ACCORDO PER LA CITTA' DI COMO
 
 
 
Contratti Agevolati
(art. 2, comma 3, l. 431/'98 e art. 1 d.m. 5.3.'99)
  1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di COMO. 
  2. Il territorio del Comune di COMO, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in sei "zone omogenee" secondo le Microzone catastali approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.02.99 n. 12. Per la piu’ facile individuazione dell’ubicazione dell’immobile all’interno delle microzone catastali, si allega un viario delle microzone (all. 1)*, una suddivisione per mappali delle microzone (all. 2)* e una planimetria generale delle microzone (all. 3)*, rimanendo inteso che in caso di contrasto deve prevalere la suddivisione per mappali. 
  3. Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi oggettivi di classificazione dell’immobile di cui al prospetto allegato (all. 4) e all'interno delle fasce di oscillazione di cui al prospetto allegato (all. 5). 
  4. I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono convenzionalmente calcolati sulla base della sua superficie calpestabile con computo dell'eventuale superficie locata dell’area verde ad uso esclusivo al 15%, di balconi, terrazze, cantine e posto auto al 25% e dell'autorimessa singola al 50% con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno. 
  5. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l'allegata tabella (all. 6). 
  6. Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato prospetto, subirà nei valori minimo e massimo un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti di durata di cinque anni e del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale. 
  7. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato prospetto, subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. 
  8. Per gli appartamenti dotati di arredamento sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per appartamenti con superficie calpestabile fino a 55 mq e del 15% per appartamenti con superficie calpestabile maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle fattispecie di cui ai commi precedenti. 
  9. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto, recante altresì –come con il presente Accordo formalmente si conviene- le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat (all. 7). 
Contratti Transitori Ordinari
(art. 5, comma 1, l. 431/'98 e art. 2 d.m. 5.3.99).
  1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di COMO. 
  2. La durata delle locazioni transitorie non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a 18. 
  3. Ai fini dell'art. 2, comma 4, d.m. 5.3.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati secondo l’allegata tabella, applicando per la classificazione dell’immobile e per il calcolo della superficie convenzionale i medesimi criteri di cui sopra. 
  4. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato prospetto subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. 
  5. Per gli appartamenti dotati di arredamento sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per appartamenti con superficie calpestabile fino a 55 mq e del 15% per appartamenti con superficie calpestabile maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle fattispecie di cui ai commi precedenti. 
  6. Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori. 
  7. Fattispecie di esigenze dei proprietari: 
  • quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazioni, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; 
  • qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. 
  1. Fattispecie di esigenze dei conduttori: 
  • quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza; previsione di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto o assegnazione di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; 
  • qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. 
  1. Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. 
  2. Il proprietario o l’inquilino che ha necessità di stipulare contratti transitori deve allegare l’apposita documentazione al contratto e nel contempo deve dichiararne il motivo. Il locatore ovvero il conduttore ha l'onere - secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, del precitato d.m. 5 marzo 1999 - di confermare il verificarsi dell'esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi all'altra parte nel termine di giorni 15 avanti la scadenza del contratto. Qualora il locatore non adempia al suo onere contrattuale senza giustificato motivo oppure siano venute meno per sua volontà o colpa le cause della transitorietà, il contratto viene ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 431/'98. Il venir meno delle esigenze transitorie del conduttore, non potrà modificare la transitorieta’ e temporaneità del contratto. 
  3. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della allegata Tabella. 
  4. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (all. 8). 
Contratti Transitori per Studenti Universitari
(art. 5, commi 2 e 3, l. 431/'98 e art. 3 d.m. 5.3.99)
  1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di COMO. 
  2. Tale tipologia contrattuale è utilizzabile unicamente dagli studenti universitari, che risiedono normalmente in altro comune, iscritti a corsi di laurea tenuti sul territorio del Comune di COMO; tale condizione deve essere specificata nel contratto. 
  3. La durata del contratto va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni ed il contratto può essere sottoscritto da un singolo o da gruppi di studenti, oppure da aziende per il diritto allo studio. 
  4. Le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati secondo l’allegata tabella, applicando per la classificazione dell’immobile e per il calcolo della superficie convenzionale i medesimi criteri di cui sopra. 
  5. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all’allegato prospetto subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. 
  6. Per gli appartamenti dotati di arredamento sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per appartamenti con superficie calpestabile fino a 55 mq e del 15% per appartamenti con superficie calpestabile maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle fattispecie di cui ai commi precedenti. 
  7. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione della allegata Tabella. 
  8. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto, recante altresì –come con il presente Accordo formalmente si conviene- le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat (all. 9). 
Disposizioni Generali
  1. Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 1999. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo, continuerà ad applicarsi il presente Accordo. In ogni caso, il presente Accordo, potrà, di comune intesa fra tutte le organizzazioni stipulanti, formare oggetto di revisione allorché vengano deliberate aliquote Ici specifiche per gli immobili locati sulla base del presente Accordo o sia modificato il regime fiscale per il locatori e/o per i conduttori o, comunque, quando lo si ritenga necessario. 
  2. Le parti contrattuali private potranno, a loro richiesta, farsi assistere nella stipula dei contratti di locazione di cui al presente accordo dalle rispettive Organizzazione Sindacali. Le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad effettuare ogni opportuna attività di divulgazione del presente accordo. 
  3. I contratti individuali dovranno in ogni caso contenere la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata da due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto ad un terzo componente che svolgerà eventualmente le funzioni di Presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazioni in piu’ o in meno della imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento di stipula del contratto, la parte interessata potra’ adire una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà nel periodo perentorio di novanta giorni il nuovo canone, a valere fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione." 
  4. La Commissione di Conciliazione Stragiudiziale procederà secondo quanto previsto dal Regolamento che si allega (all. 10). 
  5. Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati: 
All. 1: Viario delle microzone (Tav. "A": ordine alfabetico per Vie/Piazze; Tav. "B": ordine per microzone);* 
All. 2: Mappalatura delle microzone;* 
All. 3: Planimetria generale delle microzone;* 
All. 4: Tabella degli elementi oggettivi di classificazione delll’immobile; 
All. 5: Tabella delle fasce di oscillazione del canone; 
All. 6: Tabella per la ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore; 
All. 7: Tipo di contratto agevolato; 
All. 8: Tipo di contratto transitorio ordinario; 
All. 9: Tipo di contratto transitorio per studenti universitari; 
All. 10: Regolamento della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale.
Il presente Accordo viene letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Comune di Como, alla presenza del sottoscritto Sindaco dr. Alberto Botta e del sottoscritto Assessore al Patrimonio Rag. Pierangelo Gervasoni, che ne ricevono l’originale. 

