Ai sensi dell’art. 2, comma 3, Legge 9.12.98 n. 431 e del Decreto Ministeriale 5.3.99 n. 67
Tra:
1) il Sunia (Sindacato Nazionale Inquilini ed Assegnatari) Federazione
Provinciale di Salerno, con sede in Salerno, alla via Fieravecchia n. 40,
in persona del Segretario Provinciale, Sig. Liborio De Simnone, nato a
Pellezzano il 24.05.1960; il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)
della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla Via Cantarella n.
6, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Francesco Fiocco, nato a
Cetara il 22.06.1943; e l’Uniat (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e
Territorio) Federazione della Provincia di Salerno, con sede in Salerno,
alla via De Luca n. 6, in persona del Segretario Provinciale Sig. Carmine
Mignone nato il 13.05.1949, da una parte, e
2) l’APE Salerno (Associazione della Proprietà Edilizia della
Provincia di Salerno – Confedilizia) con sede in Salerno piazza della Concordia,
38, in persona del Presidente avv. Bruno Amendola, nato a Salerno il 5.4.1954;
l’Asppi (Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) con sede in Salerno,
alla Via G. Lanzalone, 64, in persona del Presidente Avv. Graziella Guida,
nata a Caracas (Venenzuela) il 24.1.1953; l’UPPI (Unione Piccoli Proprietari
Immobiliari) con sede in Salerno alla Via Trav. Giuseppe Verdi, 10, in
persona del presidente Avv. Nicola Lomonaco, nato a Colobraro (MT) l’11.7.1947;
L’APPC (Associazione Piccoli Proprietari Case) con sede in Salerno, Via
Diaz 69, in persona del Presidente Avv. Carmine Napoli, nato a Mercato
S.Severino l’11.7.1949, dall’altra.
Si conviene e si stipula
Il seguente Accordo Territoriale:
CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
(Art. 2, comma 3, legge 9.12.98, n. 431 e art. 1 D.M. 5.3.99)
Art. 1
L’ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti
in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune
di Salerno
Art. 2
Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei
canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate
in epigrafe, è diviso – acquisitesi anche le informazioni concernenti
le delimitazioni delle microzone catastali – in undici aree omogenee (oltre
quattro subzone di particolare pregio, ed una di particolare degrado) come
indicate nella scheda di individuazione delle aree omogenee e valori minimi
e massimi facente parte dell’allegato A) che, costituito da detta scheda
di individuazione, dalla planimetria aerofotogrammetrica del Comune di
Salerno scala 1:10.000 (piantina n. 1) e dalla piantina di rappresentazione
dell’area di particolare degrado sub 1 (piantina n. 2), costituisce parte
integrante del presente Accordo.
Agli immobili compresi nella zona di particolare degrado nei quali
sono stati realizzati interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria,
restauro conservativo, e comunque a quelli di costruzione non anteriore
al 1960, si applicheranno i canoni previsti per l’area omogenea n. 1.
Art. 3
I valori di riferimento, minimo e massimo dei canoni di locazione,
per le aree omogenee – come individuate all’art. 2, Allegato A) – in cui
è diviso il territorio amministrativo del Comune di Salerno, sono
definiti nelle misure riportate nella scheda facente parte dell’Allegato
A) ed espressi in £/mq. Annue.
Art. 4
Per la determinazione del valore effettivo del canone di locazione
sono definite quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli
elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell’Allegato
B), parte prima.
Le parti contrattuali, individuata l’area urbana omogenea in cui è
ubicato l’immobile oggetto del rapporto locativo e, in base agli elementi
di caratterizzazione, la fascia di oscillazione in cui questo si colloca,
concorderanno il canone, tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti
alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione
dell’unità immobiliare edel fabbricato in cui essa è compresa,
e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell’Allegato
B), parte seconda.
Art. 5
Ai fini della previsione di cui al punto 5 dell’art. 1 del D.M. 5.3.99
n. 67, per i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti privatizzati,
il canone, definito con le modalità di cui agli artt. 2, 3 e 4,
ed agli Allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale, potrà
essere ridotto, d’intesa tra le parti sottoscrittrici dell’accordo integrativo,
fino ad un massimo del 15% del valore concordato.
Art. 6
Il “contratto tipo locale” (Allegato C) – da utilizzarsi necessariamente
per la istituzione dei rapporti locativi in epigrafe – è definito
sulla base del modello allegato al D.M. 5.3.99 n. 67, con l’inserimento
della seguente clausola:
”Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse
sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto,
nonché in ordine all’esatta applicazione del presente Accordo Territoriale
anche a riguardo del canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale
composta da tre componenti, due scelti fra appartenenti alle rispettive
organizzazioni firmatarie del presente Accordo Territoriale sulla base
delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, ed
un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla
base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli
stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione
in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto
al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà
adire una commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi
sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di
novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto
contrattuale ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino
a nuova variazione”.
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI
(Art. 5, comma 1°, legge n. 431/98 ed art. 2 D.M. 5.3.99 n.
67)
Art. 7
L’ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti
in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune
di Salerno.
Art. 8
Con riferimento all’art. 2, comma 4°, D.M. 5.3.99 n. 67, il canone
dei contratti di locazione “transitori ordinari” sarà concordato
dai contraenti nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt.
2, 3 e 4 e dagli Allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale.
