ACCORDO PER LA CITTÀ DI  FIRENZE
 
SOTTOSCRITTO TRA SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI
E CONFEDILIZIA, ASPPI, APPC, UPPI, CONFAPPI
 
 

ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE
(Art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 legge 431/1998 – decreto Ministero LL. PP. del 5 marzo 1999)
Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, S. Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa

Stipulato tra:
Associazioni degli inquilini:
ANIA, SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI
Associazioni dei proprietari:
APPC, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI
Firenze, 16 luglio 1999

Contratto concertato: Contratto tipo per il canone concordato (durata 3 anni + 2)

Contratto transitorio: Contratto tipo per l'affitto transitorio (durata da 1 a 18 mesi)

 

PREMESSA
Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell’Accordo di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/1998, che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell’area fiorentina, e nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge si propongono in particolare i seguenti obiettivi:
favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare.
Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire i seguenti strumenti tecnici a sostegno della contrattazione, tenendo conto anche eventualmente di accordi nazionali futuri.
 
Osservatorio territoriale
L’Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie:
mercato e costo delle locazioni, anche in confronto alle altre città;
tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi;
tendenze delle tipologie costruttive;
evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
processi di vendita e dismissione del patrimonio.
La composizione e le modalità di costituzione dell’Osservatorio saranno definite entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo territoriale.
All’interno dell’Osservatorio si costituirà la "Borsa delle locazioni", organismo composto dagli enti designati unanimemente dalle associazioni firmatarie del presente Accordo
 
Commissione per la classificazione degli immobili e l’individuazione delle zone omogenee ai sensi della legge 431/1998
Detta Commissione, composta da rappresentanti delle parti firmatarie, dovrà studiare un nuovo sistema di classificazione degli immobili più adeguato alla realtà urbanistica ed edilizia dell’area metropolitana. La stessa avrà il compito di individuare le zone omogenee di cui all’art. 1, comma 2 del decreto del Ministero LL. PP. del 5 marzo 1999. Le deliberazioni della commissione, ove adottate all’unanimità dei componenti, costituiscono integrazione al presente Accordo.
 
Commissione per la formazione
Tale organismo, composto dai sindacati della proprietà e degli inquilini ed eventualmente da funzionari delle Amministrazioni comunali interessate, avrà compiti di studio, proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, limitatamente alla gestione dei contratti di locazione.
 
Cassa dei depositi cauzionali e dei contributi per l’integrazione dei canoni
La Cassa dei depositi cauzionali avrà finalità di solidarietà, da espletarsi tramite attribuzione di contributi per l’integrazione dei canoni a favore dei conduttori che per motivi di salute, di riduzione dell’orario di lavoro, licenziamento, messa in mobilità, cassa integrazione, subiscono una riduzione del reddito familiare.
La Cassa è finanziata con i depositi cauzionali dei singoli contratti, versati volontariamente, e con l’1% dei canoni erogato dai proprietari degli immobili. Tutto quanto sopra limitatamente ai rapporti di locazione con la grande proprietà immobiliare.
La stessa è costituita dalle parti firmatarie e possono aderirvi Comuni, Istituti di credito, e rappresentanti della proprietà edilizia.
 
Agenzia per la Locazione
L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali, dovrà avere lo scopo di favorire l’accesso al mercato locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro tra la domanda e l’offerta attraverso iniziative e organismi adeguati.
Le parti, considerato il nuovo sistema di contrattazione introdotto dalla legge sulle locazioni, concordano, sulla necessità di definire un nuovo metodo sulle relazioni e i diritti sindacali, facendo riferimento anche a quelli già sperimentati all’interno di altre categorie. Ravvisano inoltre l’esigenza di dotarsi di una disciplina e di una carta dei diritti sindacali.

 

Parte prima
NORME GENERALI

Art. 1 (Oggetto)
Il presente Accordo disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, previsti dall’art. 2, comma 3 e dall’art. 5, comma 1della legge 431 del 9 dicembre 1998 nonché dagli artt. 1 e 2 del decreto Ministero LL. PP. del 5 marzo 1999.
Lo stesso si applica ai contratti di locazione relativi a beni immobili ubicati nel territorio dei Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, S. Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 2 (Durata)
L’Accordo decorre dalla data di deposito dello stesso presso il Comune interessato. Stante l’esigenza di sperimentare i meccanismi contrattuali e la mancata definizione delle microzone censuarie per Firenze, sarà sottoposto a verifica, con eventuali modifiche e/o integrazioni, entro 18 mesi dalla data di deposito.

