classe energetica. Per quanto riguarda le compravendite, ogni immobile interessato deve essere dotato dell’attestato, anche se la legge nazionale non richiede di allegarlo al rogito. Spetta poi al notaio il compito di vigilare nell’applicazione della norma. Nel settore degli affitti la legislazione sulla certificazione energetica si è particolarmente complicata con l’abrogazione dell’obbligo della consegna dell’Ace all’inquilino, al momento della stipula del contratto, questo qualora l’immobile ne fosse dotato. Infatti le modifiche introdotte prevedono di inserire nei contratti in questione una clausola in cui l’inquilino dà atto di avere ricevuto dal proprietario le informazioni sulla certificazione energetica relativa all’abitazione. Come SICET, per evitare che tale adempimento rimanga inapplicato, riteniamo necessario che il proprietario dia una copia della certificazione all’inquilino, in presenza di immobile dotato di Ace. La consegna del documento evita sicuramente l’insorgere di contestazioni nel corso della locazione. In alcune regioni vi sono poi obblighi specifici, come in Lombardia, dove la violazione nella consegna all’inquilino dell’Ace è sanzionata pesantemente. Maggiori informazioni nelle sedi del SICET.


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

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