ACCORDO LOCALE DEFINITO AI SENSI DEL COMMA 3 ART. 2 L. 431/98 E IN ATTUAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEI LAVORI PUBBLICI PUBBLICATO IN G.U. N. 67 DEL 22.3.99 AVENTE EFFICACIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROMA
CAPITOLO 1° CONTRATTI AGEVOLATI AD USO ABITATIVO
PREVISTI
ex art. 2 comma 3 L. 431/98 e art.1 ex D.M.5/3/99 pubblicato G.U. 22/3/99
In relazione all’applicazione del dettato della Legge 431/98 e segnatamente
all’attuazione dell’accordo locale previsto dall’art.2 comma 3, e in
considerazione del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato
in G.U. n° 67 del 5.3.99 G.U.22.3.99,
le Associazioni della Proprietà edilizia
U.P.P.I.
A.R.P.E.
C.O.N.F.A.P.P.I.
e le Associazioni dei conduttori
S.I.C.E.T
A.N.I.A.
convengono e stipulano quanto segue:
Premesso:
1. Che il Comune di Roma non ha potuto procedere alla suddivisione
del territorio in microzone censuarie previste dal comma 2 art.1.
DM.5.3.99 G.U. del 22.3.99;
2. Che il Comune di Roma ha comunque provveduto alla convocazione
delle parti sociali per l’avvio delle trattative per definire le condizioni
del presente accordo;
3. Che la circoscrizione delle aree omogenee è stata definita
tenendo conto delle caratteristiche del mercato, delle relative dotazioni
di servizi e infrastrutture, della suddivisione topografica dei quartieri,
del senso di appartenenza dei cittadini per favorirne semplicità,
certezza e libero accesso;
4. Che le relative bande di oscillazione dei canoni prendono
come riferimento il valore al mq./mese tenendo conto i diversi riferimenti
analitici di mercato, comprese le pattuizioni effettivamente svolte tra
le Associazioni della proprietà e degli inquilini ;
5. Che all’interno delle bande di oscillazione sono definiti
criteri di individuazione del canone effettivo attraverso una ricognizione
delle caratteristiche tipologiche e manutentive degli stabili e delle dotazioni
tecnico-pertinenziali degli alloggi;
6. Che dette valutazioni producono una collocazione dei canoni
all’interno di due insiemi di subfasce determinate dalla presenza
delle caratteristiche di cui al precedente punto 6, uno per le aree di
maggiore apprezzamento e uno per le restanti aree della città
7. Che è stato concordato tra le Associazioni firmatarie
un contratto-tipo allegato e parte integrante del presente accordo, depositato
presso l’ufficio Speciale Casa del Comune di Roma quale unico
modello per accedere ai benefici previsti dall’art.8 L. n°431/98;
8. Che una volta depositata detta documentazione si procederà
a definire gli accordi integrativi locali con soggetti giuridici e individuali
detentori di grandi proprietà immobiliari ai sensi dei commi 5/6
dell’art.1 DM. 22/3/99 n° 67 tra la proprietà assistita
- a sua richiesta - dall’organizzazione sindacale dei proprietari
da essa prescelta, e le organizzazioni dei conduttori rappresentative
dell’inquilinato, purchè firmatarie ambedue dell’accordo territoriale.
Tutto ciò premesso le Associazioni della Proprietà
edilizia e le Organizzazioni Sindacali su indicate
convengono
Art. 1 (aree omogenee e canoni)
che il presente accordo è esteso all’intero territorio
comunale di Roma.
1. - che pertanto il territorio comunale venga suddiviso in 5
macrozone corrispondenti a insiemi di quartieri disegnati
secondo la Carta topografica del Comune di Roma.
- che sono definite n° 26 di aree omogenee, secondo
la planimetria, allegato n°.........., all’interno delle quali
sono circoscritte microzone di maggiore o minore apprezzamento, in
considerazione dei valori economici locativi, delle caratteristiche urbanistico/infrastrutturali,
del senso di appartenenza dei cittadini.
