ACCORDO PER LA CITTÀ' DI ENNA
 
SOTTOSCRITTO TRA SICET, SUNIA, UNIAT,  ANIA
E  APPC, APE
 
 

 
Fra le seguenti Associazioni:
Associazione Proprietà Edilizia – APE – Organizzazione Provinciale della Confedilizia in persona del Sig. Filippo Angelo Scarlata
Associazione Piccola Proprietari Case in persona del Sig. Guida Messina
Sunia in persona del Sig. Luigi Scavuzzo
Sicet in persona del Sig. Prospero Cardaci
Uniat in persona del Sig. Paolo Fulco
Ania in persona del Sig. Vito Brunetto
Si conviene e si stipula quanto segue:

1) CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 5, L. 431/98 e art. 1 D.M. 5/3/99)
- L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del comune di Enna.
- Il territorio del comune di Enna, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in “zone omogenee” come da allegato A1. I confini tra le zone si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazoine secondo l’allegato tipo di contratto (allegato C1) recante altresì – come col presente accordo formalmente si conviene – le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno delle fasce di oscillazione di cui all’allegato B1 e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato D.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le Organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (Allegato E).
I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base e sulla superficie calpestabile con computo dell’eventuale superficie locata di balconi e terrazze al 25% e dell’autorimessa al 50% con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiori ad anni tre, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato B1 relative alle zone subirà nei valori minimo e massimo un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti di durata di cinque anni e del sei per cento di durata di  sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili dell’art. 1, comma 2, lettera a), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune alle zone o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo l’aumento del 10 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
Tale aumento sarà comulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5 comma 1 L. 431/98 e art. 2 D.M. 5/3/99)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del comune di Enna.
Ai fini dell’art. 2, comma 4, D.M. 5/3/99, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone del comune di Enna.
Per i contratti in epigrafe – per le quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella degli oneri accessori di cui all’allegato E – vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

Fattispecie di esigenze dei proprietari:
1) quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- matrimonio dei figli
- rientro dall’estero
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota alla stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio.
2) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esigenze dei conduttori:

1) quando il conduttore ha esigenza di:
- contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza
- previsione di trasferimento per ragioni di lavoro
- trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro
- necessità di cure e assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso
- acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi
- ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l’abitazione del conduttore
- uso come seconda casa, esclusivamente per ragioni di svago, hobby e tempo libero, purchè il conduttore continui a risiedere ed abitare nella prima casa insieme al proprio nucleo familiare
- campagna elettorale.
2) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato C2).

3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 5/3/99)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del comune di Enna.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono individuate per le zone del comune di Enna come da allegato B1.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10%, a valere per l’intera durata contrattuale.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato C3) recante altresì – come col presente accordo formalmente si conviene – le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat.
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella di cui all’allegato E.
Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito di emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta in data 8/2/99 e potrà, di comune intesa fra tutte le organizzazioni stipulanti, formare oggetto di revisione allorchè vengano deliberate aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo ritenga necessario.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

- All. A1 zone del comune di Enna
- All. B1 fasce di oscillazione del comune di Enna
- All. C1 tipo di contratto agevolato
- All. C2 tipo di contratto transitorio ordinario
- All. C3 tipo di contratto transitorio per studenti universitari
- All. D elementi oggettivi per la determinazione del canone
- All. E tabella per la ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore

Letto confermato e sottoscritto in data 13.10.99 dalle Organizzazioni stipulanti

 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.