ACCORDO PER LA CITTA' DI PARMA
 
 
 
Le Organizzazioni Sindacali della proprietà
ASPPI, Unioncasa, Confedilizia, APPC
e
le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini
SICET, SUNIA, UNIAT, U.I.
 
convengono e stipulano quanto segue:
 
Il presente accordo ha validità per tutto il territorio del Comune di Parma. Il territorio del Comune di Parma viene suddiviso in zone omogenee come da allegato n° 1.Nella zona del centro storico sono evidenziate subzone di degrado alle quali si applicano i valori al metro quadrato della zona intermedia.Il canone viene determinato sulla base di valori al metro quadrato calpestabile che variano a seconda dell'entità della superficie, tra un minimo ed un massimo, nell'ambito di tre subfasce di oscillazione.La superficie da considerare, con una tolleranza del 5% in eccesso o in difetto, è esclusivamente quella utile dell’unità immobiliare (con esclusione di balconi, terrazze, e altri accessori ) a cui si aggiunge il 50% della superficie dell'autorimessa.Le subfasce di oscillazione si applicano in base alla presenza di parametri di cui all'allegato n° 2 ed alla tabella di cui all'allegato n° 3.All'interno di ciascuna subfascia di oscillazione le parti contrattano il canone liberamente, sulla base dello stato di manutenzione, dell'unita' immobiliare, del fabbricato, del numero dei parametri presenti e della tipologia dell’alloggio.SUBFASCIA MINIMA: quando sono presenti fino a 3 parametriSUBFASCIA MEDIA: quando sono presenti da 4 a 6 parametriSUBFASCIA MASSIMA: quando sono presenti da 7 a 9 parametriNell’unità immobiliare priva di servizi igienici e/o acqua potabile, il canoner non può essere superiore del10% del valore minimo delle subfasce minime, la presenza di qualsiasi altro parametro è, in tal caso, ininfluente.Può essere applicato il valore massimo al metro quadrato utile della subfascia massima quando l'appartamento presenta tutti i parametri e lo stato di manutenzione e' ottimo.Il canone come sopra determinato può essere maggiorato fino al 10% quando l'appartamento e' integralmente ammobiliato.Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
 
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Art. 2 comma 3 legge 431/98 e art. 1 DM 05/03/99
 Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l'allegato contratto tipo (MODELLO A), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché — come per il presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato 4)
 
 
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
Art. 5 comma 1 - Legge 431/98 ed art. 2 DM 05/03/99
Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.La transitorietà del contratto può essere motivata sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:esigenze di transitorietà del locatoreQuando il locatore abbia la necessita' di disporre dell'immobile entro diciotto mesi per i seguenti motivi:
  1. destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino l'abitazione della famiglia d'origine;