A dette aree omogenee sono state attribuite bande di oscillazione fra
un minimo e un massimo di valori espressi in lire/metroquadro/mese secondo
il prospetto allegato n° 1. Pertanto:
1. MACROZONA A
CENTRALE
Aree omogenee n° 6
2. MACROZONA B
NORD
Aree omogenee n° 6
3. MACROZONA C
EST
Aree omogenee n° 4
4. MACROZONA D
SUD
Aree omogenee n° 7
5. MACROZONA B
OVEST
Aree omogenee n° 3
Le aree di maggior apprezzamento contenute nell’allegato n°.....
sono contrassegnate da asterisco.
Complessivamente le aree omogenee concordate sono assimilabili anche
nei diversi quadranti per valori immobiliari . I valori dei canoni
per aree omogenee e microzone sono stati concordati tenendo
conto degli abbattimenti dovuti alle detrazioni fiscali e della minore
durata contrattuale
2. All’interno della fascia di oscillazione, il canone effettivo verrà determinato fra le parti tenendo conto della tipologia costruttiva e dello stato manutentivo dello stabile e dell’alloggio, nonché di una serie di elementi di dotazione tecnico-pertinenziali all’appartamento. Tali condizioni sono previste nei due prospetti allegati n°2 e 3 di cui il primo, di maggior apprezzamento, valovole per le zone insistenti da 1 a 8 compresa dell’allegato n° 1 e il secondo, di normale apprezzamento, valevole per le restanti aree della città. La differenza, tra il valore minimo e massimo della banda di oscillazione del primo prospetto, dovrà essere divisa in quattro subfasce di valori quali tra di loro. La differenza tra il valore minimo e massimo della banda di oscillazione del secondo prospetto, dovrà essere divisa in tre subfasce di valori equali tra di loro.
3. Si conviene che in presenza di condizioni particolari, le parti possano concordare un canone inferiore al minimo senza che questo pregiudichi l’accesso della proprietà alle agevolazioni fiscali di cui all’art.8 L. N. n° 431/98.
Art. 2. (durata - istat - superficie - oneri accessori)
1. La durata minima dei contratti è quella prevista dal
comma 5 dell’art. 2 L.N. n° 431/98, di tre anni che e in assenza di
disdetta verranno rinnovati automaticamente.
2. Il canone di locazione potrà essere aggiornato in misura
non superiore al 75% della variazione ISTAT.
3. La superficie dell’alloggio, si calcola in base alla seguente convenzione:
a) l’intera superficie dell’unità immobiliare;
b) il 50% delle autorimesse singole;
c) il 20% della superficie del posto macchina in
autorimesse di uso comune;
d) il 25% della superficie di balconi, terrazze,
cantine ed altri accessori simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in
godimento esclusivo del conduttore;
f) il 10% della superficie condominiale a verde nella
misura corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.
E’ detratto il 30% della superficie dei vani con altezza utile
inferiore a metri 1,70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei
muri perimetrali
La superficie dell’alloggio escluse le pertinenze è aumentata
del 15% in caso di superficie inferiore a 60 mq.
4. Alloggio ammobiliato: l’alloggio completamente arredato con mobilio
efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce
di appartenenza potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.
5. Le parti convengono sulla ripartizione degli oneri accessori
come da tabella allegata n° 4 che diventa parte integrante dell’accordo.
Art. 3 (Commissione Conciliativa )
1. Viene istituita la Commissione di Conciliazione stragiudiziale per
fornire un servizio di conciliazione in ordine alla corretta applicazione,
interpretazione ed esecuzione del contratto, compreso il canone di locazione.
Le parti vi possono adire a richiesta attraverso la nomina
di una delle Associazioni firmatarie dell’accordo rappresentanti
la propria categoria di interesse. Il funzionamento della
Commissione di Conciliazione è disciplinato dal Regolamento convenuto
nell’allegato n° 5 che è parte integrante dell’accordo.
Per quanto riguarda la conformità del canone ai criteri
stabiliti nel presente accordo il ricorso alla Commissione è ammissibile
solo per quei contratti non sottoscritti presso le Associazioni
firmatarie dell’accordo stesso.
le Associazioni della Proprietà edilizia
U.P.P.I.
A.R.P.E.
CONFAPPI
e le Associazioni dei conduttori
SICET
A.N.I.A