Art. 9
La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:
a) per il locatore
1) se persona fisica, dall’esigenza di destinare l’immobile ad uso
abitativo, proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli per uno dei seguenti
motivi:
- trasferimento;
- rilascio di immobile detenuto in locazione;
- esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’immobile già
posseduto o “detenuto”;
- trasferimento o inizio di attività artigianale o professionale;
- separazione personale;
- divorzio e cause equiparate;
2) se persona giuridica, società, Ente pubblico o con finalità
pubblica, sociale, di culto, cooperativistica, mutualistica, assistenziale
e culturale, dall’esigenza di destinare l’immobile all’esercizio delle
attività d;
dirette a perseguire le proprie finalità.
b) per il conduttore
dall’esigenza di abitare l’immobile per uno dei seguenti motivi:
- studio, inteso come necessità di frequenza di corsi temporanei,
di approfondimento, di specializzazione, di ricerche o altro;
- lavoro, riferito anche ad attività di formazione ed avviamento
professionale, sebbene non retribuiti;
- salute e famiglia;
- separazione personale (anche di fatto) ovvero divorzio e cause equiparate;
- servizio civile;
- sfratto esecutivo con possibilità di reperimento di altro
alloggio nell’ambito temporale di diciotto mesi;
- provvedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell’uso
dell’alloggio di abituale residenza.
Per la stipula di un contratto “transitorio ordinario” sarà sufficiente l’individuazione di una sola delle predette specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o conduttore, semprechè siano certificate da idonea documentazione.
Art. 10
Il contratto di locazione transitorio ordinario dovrà essere
stipulato necessariamente secondo il “contratto tipo locale”, definito
sula base del modello allegato al D.M. 5.3.99 n. 67, che, nel testo concordato
tra le parti firmatarie, costituisce l’Allegato D) del presente Accordo
Territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione
dei componenti la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, come definite
con la clausola richiamata all’art. 6 del presente Accordo Territoriale.
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2, legge 9.12.98 n. 431 e art. 3 D.M. 5.3.99 n. 67)
Art. 11
L’ambito di applicazione del presente accordo, per i contratti in epigrafe,
è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Salerno,
sede di Università.
Art. 12
Con riferimento all’art. 3, comma 4 del D.M. 5.3.99 n. 67, il canone
dei contratti di locazione “transitori per studenti universitari” sarà
definito dai contraenti, nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti
dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A) e B) del presente Accordo Territoriale,
per quanto concerne il Comune di Salerno.
Art. 13
Il contratto individuale di locazione transitorio per studenti universitari
dovrà essere stipulato dai contraenti necessariamente secondo il
“contratto tipo locale”, definito sulla base del modello allegato al D.M.
5.3.99 n. 67, che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce
l’Allegato E) del presente Accordo Territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione
dei componenti la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale ed in esso
dovrà essere inserita, a cura dei contraenti, la seguente ulteriore
clausola:
“In caso di recesso da parte di uno o di più conduttori firmatari,
in presenza di almeno uno degli iniziati titolari, è ammesso il
subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà
essere comunicato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, al locatore da parte del conduttore (o conduttori) iniziale
e del conduttore subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare
solidalmente e integralmente i patti contrattuali.
Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore
di recedere dal contratto, dandosene comunicazione con preavviso scritto
di almeno un mese al locatore, quando si verifichi l’interruzione degli
studi prima della scadenza contrattuale”.
Art. 14
Per tutti contratti previsti dal presente Accordo Territoriale, gli
oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il
criterio indicato nella tabella – da richiamarsi nel contratto di locazione
– che costituisce l’Allegato F) del presente Accordo Territoriale.
Il canone su richiesta del locatore potrà essere aggiornato,
all’inizio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale, in ragione
del 75% della variazione in aumento, accertata dall’ISTAT, dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta
rispetto all’anno precedente, semprechè ciascuna variazione annuale
superi il 2,5%.
A decorrere dall’inizio del 4° anno, nel caso di protrazione biennale
in conseguenza di disdetta del locatore, ovvero di rinnovazione tacita,
l’aggiornamento annuale del canone sarà dovuto, sempre su richiesta
del locatore, a prescindere da ogni limite percentuale e sempre nella misura
del 75%.
Art. 15
Il presente Accordo Territoriale, che avrà la durata di tre
anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune di Salerno,
potrà formare di comune intesa tra le parti oggetto di revisione,
anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in cui:
a) siano deliberate dal Comune di Salerno specifiche aliquote ICI per
gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente
Accordo Territoriale;
b) siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni
fiscali previste dall’art. 8 della L. 431/98;
c) intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato
dei canoni di locazione nel territorio del Comune di Salerno;
d) si ritenga dalle parti stipulanti necessario procedere ad una modifica
dell’Accordo stesso.
Il presente Accordo, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8.2.99
Art. 16
Il presente Accordo Territoriale è composto di 5 pagine, suddiviso
in 16 articoli con 6 allegati, contraddistinti dalle lettere A), B), C),
D), E), F), che formano parti integranti dell’Accordo stesso.
Salerno, 4 agosto 1999
Per le Associazioni della Proprietà Edilizia
A.P.E. Salerno
Confedilizia
Il Presidente
Avv. Bruno Amendola
A.S.P.P.I.
Il Presidente
Avv. Graziella Guida
U.P.P.I.
Il Presidente
Avv. Nicola Lomonaco
A.P.P.C.
Il Presidente
Avv. Carmine Napoli
Per le Associazioni sindacali dei conduttori
S.U.N.I.A.
Il Segretario provinciale
Liborio De Simone
S.I.C.E.T.
Il Segretario provinciale
Francesco Fiocco
U.N.I.A.T.
Il Segretario provinciale
Carmine Mignone