ACCORDO
PER LA CITTA' DI COMO
Contratti
Agevolati
(art. 2, comma 3, l. 431/'98
e art. 1 d.m. 5.3.'99)
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L'ambito di applicazione dell'Accordo
relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio
amministrativo del Comune di COMO.
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Il territorio del Comune di COMO, acquisite
le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali,
viene suddiviso in sei "zone omogenee" secondo le Microzone catastali approvate
dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.02.99 n. 12. Per la piu’ facile
individuazione dell’ubicazione dell’immobile all’interno delle microzone
catastali, si allega un viario delle microzone (all. 1)*, una suddivisione
per mappali delle microzone (all. 2)* e una planimetria generale delle
microzone (all. 3)*, rimanendo inteso che in caso di contrasto deve prevalere
la suddivisione per mappali.
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Il canone mensile di locazione di ogni
singola unità immobiliare è determinato dalle parti contraenti
sulla base degli elementi oggettivi di classificazione dell’immobile di
cui al prospetto allegato (all.
4) e all'interno delle fasce di oscillazione di cui al prospetto allegato
(all. 5).
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I metri quadrati utili dell'unità
immobiliare sono convenzionalmente calcolati sulla base della sua superficie
calpestabile con computo dell'eventuale superficie locata dell’area verde
ad uso esclusivo al 15%, di balconi, terrazze, cantine e posto auto al
25% e dell'autorimessa singola al 50% con una tolleranza del cinque per
cento in più o in meno.
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Per quanto attiene alla ripartizione
degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti
il presente Accordo approvano l'allegata tabella (all.
6).
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Ove le singole parti contraenti concordino
una durata contrattuale superiore ad anni tre, le fasce di oscillazione
dei canoni di cui all’allegato prospetto, subirà nei valori minimo
e massimo un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro
anni, del quattro per cento per i contratti di durata di cinque anni e
del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a
valere per l'intera durata contrattuale.
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Per gli immobili di cui all'art. 1,
comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui
all’allegato prospetto, subirà nei valori minimo e massimo un aumento
del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento
sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente,
ove ricorrente.
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Per gli appartamenti dotati di arredamento
sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno
aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per appartamenti con superficie
calpestabile fino a 55 mq e del 15% per appartamenti con superficie calpestabile
maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle
fattispecie di cui ai commi precedenti.
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Le parti stipuleranno i contratti individuali
di locazione secondo l'allegato tipo di contratto, recante altresì
–come con il presente Accordo formalmente si conviene- le modalità
di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat
(all. 7).
Contratti
Transitori Ordinari
(art. 5, comma 1, l. 431/'98
e art. 2 d.m. 5.3.99).
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L'ambito di applicazione dell'Accordo
relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio
amministrativo del Comune di COMO.
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La durata delle locazioni transitorie
non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a 18.
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Ai fini dell'art. 2, comma 4, d.m. 5.3.99,
le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati
in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all'interno dei
valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti
agevolati secondo l’allegata tabella, applicando per la classificazione
dell’immobile e per il calcolo della superficie convenzionale i medesimi
criteri di cui sopra.
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Per gli immobili di cui all'art. 1,
comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui
all’allegato prospetto subirà nei valori minimo e massimo un aumento
del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale.
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Per gli appartamenti dotati di arredamento
sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno
aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per appartamenti con superficie
calpestabile fino a 55 mq e del 15% per appartamenti con superficie calpestabile
maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle
fattispecie di cui ai commi precedenti.
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Per i contratti in epigrafe vengono
individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente,
di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
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Fattispecie di esigenze dei proprietari:
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quando il proprietario ha esigenza di
adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli
o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede
di lavoro; matrimonio dei figli; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile
ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente
per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori
in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento
della stipula della locazioni, che comporti il rilascio dell'alloggio di
servizio;
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qualsiasi altra esigenza specifica del
locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente
indicata nel contratto.
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Fattispecie di esigenze dei conduttori:
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quando il conduttore ha esigenza di:
contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso
da quello di residenza; previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure
o assistenza a familiari in comune diverso da quello di residenza e non
confinante con esso; acquisto o assegnazione di una abitazione che si renda
disponibile entro 18 mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che
rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna
elettorale;
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qualsiasi altra esigenza specifica del
conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente
indicata nel contratto.
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Si specifica che per la stipula dei
contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza
di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti
contraenti.
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Il proprietario o l’inquilino che ha
necessità di stipulare contratti transitori deve allegare l’apposita
documentazione al contratto e nel contempo deve dichiararne il motivo.
Il locatore ovvero il conduttore ha l'onere - secondo quanto previsto all'art.
2, comma 2, del precitato d.m. 5 marzo 1999 - di confermare il verificarsi
dell'esigenza transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi all'altra
parte nel termine di giorni 15 avanti la scadenza del contratto. Qualora
il locatore non adempia al suo onere contrattuale senza giustificato motivo
oppure siano venute meno per sua volontà o colpa le cause della
transitorietà, il contratto viene ricondotto alla durata prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge 431/'98. Il venir meno delle esigenze
transitorie del conduttore, non potrà modificare la transitorieta’
e temporaneità del contratto.
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Per quanto attiene alla ripartizione
degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione
della allegata Tabella.
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Le parti stipuleranno i contratti individuali
di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (all.
8).
Contratti
Transitori per Studenti Universitari
(art. 5, commi 2 e 3, l. 431/'98
e art. 3 d.m. 5.3.99)
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L'ambito di applicazione dell'Accordo
relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio
amministrativo del Comune di COMO.
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Tale tipologia contrattuale è
utilizzabile unicamente dagli studenti universitari, che risiedono normalmente
in altro comune, iscritti a corsi di laurea tenuti sul territorio del Comune
di COMO; tale condizione deve essere specificata nel contratto.
