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Roma, 7 aprile 2010
Piano nazionale
edilizia abitativa e valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico:
parziale bocciatura della Corte Costituzionale.
Sui ricorsi presentati da moltissime Regioni nei confronti del Piano nazionale
di edilizia abitativa e della dismissione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la Corte Costituzionale, con sentenza
n.121/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale su alcune disposizioni
del Piano Casa e della valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico.
Sul Piano Casa, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11,
comma. 3, lett. e) limitatamente alla parola “anche” in cui si prevede “la
realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
anche sociale”. Così come del comma 4, ultimo periodo, sempre dell’art.11,
limitatamente alle parole “Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta
la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati”.
Riportando la prescritta intesa con la regione interessata. La Consulta dichiara
anche l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 9 sull'attuazione
del piano nazionale con le modalità delle infrastrutture strategiche di
preminente interesse nazionale.
Rispetto alle misure di valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico, la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale sui seguenti commi dell’art. 13:
il comma 2, in merito ai criteri per gli accordi tra Ministeri, Regioni e Enti
locali sulle procedure di alienazione degli immobili (prezzo, opzioni e
destinazione delle risorse); il comma 3 in cui è prevista la facoltà per le
amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di
settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli
beni immobili e infine illegittimità costituzionale al comma 3-ter nella vendita
di immobili realizzati con la legge n.640 del 1954, non ancora trasferiti ai
comuni, con i criteri della legge 560 del 1993.
SENTENZA N. 121 ANNO 2010