ACCORDO PER LA CITTÀ' DI TRIESTE
 
SOTTOSCRITTO TRA SICET, SUNIA, UNIAT
E CONFEDILIZIA, UPPI, FEDERCASA, CONFAPPI
 
 

ACCORDO TERRITORIALE
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, n. 431,
E DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999
Fra le seguenti organizzazioni:
- CONFEDILIZIA - ASSOCIAZIONE PROPRIETÀ' EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE - in persona del proprio Presidente Avv. Armando Fast
- U.P.P.I. - in persona del proprio Presidente Avv. Manuela Marinelli
- CONFAPPI - in persona del proprio Segretario Provinciale Sig. Filippo Caputo
- S.U.N.I.A. - in persona del proprio Segretario Provinciale Sig. Giorgio Apostoli
- S.I.C.E.T. - in persona del proprio Segretario Provinciale Sig. Giorgio Gortani
- U.N.I.A.T. - in persona del proprio Segretario Provinciale Sig. Luca Gortani
- FEDERCASA - in persona del proprio Segretario Provinciale Dott. Fulvio Lunardis
e con l'intervento - per la parte relativa ai contratti di locazione di natura transitoria afferenti gli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni:
- E.R.Di.S.U. - in persona del proprio Vice Presidente Dott. Guido Galetto
- Cooperativa Studentesca Tempi Moderni - in persona del proprio Vice Presidente Dott. Karim Fathi
- Associazione Studentesca Unione degli Universitari - in persona del proprio Responsabile Organizzativo Sig. Walter Sergi
- ASSOCASA - in persona del Segretario Provinciale Sig. Marino Tuzzi
- A.N.I.A - in persona del Segretario Regionale Sig. Claudio Vianello
 
1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. ", comma 3, L: 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.99)
L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del comune di Trieste.
Il territorio del comune di Trieste viene suddiviso in 4 (quattro) "zone omogenee" così come risulta dalle 4(quattro) planimetrie di zonizzazione che vengono allegate al presente accordo sub A/1 - A/2 - A/3 - A/4.
In tali planimetrie:
- la zona omogenea 1 risulta evidenziata con colore verde
- la zona omogenea 2 risulta evidenziata con colore azzurro
- la zona omogenea 3 risulta evidenziata con colore rosa
- la zona omogenea 4 risulta evidenziata con colore avorio
Nell'ambito della zona omogenea 4 vengono individuate 3 (tre) aree di particolare pregio costituite dalla Via Scala Santa e da due zone della Frazione di Opicina di cui una prospiciente la via Nazionale e l'altra la Via di Prosecco tali aree nella planimetria costituente l'allegato A/4 sono individuate con colore azzurro.
Nella zona omogenea 1 viene individuata 1 (una) area particolarmente degradata costituita dalla zona posta tra le seguenti coerenze: Via Giulia, Via Piccolomini, Viale XX Settembre e Via Ireneo della Croce, tale area nella planimetria allegata sub A/1 è individuata con colore rosa.
Nella zona omogenea 2 vengono individuate 2 (due) aree particolarmente degradate costituite dalla zona di Roiano Vecchia e di Gretta Vecchia, tali aree nella planimetria allegata sub A/4 sono individuate con Colore rosa.
A miglior chiarimento di quanto sopra detto si allega sub A/5 il prospetto dove sono indicate le strade che delimitano le singole zone.
Per ciascuna delle quattro zone omogenee vengono individuate 3 (tre) subfasce di immobili e per ciascuna delle tre subfasce vengono fissati i valori minimi e massimi; tali valori espressi in Lire al metro quadro /annuo, sono riportati negli allegati sub B/1, B/2, B/3, B/4.
Per le aree di particolare pregio sopra indicate, ancorché ubicate nella zona omogenea 4, valgono i valori minimi e massimi si subfascia previsti per la zona omogenea 2:
Per le aree particolarmente degradate ubicate nella zona omogenea 1, valgono i valori minimi e massimi di subfascia previsti per la zona omogenea 3.
 Per le aree particolarmente degradate ubicate nella zona omogenea 2, valgono i valori minimi e massimi di subfascia previsti per la zona omogenea 3.
La collocazione di ciascuna unità immobiliare nella subfascia di competenza avverrà in base ai criteri previsti nell'allegato C.
Le parti contraenti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto, allegato D, recante altresì - come con il presente Accordo formalmente si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% (settantacinque per cento) della variazione ISTAT.
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi previsti negli allegati da B/1 a B/4, tenendo ovviamente conto sia delle precisazioni riportate nel presente accordo che di quanto previsto nell'allegato C.
Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore le Organizzazioni stipulanti il presente accordo approvano la tabella costituente l'allegato E.
I metri quadrati utili (si precisa che per superficie utile si intende la superficie calpestabile ) di ciascuna unità immobiliare sono calcolati sulla base della superficie convenzionale con una tolleranza del 5% (cinquepercento) in più o in meno.
Si precisa che le superfici accessorie verranno aggiunte alla superficie principale - come sopra calcolata - in base ai seguenti criteri:
-la superficie delle autorimesse singole (box) verrà computata in ragione del:
- 100% (centopercento) se ubicate in zona omogenea 1;
- 70% (settantapercento) se ubicate in zona omogenea 2;
- 50% (cinquantapercento) se ubicate in zona omogenea 3 e 4;
- la superficie dei posti macchina coperti verrà computata in ragione del:
- 80% (ottantapercento) se ubicati in zona omogenea 1;
- 60% (sessantapercento) se ubicati in zona omogenea 2;
- 40% (quarantapercento) se ubicati in zona omogenea 3 e 4;
- la superficie dei posti macchina scoperti verrà computata in ragione del:
- 60% (sessantapercento) se ubicati in zona omogenea 1;
- 40% (quarantapercento) se ubicati in zona omogenea 2;
- 30% (trentapercento) se ubicati in zona omogenea 3 e 4;
resta precisato che la superficie di box posti macchina coperti e posti macchina scoperti non deve essere inferiore a 8 (otto) mq;
- la superficie di balconi, terrazze., cantine ed altri accessori simili verrà computata in ragione del 25% (venticinquepercento);
- la superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in uso esclusivo del conduttore verrà computata in ragione del 15% (quindicipercento) fatta esclusione per i posti macchina scoperti per i quali vale quanto sopra detto;- la superficie delle aree a verde di pertinenza dell'edificio dove si trova ubicata l'unità immobiliare oggetto della locazione verrà computata in ragione del 10% (diecipercento) nella misura corrispondente alla quota di pertinenza dell'unità immobiliare oggetto del contratto.
Il canone verrà quindi determinato moltiplicando il valore unitario per la superficie convenzionale calcolata ai sensi di quanto sopra.
Per glia alloggi di superficie inferiore a 60 (sessanta) mq. la superficie effettiva si intende incrementata del 10% (diecipercento) fino al limite di 60 mq.
Ove le singole parti contraenti concordino delle durate contrattuali superiori ai 3 (tre) anni, i valori minimi e massimi riportati negli allegati da B/1 a B/4, integrati da quanto previsto nel presente accordo e nell'allegato C, si intendono così incrementati;
- del 2% (duepercento) se la durata è di 4 (quattro) anni;
- del 4% (quattropercento) se la durata è di 5 (cinque) anni;
- del 6% (seipercento) se la durata è di 6 (sei) anni o più.
 
