ACCORDO PER LA CITTA’ DI ROMA
 
SOTTOSCRITTO TRA SICET, ANIA
E UPPI, ARPE, CONFAPPI
 
 

ACCORDO LOCALE  DEFINITO AI SENSI DEL COMMA 3 ART. 2 L. 431/98 E IN  ATTUAZIONE DEL  DECRETO MINISTERIALE DEI LAVORI PUBBLICI PUBBLICATO IN G.U.  N. 67  DEL 22.3.99 AVENTE EFFICACIA SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROMA

CAPITOLO 1° CONTRATTI   AGEVOLATI  AD USO ABITATIVO PREVISTI
ex art. 2 comma 3 L. 431/98 e art.1 ex D.M.5/3/99 pubblicato G.U. 22/3/99
 

In relazione all’applicazione del dettato della Legge 431/98 e segnatamente all’attuazione dell’accordo locale previsto dall’art.2 comma 3, e in  considerazione del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicato in G.U. n° 67 del 5.3.99  G.U.22.3.99,
le Associazioni della Proprietà edilizia
U.P.P.I.
A.R.P.E.
C.O.N.F.A.P.P.I.

e le Associazioni dei conduttori
S.I.C.E.T
A.N.I.A.
convengono e stipulano quanto segue:

Premesso:
1. Che il Comune  di Roma non ha potuto procedere alla suddivisione del territorio  in microzone censuarie previste dal comma 2 art.1. DM.5.3.99  G.U. del 22.3.99;
2. Che il Comune  di Roma ha comunque provveduto alla convocazione delle parti sociali per l’avvio delle trattative per definire le condizioni del presente accordo;
3. Che la circoscrizione delle aree omogenee è stata definita tenendo conto delle caratteristiche del mercato, delle relative dotazioni di servizi e infrastrutture, della suddivisione topografica dei quartieri, del senso di appartenenza dei cittadini  per favorirne semplicità, certezza e libero accesso;
4. Che le relative  bande di oscillazione dei canoni prendono come riferimento il valore al mq./mese tenendo conto i diversi riferimenti analitici di mercato, comprese le pattuizioni effettivamente svolte tra le Associazioni  della proprietà e degli inquilini ;
5. Che  all’interno delle bande di oscillazione sono definiti criteri di individuazione del canone effettivo attraverso una ricognizione delle caratteristiche tipologiche e manutentive degli stabili e delle dotazioni tecnico-pertinenziali degli alloggi;
6. Che dette valutazioni  producono una collocazione dei canoni all’interno di due insiemi di subfasce  determinate dalla presenza  delle caratteristiche di cui al precedente punto 6, uno per le aree di maggiore apprezzamento e uno per le restanti aree della città
7. Che è stato concordato tra le Associazioni firmatarie  un contratto-tipo allegato e parte integrante del presente accordo, depositato presso l’ufficio Speciale Casa  del Comune di Roma  quale unico modello per accedere ai benefici previsti dall’art.8 L. n°431/98;
8. Che una volta depositata detta documentazione si procederà a definire gli accordi integrativi locali con soggetti giuridici e individuali detentori di grandi proprietà immobiliari ai sensi dei commi 5/6 dell’art.1 DM. 22/3/99 n° 67  tra la proprietà assistita - a sua richiesta - dall’organizzazione  sindacale dei proprietari da essa prescelta, e le organizzazioni  dei conduttori  rappresentative dell’inquilinato, purchè firmatarie ambedue dell’accordo  territoriale.

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Tutto ciò premesso le Associazioni  della Proprietà edilizia  e  le Organizzazioni  Sindacali su indicate
 
convengono

Art. 1 (aree omogenee e canoni)
che il presente accordo  è esteso all’intero territorio comunale di Roma.
1. - che pertanto il territorio comunale venga suddiviso in  5 macrozone   corrispondenti a insiemi di quartieri  disegnati secondo la Carta topografica del Comune di Roma.
- che sono definite  n° 26  di aree omogenee, secondo la planimetria, allegato n°.........., all’interno  delle quali  sono circoscritte microzone di maggiore o minore apprezzamento,  in considerazione dei valori economici locativi, delle caratteristiche urbanistico/infrastrutturali, del senso di appartenenza dei cittadini.
A dette aree omogenee sono state attribuite bande di oscillazione fra un minimo e un massimo di valori espressi in lire/metroquadro/mese secondo il prospetto allegato n° 1.  Pertanto:
 

1. MACROZONA    A       CENTRALE                             Aree omogenee n°    6
2. MACROZONA    B        NORD                                     Aree omogenee n°    6
3. MACROZONA    C        EST                                         Aree omogenee n°    4
4. MACROZONA    D        SUD                                        Aree omogenee n°    7
5. MACROZONA    B        OVEST                                    Aree omogenee n°    3
 