 

Parte seconda
DETERMINAZIONE CANONI

Art. 3 (Canone)
Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
-ubicazione sul territorio
-classificazione per caratteristiche
-superficie
-dotazione di mobilio
-durata del contratto

Art. 4 (Zonizzazione)
In assenza dell’individuazione delle microzone censuarie di cui all’art. 1, decreto Ministero LL. PP. del 5 marzo 1999, la zonizzazione di riferimento per il Comune di Firenze è quella individuata ai sensi dell’art. 18, legge 392/1978 e determinata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3904 del 30.10.1978.
Per tutti gli altri Comuni compresi nel presente Accordo, la zonizzazione di riferimento è quella indicata nel successivo art. 5 e la relativa cartografia è unita allo stesso per ciascun Comune.

Art. 5 (Fasce di oscillazione)
Il canone di locazione degli immobili da locare è determinato per zona, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore mensile minimo ed uno massimo a metro quadro.
 
Art. 6 (Superficie convenzionale)
La superficie convenzionale dell’alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:
l’intera superficie utile dell’unità immobiliare (per superficie utile si intende l’area effettivamente calpestabile escludendo da tale calcolo i palchi morti, le intercapedini fra i soffitti e tutte le aree con altezza inferiore a cm. 180);
lo 0,50 della superficie utile delle autorimesse singole;
lo 0,30 della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
lo 0,25 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine, palchi morti ed altri accessori simili;
lo 0,15 della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
lo 0,10 della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
 
Art. 7 (Classificazione immobili)
Gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo, compreso tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui al precedente articolo, sono i seguenti:
tipologia dell’alloggio
stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile
pertinenze dell’alloggio
presenza di spazi comuni
dotazione di servizi tecnici.
Le unità immobiliari sono classificate in base alle caratteristiche sottoindicate in tipo A, B e C:
 

UNITA’ IMMOBILIARE DI TIPO “A”

E’ classificato di tipo A l’immobile che, oltre alle caratteristiche stabilite per quello di tipo B, presenta anche le seguenti:
risanamento complessivo o ristrutturazione, accertabili, dell’unità immobiliare effettuati negli ultimi 10 anni, ai sensi dell’art. 31 lett. C) e D) legge 457/1978;
immobile edificato negli ultimi 10 anni, escluso quelli di edilizia convenzionata e sovvenzionata;
presenza di sistema di condizionamento d’aria nell’unità immobiliare;
rifiniture di particolare pregio;
dotazione di doppi servizi igienici, con secondo servizio dotato di almeno 3 apparecchi;
dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo ( terrazze, logge, giardino, cortile, etc.) superiori al 30% della superficie utile dell’unità immobiliare della quale sono pertinenze, e comunque con superficie non inferiore a 20 metri quadri;
dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva disponibilità, relativamente alle sole unità immobiliari poste nelle zone di cui alle lettere c) e d) art. 18, legge 392/78;
veduta dall’unità immobiliare di monumenti d’arte, bellezze artistiche o paesaggistiche.
Per la classificazione di alloggio di tipo A basta il possesso di una sola delle caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2) oppure almeno due delle altre o tre nel caso in cui fra queste vi siano comprese quelle di cui al numero 8).
 

UNITA’ IMMOBILIARE DI TIPO “B”
Si considera di tipo B l’alloggio dotato di:
riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente ed a norma e/o consentito dalle vigenti leggi;
servizio igienico con almeno 4 apparecchi, fornito di finestra o areazione forzata;
impianto idrico idoneo ed efficiente;
impianto elettrico a norma e/o consentito dalle vigenti leggi;
ascensore per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con oltre 3 piani fuori terra;
ambienti a norma secondo le vigenti leggi e regolamenti;
infissi e affissi efficienti;
 

UNITA’ IMMOBILIARE DI TIPO “C”

E’ considerato di tipo C l’alloggio che non presenta almeno due delle caratteristiche indicate per quello di tipo B, con esclusione di quella di cui alla numero 5) che non è elemento determinante per questa tipologia.
 
Art. 8 (Maggiorazione per particolari categorie di immobili)
Gli importi delle tabelle di cui agli articoli 5 e 11 sono incrementati fino ad un massimo del 15% per gli alloggi con superficie utile pari o inferiore a 45 metri quadri.
Per i Comuni di Impruneta, Scandicci e Sesto Fiorentino gli importi della tabella di cui all’art. 5 sono abbattuti fino ad un massimo del 15% per gli alloggi con superficie utile pari o superiore a 105 metri quadri.
In caso di unità immobiliari arredate il canone può essere incrementato fino al 15 %, da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell’arredo.

