ACCORDO PER LA CITTA' DI VITERBO
Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:
CONFEDILIZIA in persona di Gianluca Papalia;
UPPI, in persona di Petruccio Parlapiano;
ASPPI, in persona di Franco Signorelli;
APPC nella persona di Fabio Coglitore.
Ed i seguenti sindacati degli inquilini:
SICET, in persona di Ugo Vizzini;
SUNIA, in persona di Mariano Di Pietro e Albertario Mainella;
UNIAT, in persona di Francesco Biancucci.
Premessa
Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell’accordo di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/98, che tengano conto della specificità del mercato delle locazioni nell'area Viterbese e nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, si propongono in particolare i seguenti obbiettivi:
favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, tramite l’utilizzo del fondo di cui all’art. 11 legge 431/98;
avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti.
Le associazioni firmatarie ritengono necessario istituire i seguenti strumenti a sostegno della contrattazione:
Agenzia per la locazione.
L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli
Enti Locali, dovrà avere lo scopo di promuovere le azioni atte a
favorire l’accesso al mercato locativo privato, in particolare da parte
di gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro tra domanda e l’offerta
attraverso iniziative e organismi adeguati.
Commissione di conciliazione stragiudiziale.
La commissione avrà le finalità ed i compiti indicati
nell’allegato E facente parte integrante dello stesso Accordo.
Premesso inoltre:
che il Comune di Viterbo non ha proceduto alla individuazione delle microzone censuarie previste dal comma 2 art. 1 D.M. 22/03/99;
che, comunque, in attuazione dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98 e dell’art. 1 D.M. 5/3/99 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto – tipo relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone concordato.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune di Viterbo e potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:
Il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto concordato di cui al presente accordo;
siano modificate le normative fiscali previste all’articolo 8 legge 431/98;
siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti.
1) - CONTRATTI AGEVOLATI
(Art. 2 comma 3 L. 431/98 e Art. 1 D.M. 5/3/99)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Viterbo. Le associazioni dei proprietari e degli inquilini, acquisite le informazioni necessarie alla delimitazione delle zone omogenee, suddividono il territorio di Viterbo in 6 fasce, come da allegato A.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato contratto-tipo (allegato F del presente accordo). Riguardo alla ripartizione delle spese degli oneri accessori tra locatore e conduttore si prende a base la tabella allegato D.
I contratti con durata superiore
ai tre anni, avranno le seguenti variazioni
delle fasce di
oscillazione:
Per i contratti con durata di quattro anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” sarà maggiorata del 2%.
Per i contratti con durata di cinque anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” sarà maggiorata del 4%.
Per i contratti di durata di sei anni o superiore a sei anni la fascia di oscillazione di cui alla tabella “A” sarà maggiorata del 6%.
2) – CONTRATTI PER USI TRANSITORI
(Art. 5, comma 1, della legge 09.12.1998, n. 431)
Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione
dei canoni di locazione (allegati A e B dell’accordo territoriale) e del
contratto tipo ( allegato G del presente accordo) per gli usi transitori.
Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può
essere inferiore a 1 mese ed essere superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo:
A) Fattispecie di esigenze del locatore:
. Quando il proprietario ha intenzione di adibire entro i 18
mesi l’immobile ad abitazione propria, o dei figli, o dei genitori o dei parenti
fino al secondo grado, per i seguenti motivi:
. Trasferimento temporaneo della sede di lavoro.
. Per necessità personale dei figli.
. Rientro dall’estero.
. Per abitazione propria o dei genitori.
. Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata
ad un evento certo a data prefissata,
espressamente indicata nel contratto.
B) Fattispecie di esigenze del conduttore:
. Trasferimento temporaneo della sede di lavoro
. Attività lavorative a tempo determinato in Comune diverso
da quello di residenza
. Assegnazione di alloggio o acquisto che si rende disponibile
entro 18 mesi
. Vicinanza momentanea a parenti bisognosi.
. Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata
ad un evento certo a data prefissata ed
espressamente indicata nel contratto e debitamente
documentata.
Per la stipulazione dei contratti di cui al presente paragrafo è
sufficiente la transitorietà di una delle su indicate esigenze in
capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Il conduttore che ha intenzione di stipulare un contratto transitorio
deve provare il motivo di transitorietà allegando l’apposita documentazione
al contratto. Inoltre la parte che manifesta l’intenzione transitoria
deve dichiarare il motivo della stessa.
E’ fatto obbligo al locatore e al conduttore di confermare, a mezzo
raccomandata a.r., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha
dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno
le esigenze di transitorietà poste dal locatore, il contratto sarà
ricondotto alla durata prevista dell’art.2 comma 1, legge 431/98.
I canoni di locazione applicabili ai contratti transitori sono determinati
utilizzando i criteri individuati nel presente accordo territoriale.
3 ) - CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5, comma 2, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431)
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 5/3/99 è possibile stipulare i contratti
di locazione per studenti universitari fuori sede.
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai
soli studenti universitari iscritti a corsi di studio nel Comune di Viterbo,
comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata
nel contratto.
A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato
( allegato H del presente accordo) le dichiarazioni dell’Istituto universitario
attestanti l’iscrizione e la frequenza di corsi universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di
tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente,
o da gruppi di studenti.
I canoni di locazione applicabili ai contratti per studenti fuori sede
sono determinati utilizzando i criteri individuati nel presente accordo
territoriale.
I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati ed allegati all’accordo territoriale, depositati presso il Comune di Viterbo unitamente all’accordo sottoscritto.
Letto confermato e sottoscritto in data 01.10.1999 dalle organizzazioni stipulanti.
Per le Organizzazioni sindacali degli Inquilini:
Il SICET, in persona di Ugo Vizzini;
Il SUNIA, in persona di Mariano Di Pietro e Albertario Mainella;
L’UNIAT, in persona di Francesco Biancucci.
Per le Organizzazioni dellla Proprietà:
La CONFEDILIZIA in persona di Gianluca Papalia;
L’UPPI, in persona di Petruccio Parlapiano;
L’ASPPI, in persona di Franco Signorelli;
La APPC nella persona di Fabio Coglitore.