-
destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti
entro il secondo grado che. in seguito alla cessazione del rapporto di
lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano
rilasciare l'alloggio di servizio;
-
destinarlo all'esercizio dell'attività propria,
del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito
del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione;
-
destinarlo ad abitazione propria dei figli o dei parenti
entro il 2° grado, per rientro dall'estero o da altre località
in cui si risieda o ci si trasferisca, temporaneamente, per comprovati
motivi di lavoro o di studio, o per motivi di salute o per necessità
di assistenza a parenti entro il 2° grado;
-
destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli
o dei parenti entro il 2° grado, per ragioni di studio o di lavoro,
esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza
del locatore;
-
eseguire lavori di ristrutturazione, nell’unità
immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione
edilizia o D.I.A.
-
Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata
ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto
e documentate.
Esigenze di transitorietà del conduttoreQuando
il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo
non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
-
contratto di lavoro a termine o a tempo determinato
in un comune diverso da quello di residenza;
-
previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
-
trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
-
necessità di cure o di assistenza a familiari
in luogo diverso dalla propria residenza;
-
acquisto di una abitazione che si renda disponibile
entro 18 mesi:
-
ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano
temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
-
seconda casa con residenza e permanenza effettiva nella
prima casa, insieme al proprio nucleo famigliare, esclusivamente per ragioni
di svago, hobby ,tempo libero;
-
campagna elettorale.
Le ragioni di transitorietà del conduttore
dovranno essere adeguatamente documentate. Si specifica, inoltre, che per
la stipula dei contratti di cui sopra è sufficiente la sussistenza
di una delle suindicate esigenze in capo a solo una delle parti contraenti.E'
fatto obbligo al locatore di confermare l'esigenza transitoria con lettera
raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari
ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino
a tre mesi.Il conduttore ha diritto di recesso, per gravi motivi, con preavviso
di un mese se la durata del contratto è inferiore a mesi sei e di
tre mesi quando la durata è fino a diciotto mesi.Il deposito cauzionale
non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del
canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità
per contratti di durata fino a diciotto mesi.Le parti stipuleranno i contratti
individuali di locazione utilizzando esclusivamente l'allegato contratto
tipo (MODELLO B) , recante altresì le modalità di designazione
dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa Per
quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore,
le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella
(allegato 4)
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Art. 5 comma 2 - Legge 431/98 ed art. 3 DM
05/03/99
Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari
in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a
tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi
di studenti, anche organizzati in cooperativa, o da aziende per il diritto
allo studioLe parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando
esclusivamente l'allegato contratto tipo (MODELLO C) ), recante
altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione
conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché — come per il presente
Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del
canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Per quanto attiene
alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni
stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato 4)
ELENCO ALLEGATI
- ALLEGATO 1 (Zone omogenee, identificazione
delle zone di degrado)- ALLEGATO 2 (Parametri per la determinazione
delle fasce di oscillazione)
- ALLEGATO 3 (Canoni al mq utile per le fasce
di oscillazione minima, media e massima)
- ALLEGATO 4 -TABELLA ONERI ACCESSORI
-.MODELLO A (Contratto di locazione ad uso
abitativo)
- MODELLO B (Contratto transitorio ordinario)
- MODELLO C (Contratto transitorio per studenti
universitari)
Parma, li' 25/6/99
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PROPRIETA'
ASPPI
Unioncasa
Confedilizia
APPC
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI
SICET
SUNIA
UNIAT
U.I.
Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato
Inquilini Casa e Territorio.