ACCORDO PER LA CITTÀ' DI TRENTO
 
SOTTOSCRITTO TRA SICET, SUNIA, UNIAT
E CONFEDILIZIA, ANPE, UPPI
 
 
 

- Confedilizia e ANPE in persona ………………………………

- UPPI in persona ……………………………………………...

- SUNIA in persona ……………………………………………

- SICET in persona …………………………………………….

- UNIAT in persona ……………………………………………

Si conviene e stipula quanto di seguito:

CONTRATTI per usi abitativi transitori ai sensi dell’art. 5 comma 1, legge 431/98 e art. 2 D.M. 05/03/1999.

Per i contratti in epigrafe, relativi ad immobili siti nel territorio amministrativo del Comune di Trento e dei comuni situati sul territorio provinciale, le organizzazioni firmatarie ricordano tra l’altro:

- che non trovano applicazioni le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 comma 1 legge 431/98;
- che, ai sensi dell’art. 2 D.M. 05/03/1999 i contratti possono avere una durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi;
- che qualora il locatore non confermi, prima della scadenza, il verificarsi della transitorietà con lettera raccomandata entro il termine di 30 giorni, la durata del contratto sarà ricondotta a 4 anni più 4 con facoltà del conduttore di recedere con preavviso di 2 mesi;
- che per i minorenni per lo più studenti, il contratto firmato dal genitore o tutore obbliga il conduttore nei limiti delle necessità documentate del minore.

Ai sensi dell’art. 2 comma 4, DM 05/03/1999, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe, per il solo Comune d i Trento, sarà definito dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati (coma da all’. 1).

Per i contratti in epigrafe, per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella degli oneri e accessori di cui ai contratti agevolati, vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:

- quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:

- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;
- rientro dall’estero;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per gli immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio.

- qualsiasi altra esigenza specificata dal locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

- Esigenze di lavoro, inteso anche come attività di formazione e avviamento professionale;
- Esigenze di studio, inteso anche come esigenza di frequenza di corsi temporanei di approfondimento, specializzato o altro;
- Esigenze di salute, di famiglia, intesa anche come famiglia di fatto;
- Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentabile e/o collegata ad un evento certo a data prefissata.

Si specifica inoltre che per la stipula dei contratti in epigrafe è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.

Si conviene inoltre che i canoni per gli immobili completamente arredati potranno essere aumentati della percentuale del 15%.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (all. 2).

Il presente accordo viene sottoscritto dalle organizzazioni in epigrafe indicate e viene depositato unitamente agli allegati c/o il comune di Trento.

 
ACCORDO TERRITORIALE
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, E DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999

Fra le seguenti organizzazioni:
Confedilizia APE in persona del dott. Michele Zaniboni
UPPI in persona del rag. Livio Cozzio
SUNIA in persona dell’Avv. Elisabetta Frizzera
SICET in persona del dott. Lino Giannini
UNIAT in persona della Sig.ra Elide Agnolo

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, Legge 431/98 e art. 1 D.M. 05.03.1999)

L’ambito d’applicazione dell’Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo dei Comuni di Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco e Pergine Valsugana.

Il territorio del medesimo Comune, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali, vengono suddivise in "zone omogenee " come da piantine allegate (all. "A"), ove non sono evidenziate altresì zone di particolare pregio e/o di particolare degrado.

Per il Comune interessato e per le zone omogenee vengono definite le fasce d’oscillazione dei canoni come da allegato "B".

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (all. "C"), recante altresì — come col presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat.

Il canone di locazione di ogni singola unità è determinato liberamente dalle parti all’interno della fascia d’oscillazione di cui all’allegato "B" fascia determinata sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato "D".

Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (all. "E").

I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale con una tolleranza del 5% o in meno.

Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni 3 (tre), la fascia d’oscillazione dei canoni di cui all’allegato "B", relativa al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile, subirà nei valori minimo e massimo un aumento, a valore per tutta la durata contrattuale, così come evidenziato qui di seguito:

- Contratti di durata di 4 anni, aumento del 2%
- Contratti di durata di 5 anni, aumento del 4%
- Contratti di durata di 6 anni, aumento del 6%

Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), 1, 431/98 le fasce d’oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subiranno, nei valori massimo e minimo, un aumento del 20%, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello previsto per la maggiore durata del contratto.

I contratti tipo prevederanno la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti — scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi — sulla base delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo, che svolgerà eventualmente le funzioni di presidente — sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.

In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote Ici specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 431/98 ovvero intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.

Il presente Accordo verrà depositato presso i Comuni interessati, mediante consegna alle Segreterie generali degli stessi — Ufficio Protocollo Generale — o invio alle medesime tramite raccomandata A.R.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in data 9 luglio millenovecentonovantanove.
 

A questo accordo hanno aderito le seguenti Organizzazioni
SICET, SUNIA, UNIAT E CONFEDILIZIA, ANPE, UPPI

Per le voci non concordate nella presente tabella si rinvia alle norme di legge vigenti e agli usi locali
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.