In attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto Ministro
dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999
Fra le seguenti organizzazioni:
- Associazione della proprietà edilizia della provincia di Udine
— Confedilizia i persona del Presidente avv. Paolo Scalettaris;
- Unione Piccoli Proprietari Immobiliari sede provinciale di Udine
in persona del presidente avv. Paolo Tommasino;
- Sunia sede di Udine in persona del segretario provinciale dott. Enzo
D’ Angelo;
- Sicet sede di Udine in persona del segretario provinciale sig. Benito
Della Mora;
e con l’intervento — per la parte relativa ai contratti di locazione
di natura transitoria afferente agli studenti universitari — anche delle
seguenti organizzazioni:
-
si conviene e si stipula quanto segue:
1. CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 E ART. D.M. 5.3.99)
L’ambito di applicazione del presente accordo relativamente ai contratti
in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune
di Udine.
Il territorio del Comune di Udine, acquisite le informazioni concernenti
la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso nelle seguenti
zone omogenee:
a. centro storico;
b. zona intermedia;
c. zona periferica.
Ai fini della individuazione di tali zone si fa riferimento alla perimetrazione
a suo tempo adottata dal Comune di Udine ai fini dell’applicazione dell’equo
canone ex lege 392/78.
Per le tre zone sopraindicate vengono definite le seguenti fasce di
oscillazione dei canoni i cui valori massimi saranno aggiornati annualmente
in base al 75% della variazione Istat;
Il canone sarà determinato dalle parti sulla base delle fasce
sopraindicate e con i correttivi di cui all’allegato A.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo
l’allegato tipo di contratto (allegato C), recante altresì — come
col presente accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento
del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Il canone di locazione
di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti
in base alla fascia di oscillazione di cui sopra e sulla base degli elementi
oggettivi di cui all’allegato A. Per quanto attiene alla ripartizione degli
oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti
il presente accordo approvano l’allegata tabella (allegato B).
I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati
sulla base della sua superficie convenzionale (ex lege 392/78) con una
tolleranza del 5% in più o in meno.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2,lett. a), l. 431/98, le
fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è
ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento
del 20% a valere per l’intera durata contrattuale.
2. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 1 d.m. 5.3.99)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in
epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di
Udine.
Ai fini dell’art. 2, comma 4, d.m. 5.3.99, le organizzazioni stipulanti
danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà
definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi
stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, tenuto
conto delle maggiorazioni del livello massimo della fascia e delle riduzioni
di tale livello previste dall’allegato A, per le zone del solo Comune di
Udine.
Per i contratti in epigrafe — per i quali le organizzazioni stipulanti
concordano l’applicazione della medesima tabella degli oneri accessori
di cui sub 1) — vengono individuate le seguenti fattispecie per il soddisfacimento,
rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
1. quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi
l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei figli o dei genitori
per i seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo;:
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero o da località sita a distanza superiore
a 50 km;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei
figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo
diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria, o del coniuge,
o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro,
già nota al momento della stipula della locazione, che comporti
il rilascio dell’alloggio di servizio;
1. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore, del coniuge, dei
figli o dei genitori collegata ad un evento certo a data prefissata ed
espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
1. quando il conduttore ha esigenza di disporre dell’immobile per un
periodo di tempo limitato per:
1 — ragioni di lavoro;
2 — ragioni di salute per sé e/o familiari;
3 — ragioni di studio;
4 — ragioni di famiglia.
2. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un
evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo
è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in
capo anche ad una sola delle parti contraenti.. Le parti stipuleranno i
contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto
(allegato D).
3. CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. ç, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 d.m. 5.3.99)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in
epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di
Udine sede di Università.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in
epigrafe sono costituite dalle fasce di oscillazione individuate per le
zone del Comune nel precedente paragrafo I), come integrate con le maggiorazioni
del livello massimo della fascia e le riduzioni dello stesso di cui all’allegato
A.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98, le
fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è
ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento
del 30%, a valere per l’intera durata contrattuale.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo
l’allegato tipo di contratto (allegato E) recante altresì — come
col presente accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento
del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Per quanto attiene ala ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni
stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella di cui sub
1).
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro
a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento
di Convenzione Nazionale di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà,
di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune
deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base
del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui
all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle
condizioni di mercato locale dei canoni di locazione, impegnandosi le parti
ad una verifica.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale
del Comune interessato mediante consegna alla Segreteria generale dello
stesso, Ufficio Protocollo Generale, o invio alla medesima tramite raccomandata
A.R;
Letto, confermato e sottoscritto in data 20.07.1999 dalle organizzazioni
stipulanti