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La durata del contratto va da un minimo
di 6 mesi ad un massimo di 3 anni ed il contratto può essere sottoscritto
da un singolo o da gruppi di studenti, oppure da aziende per il diritto
allo studio.
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Le organizzazioni stipulanti danno atto
che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito
dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti
per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati secondo l’allegata
tabella, applicando per la classificazione dell’immobile e per il calcolo
della superficie convenzionale i medesimi criteri di cui sopra.
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Per gli immobili di cui all'art. 1,
comma 2, lett. a), l. 431/'98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui
all’allegato prospetto subirà nei valori minimo e massimo un aumento
del 10% per cento, a valere per l'intera durata contrattuale.
-
Per gli appartamenti dotati di arredamento
sufficiente alla vivibilità, le diverse fasce di oscillazione saranno
aumentate nei valori minimi e massimi del 20% per appartamenti con superficie
calpestabile fino a 55 mq e del 15% per appartamenti con superficie calpestabile
maggiore di 55 mq. Tale aumento sarà cumulabile con quello delle
fattispecie di cui ai commi precedenti.
-
Per quanto attiene alla ripartizione
degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l'applicazione
della allegata Tabella.
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Le parti stipuleranno i contratti individuali
di locazione secondo l'allegato tipo di contratto, recante altresì
–come con il presente Accordo formalmente si conviene- le modalità
di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat
(all. 9).
Disposizioni
Generali
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Il presente Accordo è valido
per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque
fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di
Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 1999.
Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo, continuerà
ad applicarsi il presente Accordo. In ogni caso, il presente Accordo, potrà,
di comune intesa fra tutte le organizzazioni stipulanti, formare oggetto
di revisione allorché vengano deliberate aliquote Ici specifiche
per gli immobili locati sulla base del presente Accordo o sia modificato
il regime fiscale per il locatori e/o per i conduttori o, comunque, quando
lo si ritenga necessario.
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Le parti contrattuali private potranno,
a loro richiesta, farsi assistere nella stipula dei contratti di locazione
di cui al presente accordo dalle rispettive Organizzazione Sindacali. Le
Organizzazioni stipulanti si impegnano ad effettuare ogni opportuna attività
di divulgazione del presente accordo.
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I contratti individuali dovranno in
ogni caso contenere la seguente clausola: "Ciascuna parte potrà
adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione
e esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta
applicazione dell'Accordo territoriale più sopra citato, anche a
riguardo del canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata
da due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto ad un terzo componente
che svolgerà eventualmente le funzioni di Presidente sulla base
della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi,
di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazioni in piu’
o in meno della imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento
di stipula del contratto, la parte interessata potra’ adire una Commissione
di Conciliazione Stragiudiziale, composta nei modi sopra indicati, la quale
determinerà nel periodo perentorio di novanta giorni il nuovo canone,
a valere fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso
l’eventuale periodo di proroga biennale o fino a nuova variazione."
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La Commissione di Conciliazione Stragiudiziale
procederà secondo quanto previsto dal Regolamento che si allega
(all. 10).
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Costituiscono parte integrante di questo
Accordo i seguenti allegati:
All. 1: Viario delle
microzone (Tav. "A": ordine alfabetico per Vie/Piazze; Tav. "B": ordine
per microzone);*
All. 2: Mappalatura delle
microzone;*
All. 3: Planimetria generale
delle microzone;*
All. 4: Tabella
degli elementi oggettivi di classificazione delll’immobile;
All. 5: Tabella
delle fasce di oscillazione del canone;
All. 6: Tabella
per la ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore;
All. 7: Tipo
di contratto agevolato;
All. 8: Tipo
di contratto transitorio ordinario;
All. 9: Tipo
di contratto transitorio per studenti universitari;
All. 10: Regolamento
della Commissione di Conciliazione Stragiudiziale.
Il presente Accordo viene letto, confermato
e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti in Comune di Como, alla
presenza del sottoscritto Sindaco dr. Alberto Botta e del sottoscritto
Assessore al Patrimonio Rag. Pierangelo Gervasoni, che ne ricevono l’originale.
Como, li’ 16 novembre 1999
Per i Locatori:
A.P.E. -Associazione Proprietà
Edilizia -CONFEDILIZIA Como-, con sede in Como, Via Diaz n. 91 (tel. 031-271900),
il Presidente avv. Enrico Cantoni, i Consiglieri Delegati all’Accordo avv.
Enrico Dell’Oca e avv. Claudio Bocchietti;
A.C.P.E. -Associazione Comasca
Proprieta’ Edilizia- FEDERPROPRIETA’ Como-, con sede in Como, Via Porta
n. 10 (tel. 031-262248), il Presidente avv. Gianfranco Procopio, il Consigliere
Delegato all’Accordo Geom. Piermaria Carrara;
ASPPI -Como, Associazione
Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari-, con sede in Como, Via Dante
n. 95 (tel. 031-301558), il Presidente avv. Roberto Dalla Bona;
U.P.P.I.-Como, Unione
Piccoli Proprietari Immobili-, con sede in Como, Via Giulini n. 10 (tel.
031-272048), in persona del Presidente avv. Silvio Zanetti
Per i Conduttori:
SICET-Como, Sindacato Inquilini
Case e Territorio, con sede in Como, via Brambilla n. 24 (tel. 031-296210),
il Segretario Territoriale sig. Guido Piran
SUNIA-Como, Sindacato Unitario
Nazionale Inquilini ed Assegnatari, con sede in Como, via Grossi n. 4 (tel.
031-306963), il Segretario Territoriale Stefano Durini.
* allegato cartaceo consultabile
c/o gli uffici Sicet in Via Rezzonico, 10 - Como |