ACCORDO PER LA CITTA' DI BARI
 
 

Le Organizzazioni Sindacali degli inquilini SICET, SUNIA, UNIAT

Le Organizzazioni Sindacali della proprietà ASSEDIL-CONFEDILIZIA, ASPPI, APPC

convengono e stipulano il seguente accordo:

•il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Bari. Il territorio è stato suddiviso in 9 micro zone omogenee dal Consiglio Comunale con delibera n. 62 del 1999 cosi come previsto dall'art.3 comma 154 e 155 della legge 23/12/96 n.662 (Allegato 1). Resta inteso che ove singoli edifici vengono attraversate dalla linea di confine delle zone si considererà l’intero edificio incluso nella zona di maggiore valore.

•Il canone di locazione viene stabilito in lire metro quadro (mq.) mensile minimo/massimo per ogni fascia. Il metro quadro viene calcolato come da allegato n. 2. L’allegato n.2 definisce, inoltre, le caratteristiche dell’alloggio ammobiliato, mentre l’allegato 2.1 individua le condizioni generali dello stabile e dell’alloggio.

•Per ogni micro zona il canone di locazione per ogni singola unità immobiliare è determinato secondo l’allegato n.3.

•I contratti di locazione avranno la durata minima di anni tre e si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta.

•I canoni di locazione di cui all’allegato n.3 potranno essere incrementati se di durata superiore ai tre anni:

 •del 3 % per i contratti con durata di anni 4;

•del 6 % per i contratti con durata di anni 5;

•del 10 % per i contratti con durata di 6 e più anni.

•Per la stipula dei contratti dovrà essere utilizzato il contratto tipo di cui all’allegato n.4.

•Per i contratti di locazione di natura transitoria dovrà essere utilizzato l’allegato n.4.1.

 

L’esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore per giustificare la natura del contratto viene individuata nel seguente modo:

•Quando il proprietario ha necessità di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per i motivi di:

•Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

•Matrimonio;

•Matrimonio dei figli;

•Rientro da altro comune;

•Attesa di autorizzazioni per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;

•Altra eventuale esigenza, specifica del locatore collegato ad evento certo, potrà essere prevista, previo richiesta, dalla Commissione di Conciliazione di cui al presente accordo, preventivamente.

•Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

•Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

•Contratto di locazione a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

•Assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o da privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato;

•Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;

•Uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune.

•Per il contratto di locazione per esigenze abitative per studenti universitari dovrà essere utilizzato l’allegato n. 4.2.

•Il canone di locazione di natura transitoria e per le esigenze degli studenti viene stabilito come da allegato n.3.

•Le parti, in materia di oneri accessori, faranno riferimento all’accordo di cui all’allegato n. 5. Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si farà riferimento agli artt. 9 e 10 della legge 392/78

Con protocollo d’intesa da sottoscrivere entro 90 giorni tra il Comune di Bari e le organizzazioni di cui sopra saranno fissati i criteri per il funzionamento ed il regolamento della commissione di conciliazione stragiudiziale che svolgerà un servizio di interpretazione, esecuzione, nonché di esatta applicazione dell'accordo comunale anche in merito al canone di locazione come previsto dal D.M. n.67 del 22/03/1999 .

La Commissione dovrà rispondere entro 20 giorni dal ricevimento del quesito, il parere sarà vincolante per le parti.

Detta Commissione sarà composta da due componenti indicati dalle Organizzazioni Sindacali di riferimento del locatore e del conduttore. Il Presidente ( terzo componente) sarà il Sindaco o un Suo delegato. La sede della Commissione sarà presso il Comune di Bari. In mancanza di intervento del Comune il terzo componente della commissione, con funzione di Presidente, sarà designato di comune accordo.

Qualora nel termine di 90 giorni innanzi indicato non si raggiunga l'intesa per la costituzione ed il funzionamento della commissione stragiudiziale tra il Comune di Bari e le organizzazioni firmatarie del presente accordo, quest'ultime nei successivi giorni 15 sottoscriveranno e depositeranno un accordo integrativo per garantire ai locatori e conduttori il servizio di conciliazione stragiudiziale.

Norma Transitoria. In attesa dell’attuazione di quanto sopra, sarà possibile depositare istanza per il procedimento di conciliazione presso la segreteria di una Associazione firmataria del presente accordo. L’Associazione ricevuta l’istanza, convocherà l’altra parte per avviare il tentativo di conciliazione.

Al fine di integrare la capacità contrattuale dei soggetti stipulanti in riferimento alla determinazione dei contenuti, si rileva l’opportunità di un’assistenza sindacale nel senso che i contratti di locazione vengano stipulati con l’assistenza dei sindacati.

I firmatari del presente Accordo si riservano di individuare e di integrare altre zone di pregio o di degrado nelle nove micro zone.

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'otto febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorchè il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che affittano sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.

Le parti firmatarie del presente accordo si riuniranno entro 12 mesi per verificare congiuntamente l’applicazione e l’impatto dell’accordo.

Bari 15/7/99
 
Le Organizzazioni Sindacali degli inquilini

SICET
SUNIA
UNIAT

Le Organizzazioni Sindacali della proprietà

ASSEDIL-CONFEDILIZIA
ASPPI
APPC 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.