ACCORDO PER LA CITTÀ' DI PALERMO
 
SOTTOSCRITTO TRA SICET, SUNIA, UNIAT, ANIA
E ASPPI, APPC, UPPI, CONFEDILIZIA, CONFAPPI
 
 

ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI PALERMO

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9/12/98 N° 431 E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 5/3/1999

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma tre della Legge 431/98 ed in attuazione dell’accordo Nazionale sottoscritto l’otto febbraio 1999 e recepito nel decreto del Ministero dei LL.PP. del 5.3.99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 67 del 22/03/1999, di concerto con il Ministero delle Finanze

Tra Le Organizzazioni Sindacali degli inquilini

S.U.N.I.A.
Salvatore Gozzi

S.I.C.E.T.
Santo Ferro

U.N.I.A.T.
Mariano Serio

A.N.I.A.
Andrea Monteleone

E Le Organizzazioni Sindacali della proprietà

A.S.P.P.I.
Giuseppe Migliorino

A.P.P.C.
Guido Messina

CONFAPPI
Domenico Fesi

CONFEDILIZIA
Aldo Alaimo

U.P.P.I.
Sara Rodriguez

Art. 1
Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Palermo, suddiviso in 19 microzone, approvate con delibera n. 120 del 28/4/99, meglio individuate e specificate nei grafici e nelle tabelle di cui all’allegato "A"

Art. 2
I valori d’oscillazione dei canoni di locazione per ogni unità immobiliare d’ogni zona omogenea di cui al punto 1) sono quelli previsti nell’allegato "B".

Art. 3
Il canone di locazione d’ogni singola unità immobiliare sita nel territorio Comunale, è determinato tenendo conto delle dotazioni dell’immobile secondo l’allegata tabella "C" suddivisa in tre fasce.
 

A titolo di deposito cauzionale sarà versata una somma pari ad un minimo di una ad un massimo di tre mensilità, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali.

Art. 4
La superficie da considerare per il computo del canone di locazione è determinata applicando i criteri stabiliti nell’allegato "D".

Art. 5
Alloggio totalmente ammobiliato: il canone di locazione determinato con l’applicazione dei criteri di valutazione sopraindicati potrà aumentare fino ad un massimo del 10% della sub-fascia di riferimento.

Art. 6
I contratti avranno durata di tre anni ed in assenza di regolare disdetta si rinnoveranno automaticamente d’uguale periodo.

Art. 7
Le Organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, firmatarie del presente accordo, istituiscono, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 05/03/1999, una Commissione di Conciliazione e Congruità del canone disciplinata da apposito regolamento allegato "I".

Detta commissione, acquisitane la disponibilità dal Comune di Palermo, si riunirà presso i locali che lo stesso metterà a disposizione.

I contratti tipo prevederanno la seguente clausola:

" ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale sopra citato anche a riguardo del canone, alla commissione di conciliazione stragiudiziale, formata, quanto a due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’accordo, sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore e, quanto ad un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di nominarlo.

In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipulazione del contratto, la parte interessata potrà adire alla commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione"

Per i contratti non sottoscritti presso le associazioni firmatarie dell’accordo Comunale, il canone come sopra determinato sarà sottoposto a richiesta di una delle due parti al parere della stessa commissione, al fine, di accertare la rispondenza e la compatibilità con le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della Legge 431/98.

Art. 8
Contratti agevolati
(art. 2 comma tre Legge 431/98 e art. 1 D.M. 5/3/99)

Il contratto tipo art. 2 comma 3 allegato "E" è definito sulla base del modello allegato al DM 5/3/1999. Il canone sarà determinato applicando le modalità di cui ai precedenti art. 1,2,3,4 e cinque del presente accordo e con l’inserimento dei seguenti punti:

A) Il canone potrà essere aggiornato annualmente, previa comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall’istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie d’impiegati ed operai relativi l’anno precedente.

B) In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire alla commissione stragiudiziale di conciliazione prevista dall’accordo di cui all’art. 7, la quale determinerà il nuovo canone nel termine perentorio di novanta giorni. Detto canone sarà applicato dal mese successivo alla comunicazione ed avrà valore fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione e sarà per volontà delle parti automaticamente inserito nel presente contratto.

C) In materia d’oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegato "F". Resta comunque inteso, che per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli 9 - 10 della legge 392/78 ed alle norme del C.C.

D) Ciascuna delle parti in caso di controversia ricorrendo le condizioni, può presentare ricorso alla commissione di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’accordo territoriale.
 