Le aree di maggior apprezzamento contenute nell’allegato n°.....  sono contrassegnate da asterisco.
Complessivamente le aree omogenee concordate sono assimilabili anche nei diversi quadranti per valori immobiliari .  I valori dei canoni per aree omogenee e microzone  sono stati  concordati tenendo conto degli abbattimenti dovuti alle detrazioni fiscali e della minore  durata contrattuale

2. All’interno della fascia di oscillazione,  il canone effettivo verrà determinato fra le parti tenendo conto della tipologia costruttiva e dello stato manutentivo dello stabile e dell’alloggio, nonché di una serie di elementi di dotazione tecnico-pertinenziali all’appartamento. Tali condizioni sono previste nei due prospetti allegati n°2 e 3  di cui il primo, di maggior apprezzamento, valovole per le zone insistenti da 1 a 8 compresa dell’allegato n° 1 e il secondo, di normale apprezzamento, valevole per le restanti aree della città.   La differenza,  tra il valore minimo e massimo della banda di oscillazione del primo prospetto, dovrà essere divisa in quattro subfasce  di valori quali tra di loro.  La differenza  tra il valore minimo e massimo della banda di oscillazione del secondo prospetto, dovrà essere divisa in tre subfasce di valori equali tra di loro.

3. Si conviene che in presenza di condizioni particolari, le parti possano  concordare un canone inferiore al minimo senza che questo pregiudichi  l’accesso  della proprietà alle agevolazioni fiscali di cui all’art.8 L. N. n° 431/98.

Art. 2. (durata - istat - superficie - oneri accessori)
1. La durata minima  dei contratti è quella prevista dal comma 5 dell’art. 2 L.N. n° 431/98, di tre anni che e in assenza di disdetta verranno rinnovati automaticamente.
2. Il canone di locazione potrà essere aggiornato in misura non  superiore al 75% della variazione ISTAT.
3. La superficie dell’alloggio, si calcola in base alla seguente convenzione:
 a)  l’intera superficie dell’unità immobiliare;
b)  il  50% delle autorimesse singole;
c)  il  20%  della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d)  il  25%  della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f)  il  10%  della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare.
E’ detratto il 30%  della superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali
La superficie dell’alloggio escluse le pertinenze  è aumentata del 15% in caso di superficie inferiore a 60 mq.
4. Alloggio ammobiliato: l’alloggio completamente arredato con mobilio efficiente ed elettrodomestici  funzionanti, i valori delle sub-fasce di appartenenza potranno aumentare fino ad un massimo del 15%.
5. Le parti  convengono sulla ripartizione degli oneri accessori come da tabella allegata n° 4 che diventa parte integrante dell’accordo.
Art. 3 (Commissione Conciliativa )
1. Viene istituita la Commissione di Conciliazione stragiudiziale per  fornire un servizio di conciliazione in ordine alla corretta applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto, compreso il canone di locazione.  Le parti  vi  possono adire a richiesta attraverso la nomina di una delle Associazioni  firmatarie dell’accordo rappresentanti la propria categoria di interesse.    Il funzionamento della Commissione di Conciliazione è disciplinato dal Regolamento convenuto nell’allegato n° 5 che   è parte integrante dell’accordo.
Per quanto riguarda la conformità  del canone ai criteri stabiliti nel presente accordo il ricorso alla Commissione è ammissibile  solo per quei contratti  non sottoscritti  presso le Associazioni  firmatarie dell’accordo stesso.

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L’accordo si compone dei seguenti allegati che ne fanno parte integrante:
a) Planimetria delle aree omogenee con valori delle bande di oscillazione
b) Parametri di definizione  del canone effettivo all’interno delle bande  di oscillazione
c) Accordo sulla ripartizione degli oneri accessori
d) Regolamento della Commissione Conciliativa Stragiudiziale sui contratti e sui canoni
e) Contratti tipo
 
 Tale documentazione comprensiva dell’accordo viene depositata presso il Comune di Roma e   avrà la durata di tre anni e comunque nei termini previsti dall’art.4 comma 1 L.431/98
Il presente accordo territoriale potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza  qualora: intervengano  variazioni sensibili del contesto economico e fiscale che ha dato luogo al presente accordo.
 
Letto, confermato , sottoscritto in Roma il  5.8.99

le Associazioni della Proprietà edilizia

U.P.P.I.
A.R.P.E.
CONFAPPI
 
e le Associazioni dei conduttori
 
SICET
A.N.I.A
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.