ACCORDO PER LA CITTA' DI  UDINE
 
SOTTOSCRITTO TRA SICET, SUNIA
E APE, UPPI
 
 

In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999
Fra le seguenti organizzazioni:
- Associazione della proprietà edilizia della provincia di Udine — Confedilizia i persona del Presidente avv. Paolo Scalettaris;
- Unione Piccoli Proprietari Immobiliari sede provinciale di Udine in persona del presidente avv. Paolo Tommasino;
- Sunia sede di Udine in persona del segretario provinciale dott. Enzo D’ Angelo;
- Sicet sede di Udine in persona del segretario provinciale sig. Benito Della Mora;

e con l’intervento — per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferente agli studenti universitari — anche delle seguenti organizzazioni:
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si conviene e si stipula quanto segue:

1. CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 E ART. D.M. 5.3.99)
L’ambito di applicazione del presente accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Udine.
Il territorio del Comune di Udine, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso nelle seguenti zone omogenee:
a. centro storico;
b. zona intermedia;
c. zona periferica.
Ai fini della individuazione di tali zone si fa riferimento alla perimetrazione a suo tempo adottata dal Comune di Udine ai fini dell’applicazione dell’equo canone ex lege 392/78.
Per le tre zone sopraindicate vengono definite le seguenti fasce di oscillazione dei canoni i cui valori massimi saranno aggiornati annualmente in base al 75% della variazione Istat;
Il canone sarà determinato dalle parti sulla base delle fasce sopraindicate e con i correttivi di cui all’allegato A.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato C), recante altresì — come col presente accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti in base alla fascia di oscillazione di cui sopra e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato A. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente accordo approvano l’allegata tabella (allegato B).
I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale (ex lege 392/78) con una tolleranza del 5% in più o in meno.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2,lett. a), l. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 20% a valere per l’intera durata contrattuale.

2. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 1 d.m. 5.3.99)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Udine.
Ai fini dell’art. 2, comma 4, d.m. 5.3.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, tenuto conto delle maggiorazioni del livello massimo della fascia e delle riduzioni di tale livello previste dall’allegato A, per le zone del solo Comune di Udine.
Per i contratti in epigrafe — per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella degli oneri accessori di cui sub 1) — vengono individuate le seguenti fattispecie per il soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
1. quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo;:
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero o da località sita a distanza superiore a 50 km;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria, o del coniuge, o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;
1. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore, del coniuge, dei figli o dei genitori collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
1. quando il conduttore ha esigenza di disporre dell’immobile per un periodo di tempo limitato per:
1 — ragioni di lavoro;
2 — ragioni di salute per sé e/o familiari;
3 — ragioni di studio;
4 — ragioni di famiglia.
2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato D).

3. CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. ç, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 d.m. 5.3.99)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Udine sede di Università.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono costituite dalle fasce di oscillazione individuate per le zone del Comune nel precedente paragrafo I), come integrate con le maggiorazioni del livello massimo della fascia e le riduzioni dello stesso di cui all’allegato A.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato E) recante altresì — come col presente accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Per quanto attiene ala ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella di cui sub 1).
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione, impegnandosi le parti ad una verifica.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune interessato mediante consegna alla Segreteria generale dello stesso, Ufficio Protocollo Generale, o invio alla medesima tramite raccomandata A.R;
Letto, confermato e sottoscritto in data 20.07.1999 dalle organizzazioni stipulanti
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.