Art. 9
Contratti transitori ordinari
(art. 5 comma uno Legge 431/98 e art. 2 D.M. 5/3/99)

A) Il contratto tipo di locazione ad uso abitativo di natura transitoria, avente durata da uno a diciotto mesi allegato "G", è definito sulla base del modulo allegato al DM 05/03/1999 e conterrà i punti B, C, D ed E del presente articolo. La qualificazione dell’esigenza del locatore o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, è individuata nel seguente modo:

quando il proprietario ha necessità di adibire, entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di:

- 1) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

- 2) matrimonio;

- 3) matrimonio dei figli;

- 4) rientro dall’estero;

- 5) attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune per la ristrutturazione, demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo.
 

Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

- 1) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

- 2) contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

- 3) assegnazione d’alloggio d’edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi, attestato con compromesso;

- 4) trasferimento temporaneo a Palermo per motivi documentati di salute del conduttore o dei propri familiari;

- 5) vicinanza momentanea a parenti bisognosi purché abbia la residenza in altro alloggio della stessa città per tutta la durata del contratto transitorio.

B) E’ data facoltà al conduttore di recedere anticipatamente dal contratto, per gravi motivi, con preavviso di mesi 2.

C) Il canone di locazione è determinato con i criteri di cui agli art. 1,2,3,4,5 del presente accordo;

D) Ciascuna delle parti in caso di controversia, ricorrendo le condizioni, può presentare ricorso alla commissione di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’accordo territoriale.

E) In materia d’oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegata tabella "F". Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 - 10 della legge 392/78 ed alle norme del C.C.

Art. 10
Contratti transitori per studenti universitari
(art. 5 comma due e tre Legge 431/98 e art. 3 D.M. 5/3/99)

A) Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui ai precedenti art. 1,2,3,4 e 5 per la determinazione del valore effettivo.

B) Il contratto tipo locale per le locazioni stipulate in applicazione dell’art. 5 comma 2 della legge 431/98 è integralmente il modello convenuto nella Convenzione Nazionale dell’8/02/1998, indicato come allegato "H" del D.M. 5 marzo 1999,

C) In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, alla presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro d’altri studenti nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato al locatore per iscritto da parte del conduttore/i iniziale e del conduttore subentrato, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente i patti contrattuali". le parti si danno atto nel caso in cui dopo adeguata sperimentazione dovessero verificarsi effetti negativi d’essere disponibili, alla revisione del testo (comma C art.10) anche in vigenza d’accordo.

D) Indipendentemente da gravi motivi è concesso al conduttore/i anche disgiuntamente, di recedere dal contratto dandone preavviso al locatore, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi".

E) Ciascuna delle parti, in caso di controversia ricorrendo le condizioni, può presentare ricorso alla commissione di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’accordo territoriale.

F) In materia d’oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegata tabella "F". Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 - 10 della legge 392/78 ed alle norme del C.C.

Art. 11
Osservatorio Locale sulla condizione abitativa
Le Orgnizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, si danno atto dell’opportunità d’istituire un osservatorio locale della condizione abitativa.Detto osservatorio acquisitane la disponibilità dal Comune di Palermo si riunirà nei locali che lo stesso metterà a disposizione.

Il Comitato d’Indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e della proprietà firmatari del presente accordo. L’attivazione dell’osservatorio locale dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti funzioni: raccolta e tenuta degli Accordi locali, per renderne possibile la conoscenza a tutti i cittadini interessati; banca dati sul sistema abitativo, flussi d’offerta e domanda d’abitazioni; ricognizione e organizzazione delle conoscenze sulla condizione abitativa nel territorio; banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispetto ai comparti d’offerta a prezzo "contrattato o convenzionato" che ai settori d’offerta a prezzo "libero".
 

Art. 12
Fondo Sociale e assistenza abitativa

Le parti, considerata la rilevanza che riveste l’emergenza abitativa nel comune di Palermo, concordano sulla necessità di impegnare l’Amministrazione comunale affinché i criteri e le modalità d’erogazione dei contributi siano definite in relazione alle disposizioni del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici, nonché sull’opportunità che al fondo sociale pervenga annualmente anche una dotazione finanziaria aggiuntiva del Comune di Palermo con criteri da definire in sede di trattativa e, successivamente, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Osservatorio Locale della condizione abitativa previsto dal’art. 11.
 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13
Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni dal deposito dello stesso presso il Comune.
 

Art. 14
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo Decreto Ministeriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8/2/99 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune di Palermo deliberi nuove aliquote I.C.I specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.
 
 

Ogni patto in deroga al presente accordo è nullo.

Il presente accordo sarà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Palermo

Letto Confermato e Sottoscritto

Palermo lì ___________________

Per le Organizzazioni degli Inquilini:
 

S.U.N.I.A. .

S.I.C.E.T. .

U.N.I.A.T. .

A.N.I.A. .

Per le Organizzazioni della Proprietà:

A.S.P.P.I. .

A.P.P.C. .

CONFAPPI .

CONFEDILIZIA .

U.P.P.I. .
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.