Art. 9 (Maggiorazione per durata del contratto superiore al minimo)
Possono essere stipulati contratti di locazione per una durata superiore a quella minima stabilita dall’art. 2, comma 3 della legge 431/1998. In tal caso il canone concordato è incrementato del 4 %.
Art. 10 (Aggiornamento del canone)
Il canone di locazione determinato in base agli articoli precedenti sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75 % della variazione del costo della vita accertato dall’Istat. Detto aggiornamento sarà applicato sulle variazioni del costo della vita eccedenti il 2 %. La franchigia è limitata ai primi 3 anni contrattuali.

Art. 11 (Rinnovo contratti e rapporti in corso, di diritto o di fatto, ex Legge 392/78)
Il canone e/o indennità di occupazione per i nuovi contratti degli alloggi occupati con contratto ex legge 392/1978, è determinato per zona, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore mensile minimo ed uno massimo a metro quadro.

E’ in diritto delle parti contrattuali stabilire valori di canone inferiori a quelli minimi della fascia di riferimento di cui al precedente comma 1.

Art. 12 (Trasformazione contratti patti in deroga e contratti mercato libero)
Le parti che hanno stipulato contratti di locazione ai sensi dell’art. 11, comma 2 legge 359/1992 o ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge 431/1998, possono rinegoziare il rapporto locativo sulla base delle condizioni stabilite dal presente Accordo territoriale applicando il canone della fascia di riferimento.

Art. 13 (Contratto tipo)
I contratti di locazione, di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/1998, realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente Accordo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all’allegato A, che forma parte integrante dell’Accordo stesso.
Agli stessi si applicano altresì le norme in materia di locazione del Codice Civile, nonché le norme della legge 392/1978 non espressamente abrogate.

Art. 14 (Manutenzione straordinaria: partecipazione agli oneri)
Nel caso di esecuzione sull’unità immobiliare o sull’edificio di cui è parte di importanti e improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione, di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone dell’alloggio venga integrato con un aumento dell’interesse legale sul capitale impiegato (spesa sostenuta), ove esso superi 1.000.000 di lire in un anno, salvo variazioni Istat. Tale adeguamento sarà quindi disposto con applicazione dell'interesse legale sull’intera somma spesa dal proprietario, se di importo superiore a 1.000.000.

Art. 15 (Commissione di Conciliazione stragiudiziale)
Nel contratto tipo sarà prevista la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’Accordo territoriale, in precedenza citato, anche in relazione al canone, una commissione di conciliazione stragiudiziale, come previsto dall’art. 15 dell’Accordo territoriale del __________".
La commissione di conciliazione è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore e dal conduttore. La stessa, ove i due componenti come in precedenza indicati lo ritengano necessario, potrà essere integrata da un terzo componente, che svolgerà funzioni di presidente. Qualora la controversia attenga alla interpretazione del presente Accordo, la commissione dovrà essere costituita da un componente per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo stesso.
In caso di incremento o diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del presente Accordo territoriale, la parte interessata potrà adire la commissione stragiudiziale di conciliazione, la quale determinerà, nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
Le parti firmatarie del presente Accordo territoriale si riservano la facoltà di prevedere ulteriori diversi organismi per la definizione delle controversie nelle materie previste dall’Accordo stesso.
I valori di cui agli articoli 5 e 11 saranno incrementati, in caso di mancato impegno dei Comuni interessati al rimborso ICI fino ad un massimo di L. 500.000 annue da determinarsi con separato Accordo, di un importo corrispondente al beneficio fiscale non erogato. L’incremento deve essere accertato da parte della commissione prevista dal presente articolo, la quale si dovrà pronunciare entro 90 giorni. Tali previsioni saranno inserite nel contratto tipo di cui all’art. 13.

 

Parte terza
CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA

Art. 16 (Esigenze abitative transitorie)
Le esigenze abitative transitorie, di cui all’art. 2, comma 1 del decreto Ministero LL. PP. del 5 marzo 1999, che legittimano la stipulazione del contratto potranno distintamente riguardare sia il locatore che il conduttore, senza che sia necessaria la contemporanea presenza di tali esigenze nell’una e nell’altra parte.
La transitorietà, per quanto concerne il conduttore, si verifica quando questo ultimo ha una esigenza abitativa transitoria collegata ad un evento certo, che deve essere espressamente indicata nella clausola n. 1 del contratto. A titolo meramente indicativo e non tassativo, possono costituire esigenze transitorie:
i motivi di studio, quali lo svolgimento di corsi presso istituti scolastici anche privati;
le esigenze di lavoro, anche autonomo e di collaborazione;
le esigenze di cura e riposo;
le esigenze di svolgimento di attività commerciali ed artigianali di carattere stagionale;
le esigenze di ricerca scientifica svolta anche autonomamente;
le esigenze di visita a parenti e/o amici che necessitino di assistenza, compagnia, collaborazione e simili.
La transitorietà, per quanto concerne il locatore, potrà dipendere dall’esigenza di disporre dell’immobile a decorrere da una certa data, per i motivi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), legge 431/1998, con inclusione della categoria degli affini nel caso sub a).

