NEWS

 

Roma, 9 dicembre 2010

La registrazione dei contratti di locazione
Articolo del Sicet pubblicato da quotidiano "Avvenire"

E’ necessario ricordare che tutti i contratti di locazione di beni immobili, tranne quelli che non superano la durata di trenta giorni, devono essere redatti in forma scritta e registrati, pagando le dovute imposte. Altro adempimento importante nella locazione è quello, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59, della comunicazione da parte del proprietario, all’autorità locale di pubblica sicurezza: questura, carabinieri o vigili urbani, entro 48 ore della cessione dell’immobile in affitto. La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Può essere fatta con modalità telematica, che è obbligatoria per chi possiede oltre 100 unità immobiliari, oppure con modalità cartacea. Nella prima possibilità tutta la procedura è fatta attraverso l’utilizzo del computer e di un apposito programma, mentre in quella tradizionale è necessario recarsi presso un ufficio del registro, dopo aver effettuato il pagamento dell’imposta, con il modello F 23, che potrà essere versata in banca o in posta. Al momento della presentazione della richiesta di registrazione del contratto, da parte del contribuente, l’ufficio del registro restituisce timbrate e firmate copia degli atti registrati (nel caso in cui la registrazione dell’atto sia contestuale alla ricezione) oppure rilascia la ricevuta dell’avvenuta consegna e comunica al contribuente i termini entro i quali è possibile ritirare copia del contratto, nel caso in cui la registrazione sia differita. Per la registrazione di un contratto presso l’ufficio del registro è necessario portare almeno due copie, con firma in originale, dell’atto da registrare, la richiesta di registrazione effettuata sul modello 69, le marche da bollo da applicare su originali e copie, che attestano il pagamento dell’imposta di bollo pari a 14,62 euro per ogni 4 facciate scritte o ogni 100 righe e la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro. Nella generalità delle locazioni l’imposta da versare è pari al 2% sul canone annuo. Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto. Per i contratti che durano più anni si può scegliere di pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto e in questo caso si ha diritto ad uno sconto. Oppure versare l’imposta anno per anno, tenendo conto nel calcolo degli aumenti Istat, entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità. Per quanto riguarda i contratti di locazione concordati e per studenti, stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa, rimane invariata l’imposta al 2%, ma viene applicata ad un imponibile ridotto del 30%. La tassa di registro viene suddivisa in parti uguali tra il proprietario e l’inquilino. Anche per le risoluzioni e le cessioni dei contratti di locazione deve essere versata una imposta nella misura fissa di 67 euro, con il modello F23, entro 30 giorni e, nei successivi 20, presentare l’attestato di versamento all’ufficio dove era stato inoltrato il contratto. Attenzione! Con l’entrata in vigore dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dal 1° luglio 2010 diventa obbligatoria l'indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e comodato attraverso il nuovo modello 69, da presentare in duplice copia agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. L'obbligo della comunicazione dei dati catastali scatta pure nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione, già registrati al 1° luglio 2010 attraverso la presentazione del modello: CDC (comunicazione dati catastali). Questo deve essere presentato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga. Nelle sedi del SICET si potranno ricevere ulteriori informazioni sulla materia.


Sito Internet: www.sicet.it e-mail: sicet@sicet.it

HOME