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Roma, 7 maggio 2010

Le detrazioni per gli inquilini nella dichiarazione dei redditi

In questi giorni, in cui moltissimi contribuenti stanno compilando le dichiarazioni dei redditi, è il caso di ricordare che anche per gli inquilini vi è la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali. Per i conduttori che hanno un contratto di locazione stipulato o rinnovato secondo la legge 9 dicembre 1998, n. 431, generalmente si tratta dei contratti liberi, quelli della durata di anni 4+4, spetta una detrazione di euro 300, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. Oppure 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non supera i 30.987,41 euro.
Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che sottoscrivono un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori è prevista la detrazione pari a 991,60 euro. Questa detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.
Gli inquilini intestatari di contratti di locazione, stipulati sulla base degli accordi comunali fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini, (i cosiddetti contratti convenzionati, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge del 9 dicembre 1998 n. 431 della durata di anni 3+2) potranno usufruire delle seguenti agevolazioni. Una detrazione d’imposta di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro oppure di 247,90 euro se il reddito complessivo é superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.
Anche chi si trasferisce per lavoro ha diritto a delle agevolazioni. E’prevista infatti a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, una detrazione di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro. Di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro. Per usufruire di queste detrazioni è necessario che i lavoratori abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. Altra condizione è che la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza.
Presupposto necessario per usufruire delle detrazioni è che l’immobile sia l’abitazione principale dell’inquilino e che il contratto di locazione sia regolarmente registrato. Anche per gli inquilini incapienti, con bassi redditi e imposta inferiore alla detrazione, spettano le agevolazioni fiscali previste. In queste situazioni possono ottenere gli importi attraverso il sostituto d’imposta o con la dichiarazione dei redditi. Le detrazioni non sono cumulabili tra loro, gli inquilini possono scegliere quella più favorevole tra quelle previste. Ricordiamo inoltre che le detrazioni per le locazioni non sono cumulabili con il contributo per l’affitto che viene erogato dai comuni.
Anche gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza possono fruire di un’agevolazione fiscale. Il contratto di locazione deve essere registrato. Dal canone annuo è detraibile la percentuale del 19%, su un importo massimo di 2.633 euro con una detrazione non superiore a 500 euro. Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia. I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione si applica anche ai canoni di contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 


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