Como, li’ 16 novembre 1999 

Per i Locatori: 
A.P.E. -Associazione Proprietà Edilizia -CONFEDILIZIA Como-, con sede in Como, Via Diaz n. 91 (tel. 031-271900), il Presidente avv. Enrico Cantoni, i Consiglieri Delegati all’Accordo avv. Enrico Dell’Oca e avv. Claudio Bocchietti; 
A.C.P.E. -Associazione Comasca Proprieta’ Edilizia- FEDERPROPRIETA’ Como-, con sede in Como, Via Porta n. 10 (tel. 031-262248), il Presidente avv. Gianfranco Procopio, il Consigliere Delegato all’Accordo Geom. Piermaria Carrara;  
ASPPI -Como, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari-, con sede in Como, Via Dante n. 95 (tel. 031-301558), il Presidente avv. Roberto Dalla Bona; 
U.P.P.I.-Como, Unione Piccoli Proprietari Immobili-, con sede in Como, Via Giulini n. 10 (tel. 031-272048), in persona del Presidente avv. Silvio Zanetti 

Per i Conduttori: 
SICET-Como, Sindacato Inquilini Case e Territorio, con sede in Como, via Brambilla n. 24 (tel. 031-296210), il Segretario Territoriale sig. Guido Piran 
SUNIA-Como, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari, con sede in Como, via Grossi n. 4 (tel. 031-306963), il Segretario Territoriale Stefano Durini. 
  

* allegato cartaceo consultabile c/o gli uffici Sicet in Via Rezzonico, 10 - Como

 

Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.