NEWS

 

Roma, 10 settembre 2012

Affitti per gli studenti universitari, ecco le regole da rispettare
Articolo Sicet pubblicato dal quotidiano "Avvenire"

 

In questi giorni, con la riapertura delle lezioni alle università, torna di forte attualità ed interesse il tema degli affitti agli studenti. E ritornano, purtroppo, i problemi di sempre nel tentativo di procurarsi un appartamento ad un prezzo accettabile con un contratto regolare. Ma sopratutto un proprietario rispettoso delle norme sulle locazioni e che dichiari al fisco gli affitti percepiti pagando le tasse. La legge n°431 del 1998 ha introdotto una tipologia contrattuale specifica per gli studenti universitari. Per prima cosa è necessario ricordare che il contratto di locazione deve essere in forma scritta. Al fine di garantire e tutelare sia il proprietario che gli studenti rispetto ai diritti e doveri previsti dalle leggi. Il contratto per studenti può essere stipulato nei comuni sedi di università o corsi universitari distaccati o di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e potrà essere intestato anche a più studenti, con la possibilità, previa autorizzazione della proprietà al subentro, nel caso che uno degli intestatari lasci l’immobile. Per studenti fuori sede si intendano gli iscritti a un corso universitario in un comune diverso da quello di residenza. Il contratto ha una durata minimo di sei mesi e un massimo di tre anni. Il canone di locazione è previsto dagli accordi territoriali per l’affitto stipulati in comune dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari che prevedono agevolazioni fiscali per entrambe le parti. Per i proprietari se scelgono la tassazione ordinaria il reddito percepito da questo affitto andrà a sommarsi agli altri redditi e risulterà imponibile per il 59,5%. Dal 2013 salirà al 66,5%. Mentre se opteranno per la tassazione con la cedolare secca, il reddito dell’affitto percepito verrà tassato in misura fissa per il 19% dell’intero ammontare. Nel contratto è previsto un deposito cauzionale di importo sino a tre mensilità e produttivo degli interessi legali. Le spese condominiali e gli oneri accessori saranno ripartiti sulla base della tabella allegata al decreto ministeriale sulle locazioni agevolate. Il canone di locazione ordinariamente sarà aggiornato ogni anno in base all’indice istat, mentre nel caso di opzione con la cedolare secca il proprietario non può pretendere aumenti del canone fissato nel contratto. Anche l’inquilino studente potrà usufruire delle detrazioni sui canoni pagati pari al 19%, spetta per un importo non superiore a 2.633 euro ed è riconosciuta in relazione ai canoni effettivamente pagati. Per fruire della detrazione delle spese per canoni di locazione è necessario che l’università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza dello studente almeno 100 chilometri e che il comune di residenza dello studente appartenga ad una provincia diversa da quella in cui è situata l’università. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute dai genitori. Una volta raggiunto l’accordo e stipulato il contratto, questo deve essere registrato entro trenta giorni dalla stipula o dalla decorrenza. Se il proprietario sceglie la tassazione ordinaria si dovrà versare l’imposta di registro del 2% del canone che verrà ripartita a metà tra le parti. Mentre se il proprietario sceglie la tassazione con la cedolare secca per la registrazione non si dovrà pagare nulla, ma il contratto dovrà essere comunque registrato. Attenzione! Per i contratti di locazione non registrati nei termini vi è una pesante sanzione per il proprietario. L’inquilino studente, in caso di contratto in nero, ha la possibilità di ottenere un contratto della durata di quattro anni più quattro, con un canone molto ridotto, se registra il rapporto di locazione. E considerati quanti sono i contratti “in nero” per gli studenti questa diventa una opportunità molto interessante e un forte deterrente per l’illegalità. Infine una semplificazione. Dal 21 giugno quando si affitta un immobile non è più necessaria la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza tranne quando l’inquilino non sia straniero.
Per maggiori informazioni potete rivolgersi nelle sedi del SICET (www.sicet.it).


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

HOME