Art. 17 (Determinazione canoni)
Il canone di locazione per i contratti di locazione di natura transitoria è determinato sulla base degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 15 (limitatamente ai commi 1, 2 e 4) del presente Accordo.

Art. 18 (Contratto tipo)
I contratti di locazione di natura transitoria previsti dall’art. 5, comma 1 della legge 431/1998 e realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente Accordo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all’allegato B che forma parte integrante dell’Accordo stesso.

 

Parte quarta
DIRITTI SINDACALI E RAPPRESENTANZA
 
Art. 19 (Rappresentanze sindacali)
Le parti riconoscono la necessità di definire forme democratiche di rappresentanza sindacale. Fino alla loro costituzione le competenze sono esercitate dalle organizzazioni firmatarie dell’Accordo territoriale.
La disciplina relativa alle rappresentanze sindacali sarà definita con apposito accordo.

Art. 20 (Delega contributi sindacali)
Gli Accordi integrativi, di cui al comma 5, art. 1 decreto Ministero LL. PP. del 5 marzo 1999, potranno prevedere che i locatori possano riscuotere i contributi sindacali, dovuti dai conduttori alle organizzazioni di appartenenza, in conformità a specifica delega.

Art. 21 (Diritto di affissione e riunione)
I proprietari degli appartamenti di cui al precedente art. 17 provvedono ad assicurare, in analogia a quanto previsto dall’art. 25 Legge n. 300/1970, il diritto all’affissione delle comunicazioni delle organizzazioni sindacali.
Gli stessi soggetti garantiscono alle organizzazioni sindacali dei conduttori la possibilità di effettuare riunioni in locali messi a disposizione dalla proprietà, ove disponibili.

Associazioni firmatarie:

per i conduttori:
ANIA ______________________________________________
SICET ______________________________________________
SUNIA ______________________________________________
UNIAT ______________________________________________
UNIONE INQUILINI__________________________________
 
 
per i proprietari:
APPC ______________________________________________
ASPPI ______________________________________________
CONFAPPI _________________________________________
CONFEDILIZIA _____________________________________
UPPI______________________________________________
 

Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti si impegnano a raggiungere una analoga intesa anche per i Comuni della provincia di Firenze non compresi nell’ambito del presente Accordo e per i contratti per gli studenti universitari.

Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti si impegnano a definire l’ambito dei contratti integrativi aziendali sulla base dei criteri del numero di alloggi concessi in locazione e della natura giuridica della proprietà (Assicurazioni, banche, Casse di previdenza, Enti previdenziali, grandi gruppi immobiliari, Opere pie, fondi di gestione immobiliare, etc.)

Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti concordano che le grandi proprietà possono prevedere quote di contratti di solidarietà per garantire le esigenze abitative di famiglie a basso reddito. Possono inoltre prevedere, nell’ambito delle proprie disponibilità, una quota di immobili da riservare a particolari categorie segnalate dalle Amministrazioni comunali (famiglie con sfratto, giovani coppie, anziani, etc.)

Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti si impegnano a richiedere ai Comuni, singoli o associati, di definire, in accordo con la Regione Toscana, le aree di crisi nei loro territori rispetto al mercato delle abitazioni. Ciò potrà dar luogo ad un sistema agevolato di investimenti privati e di maggiori quote di spesa da parte dello stato sociale verso il settore.
 

 

INDIRIZZI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Associazioni degli inquilini:
ANIA P.za Salvemini, 21 Firenze 055.2479733
SICET Via Ricasoli, 30 Firenze 055.219696
SUNIA P.le Porta al Prato, 14 Firenze 055.367904
UNIAT Via Alamanni, 25 Firenze 055.216922
UNIONE INQUILINI Via dei Pilastri, 41/r Firenze 055.244430
Associazioni dei proprietari:
APPC Via Ponte alle Mosse, 167 Firenze 055.3228417
ASPPI Via Lungo l’Affrico, 40/r Firenze 055.606283
CONFAPPI Via Pisana, 194/e Scandicci 055.754807
CONFEDILIZIA V.le S. Lavagnini, 26 Firenze 055.486567
UPPI Via Bonifacio Lupi, 7 Firenze 055.471303
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.