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Roma, 10 gennaio 2013

Importante circolare dell’Agenzia delle Entrate su cedolare secca
e regime sanzionatorio e fiscale in caso di contratti irregolari.

Oltre a fornire chiarimenti in merito alla disciplina fiscale relativa alle ipotesi in cui l’opzione venga effettuata oltre i termini di scadenza:
- ovvero se l’opzione è espressa in sede di registrazione tardiva del contratto;
- ovvero se l’opzione è effettuata successivamente alla registrazione.
La circolare illustra i rapporti tra l’imposta in misura fissa e la remissione in bonis. Si tratta dell’articolo 2 del decreto legge n. 16 del 2012 che consente al contribuente in ritardo con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli adempimenti di natura formale richiesti per la fruizione di benefici di natura fiscale o per l’accesso a regimi fiscali opzionali, di sanare tale dimenticanza versando l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in presenza degli ulteriori requisiti formali richiesti dalla norma
La circolare si sofferma poi su temi rilevanti per l’attività di tutela degli inquilini. Con riferimento alla preventiva comunicazione, che il locatore è obbligato ad inviare al conduttore, per poter accedere al regime della cedolare secca viene precisato che l’invio tardivo della stessa comunicazione non è sanabile ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012 la cosiddetta remissione in bonus, visto che le comunicazioni cui si riferisce l’anzidetta norma sono solo quelle da effettuarsi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Tale orientamento è quello da sempre sostenuto dal SICET.
Sui contratti in nero, ovvero per quanto riguarda la disciplina fiscale dei contratti di locazione non registrati, registrati a canone inferiore e dei comodati fittizi viene prima di tutto ricordato il regime sanzionatorio. Il quale stabilisce che qualora, non siano stati registrati entro il termine previsto dalla legge, sono soggetti alla seguente disciplina: durata della locazione quattro anni a decorrere dalla registrazione del contratto di locazione, volontaria o d’ufficio; al rinnovo si applica la disciplina recata dall’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Inoltre a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento annuale pari al 75% dell’aumento ISTAT. Se il contratto prevede un canone inferiore si applica comunque quello individuato dalle parti. Tale regime sanzionatorio si applica anche ai contratti di locazione registrati con un canone inferiore a quello effettivo, nonché ai contratti di comodato fittizi. Nella precedente circolare n. 26/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime introdotto in caso di contratti irregolari ha individuato conseguenze derivanti ex lege dalla mancata o tardiva registrazione del contratto di locazione che vanno ad influire sulle future vicende del rapporto tra proprietario ed inquilino, in ordine agli aspetti concernenti la durata, il canone ed il rinnovo del contratto. Pertanto, a parere dell’Amministrazione, le richiamate disposizioni producono effetti sul piano dei rapporti privatistici intercorrenti tra le parti del contratto di locazione. Conseguentemente in sede di registrazione dei contratti di locazione o di denuncia degli stessi, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate non sono tenuti ad effettuare valutazioni in ordine all’applicabilità o meno delle richiamate norme sanzionatorie, neanche in relazione alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile locato. In altri termini, gli Uffici dell’Agenzia effettuano la liquidazione dell’imposta di registro dovuta esclusivamente sulla base di quanto emerge dalle risultanze contrattuali o di quanto dichiarato dalla parte contraente che procede all’adempimento tardivo. Il conduttore che ritiene di poter invocare nei confronti della controparte l’applicazione del regime sanzionatorio, deve conseguentemente dichiarare per la registrazione il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione delle citate disposizioni e non invece il valore e la durata risultanti dall’atto non registrato nei termini. In tal caso gli Uffici procedono alla liquidazione dell’imposta di registro dovuta sulla base dei chiarimenti resi e si precisa, infine, che in tale sede non è comunque preclusa all’Agenzia delle Entrate la possibilità di accettare ulteriori elementi spontaneamente esibiti dal contribuente e relativi al rapporto di locazione, che potrebbero risultare utili nella successiva fase dei controlli.
Infine in merito al rapporto intercorrente fra il ravvedimento operoso ed il regime sanzionatorio previsto per i contratti irregolari, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento interessante per la rappresentanza degli inquilini, ritenendo che l’eventuale ravvedimento operoso del contribuente/proprietario possa incidere esclusivamente sul trattamento sanzionatorio tributario. Mentre tale istituto non influenza la disciplina sanzionatoria, che, come chiarito, è applicata dagli Uffici dell’amministrazione finanziaria solo a richiesta delle parti contraenti in sede di registrazione dei contratti o delle relative denunce. Per maggiore chiarezza, dall’omessa o tardiva registrazione dei contratti di locazione derivano, quindi, conseguenze di natura sanzionatoria sul piano fiscale, sulle quali può incidere l’istituto del ravvedimento operoso, ed effetti nei rapporti civilistici tra le parti, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in relazione ai quali l’istituto del ravvedimento operoso non può influire.

Leggi la Circolare dell'Agenzia delle entrate


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