ACCORDO PER LA CITTA' DI PADOVA
 
 

depositato in data 14/07/1999 Prot. 2283

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 9 dicembre 1998, n 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in attuazione dell'Accordo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in data 8 febbraio '99 e recepito nel Decreto del Ministro dei LL. PP. di concerto con il Ministro delle Finanze del 5/03/99 pubblicato nella G. U. n. 67 del 22/03/1999, il Comune di Padova ha convocato in data 30 marzo 1999 le Organizzazioni Sindacali degli inquilini SICET - SUNIA - UNIAT - ASSOCASA - CONIA - ANIA - UNIONE INQUILINI e le Organizzazioni Sindacali della proprietà CONFEDILIZIA - UPPI - ASPPI - APPC - UNIONCASA - FEDERPROPRIETA' - CONFAPPI, i rappresentanti delle quali sottoscrivono il seguente accordo:
 

1.Zone: il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Padova. Considerato che la delimitazione in microzone del territorio Comunale non è ancora né definita né deliberata dal Comune di Padova, le Organizzazioni Sindacali della proprietà e dei conduttori concordano, analizzati i valori del libero mercato, di suddividere il territorio del Comune di Padova in tre zone omogenee, definite Zone A, B e C, come evidenziate con bordo in grassetto nella pianta della città di Padova allegata sub A) al presente accordo. Si precisa che qualora una zona sia delimitata da una via o strada, tutte le unità abitative con il civico sulla medesima, saranno ricomprese nella zona superiore.

2.Fasce: per ognuna delle zone come sopra determinate le Organizzazioni Sindacali hanno indicato i seguenti valori minimi e massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni:

3.Sub-fasce: per la definizione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del succitato Decreto 5/03/99, del canone effettivo collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle tre zone indicate all’art. 1 del presente Accordo Territoriale sono state individuate tre sub-fasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione:
 
Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub-fasce, dovranno essere tenuti in considerazione gli elementi caratterizzanti l’alloggio come individuati nell’allegato sub B).

4.Superficie locativa: il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli, dovrà essere applicato alla superficie locativa dell’alloggio da intendersi come superficie interna all’alloggio al netto sia dei muri perimetrali che interni, aumentata del 60% della superficie netta dell’eventuale garage. Per gli alloggi di misura inferiore a mq. 37,50 la superficie locativa dovrà essere aumentata del 20%; per gli alloggi compresi tra mq. 37,51% e mq. 45, la superficie sarà equiparata a mq. 45.

5.Durata:

a.i contratti di locazione ad uso abitativo avranno, salvo diversi accordi, una durata di tre anni e si rinnoveranno di due anni come previsto dall’art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98. Nel caso in cui le parti contraenti concordino una durata superiore a tre anni, la fascia di oscillazione dei canoni relativa alla zona ove è ubicato l’alloggio subirà un aumento nei valori minimi e massimi pari al 2% in caso di durata del contratto pari a quattro anni; del 3% in caso di durata del contratto pari a cinque anni; del 4% in caso di durata del contratto pari a sei anni. In merito a tali aumenti sono fatti salvi diversi accordi integrativi locali da stipulare ai sensi dell’art.1 comma 5 del D.M. 5 marzo 1999;

b.i contratti di locazione per usi transitori avranno una durata compresa tra un mese e 18 mesi;

c.i contratti di locazione per studenti universitari avranno una durata compresa tra i sei mesi e i tre anni.

1.Contratto tipo: i contratti di locazione di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 431/98 dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo allegato sub C).

2.Contratto tipo per uso transitorio: i contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo allegato sub D). I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente accordo. I contratti ad uso transitorio possono essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie:

per i proprietari:

•Quando il locatore intenda successivamente destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale, professionale o di studio proprio , del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

•quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda successivamente destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire dette finalità;

•quando il locatore temporaneamente trasferisca la propria dimora in altro comune per motivi di lavoro, studio o salute;

per i conduttori:

•per trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

•in caso di contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

•per motivi di studio non rientranti nell’ipotesi di cui all’art. 5 , comma 3 della L. 431/98;

•in caso di assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o da privati di un alloggio che sia disponibile entro 18 mesi ; tale condizione deve essere comprovata da preliminare registrato o da dichiarazione dell’ente proprietario.

1.Contratto tipo per studenti universitari: i contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari fuori sede, come previsto dal comma 2, art. 5, della legge 431/98, dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo allegato sub E). I relativi canoni di locazione saranno determinati sulla base dei criteri ed elementi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente accordo, con aumento dei valori minimi e massimi di cui ai punti 2) e 3) pari al 5% (cinque per cento).

2.Spese condominiali: per la ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore le parti faranno riferimento alla tabella allegata sub F). Resta in ogni caso inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e agli usi locali.

3.Assistenza delle Organizzazioni Sindacali: in caso di disaccordo nella determinazione del canone di locazione, le parti possono essere assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali terranno anche conto dello stato manutentivo e dell'ubicazione dell’alloggio.

4.Accordi integrativi con Enti previdenziali: le parti danno atto che dal presente accordo sono escluse le fattispecie previste dall’art. 1 comma 6 del D. M. 5 marzo ’99.

5.Durata dell’Accordo: il presente accordo territoriale ha validità di tre anni a decorrere dal deposito presso il Comune di Padova. Le Organizzazioni Sindacali firmatarie stabiliscono sin d’ora che il presente accordo sarà oggetto di riesame, modifica, integrazione alla scadenza di un anno dal deposito del presente accordo, su iniziativa del Comune tramite l’Agenzia sociale per la locazione, e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione di provvedimenti normativi che prevedessero variazioni fiscali per i proprietari che locano aderendo al medesimo accordo.

Il presente Accordo territoriale e gli allegati A, B, C, D, E e F, sono sottoscritti in data 14 luglio 1999 dalle seguenti Organizzazioni Sindacali:

Le Organizzazioni Sindacali                                                             Le Organizzazioni Sindacali

della proprietą :                                                                              dei conduttori:

f.to UPPI                                                                                        f.to SICET

Maurizio Barbiero                                                                          Massimo Petterlin
 

f.to CONFEDILIZIA                                                                     f.to SUNIA

Giorgio Paganini                                                                             Michele Brombin

 

f.to ASPPI                                                                                    f.to UNIAT

……………………..          Emanuele Spata

  f.to APPC                                                                                  f.to ASSOCASA

…………………….. ……………………

  f.to FEDERPROPRIETA’                                                          f.to CONIA

…… Golia ….. Cantelli

 
f.to UNIONCASA                                                                       f.to ANIA

…………………. ……………………….

                                                                                                    f.to UNIONE INQUILINI

Cesare Ottolini

f.to ASS. STUDENTI UNIVERSITARI

Alberto Martino

Allegati all'Accordo territoriale della città di Padova

depositato al Settore Patrim. Partec. Lavoro in data 14/07/1999 Prot. 2283


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.