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Roma, 7 aprile 2010

Piano nazionale edilizia abitativa e valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico:
parziale bocciatura della Corte Costituzionale.
 

Sui ricorsi presentati da moltissime Regioni nei confronti del Piano nazionale di edilizia abitativa e della dismissione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la Corte Costituzionale, con sentenza n.121/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale su alcune disposizioni del Piano Casa e della valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico.

Sul Piano Casa, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma. 3, lett. e) limitatamente alla parola “anche” in cui si prevede “la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale”. Così come del comma 4, ultimo periodo, sempre dell’art.11, limitatamente alle parole “Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati”. Riportando la prescritta intesa con la regione interessata. La Consulta dichiara anche l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 9 sull'attuazione del piano nazionale con le modalità delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

Rispetto alle misure di valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale sui seguenti commi dell’art. 13: il comma 2, in merito ai criteri per gli accordi tra Ministeri, Regioni e Enti locali sulle procedure di alienazione degli immobili (prezzo, opzioni e destinazione delle risorse); il comma 3 in cui è prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili e infine illegittimità costituzionale al comma 3-ter nella vendita di immobili realizzati con la legge n.640 del 1954, non ancora trasferiti ai comuni, con i criteri della legge 560 del 1993.

SENTENZA N. 121 ANNO 2010


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