Per gli immobili di cui all'art.... 1, comma 2, lettera a) della legge 431/98 i valori minimi e massimi previsti negli allegati da B/1 a B/4, così come integrati da quanto previsto nel presente accordo e nell'allegato E si intendono incrementati del 15% (quindicipercento), tale incremento è cumulabile con tutti gli altri incrementi previsti dal presente accordo, fatta eccezione per gli incrementi previsti per gli immobili ubicati in zone considerate di particolare pregio.
Per gli immobili arredati i valori minimi e massimi risultanti dagli allegati da B/1 a B/4, integrati secondo quanto previsto dal presente accordo e nell'allegato C, verranno ulteriormente aumentati fino al 15% (quindicipercento).
 
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma1, L. 431/98 e art. 2 d. m. 05/03/99)
 
L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Trieste.
Ai fini dell'art... 2 del D.M. 5.3.99 le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati secondo quanto previsto al punto 1) del presente accordo.
Per i contratti in epigrafe - per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui sub E) - vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
1) quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall'estero;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio;
2) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
2)quando il conduttore ha un esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (allegato F).
 
3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI
UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 5.3.99)
 
L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del comune di Trieste sede di Università.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono costituite dalle fasce individuate per le zone omogenee di cui agli allegati A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - B/1 - B/2 - B/3 - B/4 e C), da B/1 a B/4, a C.
Per gli immobili di cui all'art... 1, comma ", lett. a) L: 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle zone ove è ubicato l'immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 15% (quindicipercento) a valere per l'intera durata contrattuale.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (allegato G) recante altresì - come col presente Accordo formalmente si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT, ove il contratto abbia durata superiore a 12 (dodici) mesi.
Per quanto attiene la ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della medesima Tabella di cui sub E).
 
PATTUIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il comune deliberi aliquote ICI diverse specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art... 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune di Trieste mediante consegna alla Segreteria generale dello stesso, Ufficio Protocollo Generale, o invio al medesimo tramite raccomandata A.R.
Letto, confermato e sottoscritto in data 23 luglio 1999 dalle organizzazioni stipulanti:
CONFEDILIZIA f.to Avv. Fast
U.P.P.I. f.to Avv. Marinelli
CONFAPPI f.to Sig. Caputo
S.U.N.I.A. f.to Sig. Apostoli
S.I.C.E.T. f.to Sig. Gortani
U.N.I.A.T. f.to Sig. Alborghetti
FEDERCASA f.to Dott. Lunardis
E.R.Di.S.U. f.to Sig. Galetto
Cooperativa Studentesca Tempi Moderni f.to Dott. Fathi
Associazione Studentesca Unione degli Universitari f.to Sig. Sergi
ASSOCASA f.to Sig. Tuzzi
A.N.I.A. f.to Sig. Vianello
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.