ACCORDO PER LA CITTA' DI MESSINA
 
tra
COMUNE DI MESSINA
CONFEDILIZIA - ASPPI - UPPI - APPC
SICET- SUNIA - UNIAT - ANIA - Assocasa
 
  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della legge 431/98 ed in attuazione dell'accordo nazionale sottoscritto l'8 febbraio 1999 e recepito nel decreto ministeriale n° 67 del 22.03.1999 del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro delle finanze

il Comune di MESSINA

Le organizzazioni sindacali degli inquilini

SUNIA - SICET - UNIAT

 

Le organizzazioni della proprietà  

ASPPI - UPPI - APPC - CONFEDILIZIA

 

Convengono e stipulano il seguente accordo:

1) Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Messina così come suddiviso in n° 29 microzone approvate con delibera del meglio individuate e specificate nei grafici e nelle tabelle di cui all'allegato "A";

2) I valori di oscillazione dei canoni di locazione per ogni microzona di cui al punto 1 sono quelli previsti nell'allegato "B";

3) Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare sita nel comune, é determinato, all'interno della fascia di oscillazione di cui al punto 2 allegato "B", applicando i coefficienti della tabella di cui all'allegato "C";

4) I contratti avranno durata di tre anni e si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta;

5) Le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini firmatarie del presente accordo istituiscono presso il comune di Messina una commissione di conciliazione e congruità del canone disciplinata da apposito regolamento.

Tale commissione, fornirà a locatari e conduttori interessati un servizio di conciliazione stragiudiziale in materia di stipula, congruità del canone, interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione. Ogni locatore ed ogni conduttore potrà rivolgersi alla commissione, anche a mezzo della rispettiva organizzazione sindacale, con avviso con lettera raccomandata, al fine di sottoporre alla stesa la richiesta di un tentativo di conciliazione, che riguardi ogni vertenza che dovrebbe sorgere sulla interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione sottoscritto dalle parti.

Il verbale di conciliazione conclusivo costituisce parte integrante del contratto di locazione.

6) Il contratto tipo ad uso abitativo (allegato D) é definito sulla base del modello allegato al DM 05.03.1999 con l'inserimento dei seguenti articoli;

6.1) Il canone sarà aggiornato annualmente senza obbligo di comunicazione, in misura pari al 75% della variazione accertata ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai relativi all'anno precedente;

6.2) In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione prevista dall'accordo di cui al punto 4 la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

7) Il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (allegato D1) é definito sulla base del modulo allegato al DM 05.03.1999

La qualificazione dell'esigenza del locatore o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto viene individuata nel seguente modo:

Quando il proprietario ha necessità di adibire entro diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di:

 

• Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

• Matrimonio;

• Matrimonio e figli;

• Rientro dall'estero;

• Attesa di autorizzazione dal comune per il richiesto cambio di destinazione d'uso dell'immobile;

• Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Genio Civile per la ristrutturazione o demolizione dell'immobile o ampliamento con alloggio attiguo;

• Attesa della stipula di un contratto definitivo di vendita, con preliminare già stipulato e data della stipula definitiva entro 24 mese.

 

Quando l'inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di :

• Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

• Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

• Assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato;

• Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;

• Uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune.

 

8) Il canone di locazione di natura transitoria per esigenze abitative degli studenti universitari (allegato D2) é definito sulla base del modello allegato al DM 5.3.1999.

9) In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento all'allegata tabella "E" di ripartizione degli stessi. Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli artt. 9, 10 della legge 392/78;

10) Le parti convengono di istituire di concerto con l'assessorato competente del comune, un osservatorio locale della condizione abitativa, il cui comitato d'indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà.

L'attività dell'osservatorio locale dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti funzioni:

I. raccolta e tenuta degli accordi locali;

II. banca dati sul sistema abitativo;

III. ricognizione e organizzazione delle conoscenze sulla condizione abitativa nel territorio;

IV. banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispetto a comparti di offerta a prezzo "contrattato o convenzionato" che ai settori d'offerta a prezzo "libero";

 

11) Allo scopo di determinate comportamenti degli operatori d'offerta sul mercato immobiliare in sintonia con l'esigenza di una ricollocazione nei comparti locativi di quote consistenti dallo stock inoccupato, si propone al comune un riassetto delle aliquote ICI, con l'applicazione di aliquote differenziate: in modo da applicare l'aliquota massima per gli alloggi sfitti e di rendere appetibile il canale contratto, favorendolo con aliquote più basse al di sotto del 4 per mille.

 

Il locatore, per usufruire dell'aliquota ridotta ICI deve presentare al comune copia del contratto di locazione registrato. Se la stipula é avvenuta senza l'assistenza delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo territoriale, il comune ne dovrà verificare la conformità a quanto previsto dall'accordo.

 

Al fine di integrare la capacità contrattuale dei soggetti stipulati in riferimento alla determinazione dei contenuti, si rileva l'opportunità di un'assistenza sindacale congiunta.

 

12) Il presente accordo territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il comune.

 

13) Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:

 

(a) Il comune deliberi nuove aliquote ICI per l'affitto contrattato di cui al presente accordo;

 

(b) siano modificate le normative fiscali previste all'art. 8 legge 431/98;

 

(c) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti.

 

 

 

Messina lì 2/7/99

Comune di Messina

Le Organizzazioni degli inquilini:

SICET
SUNIA
UNIAT
ANIA
Assocasa
 
Le Organizzazioni della proprietà:

ASPPI
APPC
UPPI
CONFEDILIZIA
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.