ACCORDO PER LA CITTA' DI ASTI

TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI
SICET, SUNIA, UNIAT

E

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PROPRIETA'
APPE-CONFEDILIZIA, UPPI, ASPPI, CONFAPPI, APPC

 

CAPITOLO  I°

 
-  Contratti «agevolati» previsti ex art. 2, comma 3, legge 431\98 e dall’art. 1 del D.M. 05.03.99
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Premesso:

1. Che gli accordi territoriali, secondo il disposto dell’art. 1, comma 1, del D.M. 5 marzo 1999 ( ed in conformità alle finalità indicate all’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ) devono stabilire fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare, sarà concordato, tra le parti private contrattuali, il canone per i singoli contratti.
2. Che l’art. 1, comma 2, del D.M. 5 marzo 1999 prevede che, a seguito delle convocazioni avviate dai Comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, debbano individuare,  acquisite le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali eccetera), tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
3. Che ( ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 5 marzo 1999 ) all’interno delle aree omogenee individuate, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado, e che per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri d’individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo e un valore massimo del canone.
4. Che ( ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.M. 5 marzo 1999 ) nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali private, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali, terranno comunque  conto dei seguenti elementi:   tipologia dell’alloggio; stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile; pertinenze dell’alloggio (posto auto, box, cantina eccetera); presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni eccetera); dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,  condizionamento d’aria eccetera); eventuale dotazione di mobilio.
5. Che ( ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.M. 5 marzo 1999 ) per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari eccetera, i canoni saranno definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazioni per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita — a sua richiesta — dall’organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
6. Che ( ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.M. 5 marzo 1999 ) per gli enti previdenziali pubblici, si procederà con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e che i canoni relativi a tale comparto potranno essere determinati in base alle aree omogenee e agli elementi individuati negli accordi locali integrativi conclusi tra la proprietà, assistita — a sua richiesta — dall’organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
7. Che ( ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.M. 5 marzo 1999 ) gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge, e che in questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori, minimo e massimo, delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee.
8. Che ( sempre ai sensi dell’art. 1 comma 7 del D.M. 5 marzo 1999 ) negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori e altro.
9. Che ( ai sensi dell’art. 1 comma 8 del D.M. 5 marzo 1999 ) la trattativa territoriale deve definire il contratto tipo, di cui al modello allegato al D.M. 05.03.99 ( ed in quel contesto definito allegato A ), sulla base degli elementi e condizioni come previsti dall’art. 8  del D.M .
10. Che il contratto ( ai sensi dell’art. 1 comma 9 del D.M. 5 marzo 1999 ) nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
11. Che ( ai sensi dell’art. 1 comma 10 del D.M. 5 marzo 1999 ) i contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.
12. Che ( ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998) ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo situati nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto ( nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998 ), si applica la disciplina fiscale di cui al seguente comma.
13. Che ( ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998) il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell’articolo 34 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto del 30 per cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui s’intende usufruire dell’agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso e che in sede di prima applicazione del presente decreto e fino all’eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell’imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
14. Che il Comune di Asti, in base agli elenchi ufficiali vigenti alla data odierna, rientra nell’elenco di cui sopra.
15. Che il Comune di Asti ha avviato la convocazione prevista ex art. 2, comma 3 della legge 431\98, con lettera 10.03.1999 ( che si allega come parte integrante al presente  -allegato 1- ), con a quale venne fissata una riunione per il 23.03.99 presso la sala Giunta del Comune di Asti.

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Tutto ciò premesso e richiamato, le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie ( individuate dal Comune di Asti. con delibera del Consiglio Comunale n. 9    del 25.02.1999 ), che sono state  considerate – per quanto si configurava opportuno – nella individuazione di cui in seguito, al fine della realizzazione degli accordi territoriali di cui all’art. 1 comma 1, del D.M. 05.03.1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99, di attuazione della legge 431/98 sulle locazioni a uso abitativo

A) CIRCA LE AREE:

A-1) Individuano le seguenti 5 aree:
- area 1 « Centro storico « ( colore arancione in planimetria, Foglio di mappa 77 );
- area 2 « Zona residenziale di maggior pregio « ( colore giallo in planimetria, Fogli di mappa 22,24,51,52,78,79,80,81 );
- area 3 « Zone semiperiferiche « ( colore rosa in planimetria, Fogli di mappa  21,53,54,74,82,83,103,104,105,106.107);
- area 4 « Zona periferica e frazionale « ( colore bianco in planimetria, Fogli di mappa: per esclusione, tutti quelli del comune di Asti non elencati espressamente nelle aree 1,2,3,5 );
- area 5 « Zona residenziale di pregio decentrata La Giardina « ( colore verde in planimetria, Foglio di mappa 3 ); aventi caratteristiche omogenee ( per  valori di mercato; dotazioni infrastrutturali; trasporti pubblici;  verde pubblico; servizi scolastici e sanitari,   attrezzature commerciali eccetera;  tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali ) come meglio individuate ( anche per indicazione dei fogli catastali relativi ) e delimitate in elaborato cartografico a colori che si allega come parte integrante del presente ( allegato 2 ).
A-2 ) all’interno delle suddette aree omogenee, non si ravvisano invece né la necessità né l’opportunità di  evidenziare  zone di particolare pregio o di particolare degrado, stante la sostanziale omogeneità delle aree.

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

B-1) convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia allegato 2,  i valori minimi e massimi del canone,  espressi in lire ad anno per ogni metro quadro utile, come da  tabelle riepilogative ( con relative sub-fasce per ogni area ) che si allegano come parte integrante al presente (allegati 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 ).
Tale valori sono stati determinati, anche fatte –per quanto occorrere possa-  le opportune valutazioni in merito:
- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità, su piazza, dei valori locativi;
- alla complessiva filosofia e finalità della riforma degli affitti introdotta dalla legge 431\98;
- alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti ( a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza ), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano ricorrere alla contrattazione del «secondo canale» ( previsto all’art. 2, comma 3 legge 431\98 );
- al fatto che il Comune di Asti ha deliberato per l’anno 1999 ( con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 11.03.99 ) aliquota ICI incentivata al 2 per mille per i proprietari che concedano in locazione l’immobile con la contrattazione cosiddetta  del «secondo canale»;
- al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma, individuare per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori; tali sub-fasce sono state individuate in forza del combinato disposto e del concorso di due criteri guida: a) l’anno di costruzione del fabbricato ( per stabilire il quale si conviene –a scopo di chiarezza interpretativa per le parti- che dovrà far ufficialmente fede la data indicata nella dichiarazione di fine lavori depositata in Comune; si conviene in proposito che la “totale ristrutturazione” sia da equipararsi a tutti gli effetti all’anno di costruzione (farà sempre fede la dichiarazione di fine lavori ); si precisa per chiarezza interpretativa delle parti che per aversi totale ristrutturazione occorre sussistano almeno i seguenti elementi: totale rifacimento impianti ( elettrico, termico, idraulico ), totale rifacimento pavimenti, serramenti (interni ed esterni ), tetto, facciate ( compresi balconi, terrazzi, ringhiere ), e nel caso di immobili particolarmente antichi o con problemi alle strutture anche il consolidamento delle strutture orizzontali ( solette o volte ) e di quelle verticali ( muri portanti ); b) la maggiore o minore dotazione di pertinenze, comodità e comfort della singola unità immobiliare ( considerata sulla base degli elementi di riferimento elencati dal n. 1 al n. 16 degli allegati 3 ).
- Al fatto che si è ritenuto di determinare i valori minimi in misura contenuta, onde evitare che contratti con canoni particolarmente moderati ( per immobili particolarmente svantaggiati o per agevolazioni riconosciute al conduttore, ecc... ) possano rimanere esclusi dalle agevolazioni fiscali previste per il « secondo canale»,  penalizzando entrambe le parti private contrattuali e realizzando un fine  sicuramente diverso dagli impliciti scopi della riforma e dell’istituto contrattuale del « secondo canale»;
- al fatto che la contrattazione cosiddetta  del «secondo canale» deve però presentare aspetti incentivanti per entrambe le parti private contrattuali e che la previsione di valori massimi rigidamente contenuti escluderebbe ogni potenziale interesse del  locatore a concedere in locazione immobili tramite il « secondo canale», riducendo prevedibilmente il mercato locale degli affitti al cosiddetto « primo canale», vanificano così un altro degli impliciti scopi della riforma;
- al fatto che, conseguentemente, in forza della valutazione precedente, deve «fisiologicamente» consentirsi una ampia banda di oscillazione tra il valore minimo e quello massimo dei canoni di locazione espressi;
- al fatto che, oltre ad una ampia banda di oscillazione tra il valore minimo e quello massimo dei canoni di locazione espressi ad anno per metro quadro utile si impone anche l’adozione di coefficienti ( di maggiorazione o diminuzione dei valori ) relativi alla superficie utile dell’unità immobiliare (come previsti in allegato 4 ) anche per consentire alle parti private contrattuali di tenere conto della generale maggior resa proporzionale ( per ogni unità di metro quadro utile ) delle unità immobiliari di dimensioni piccole o medio-piccole rispetto a quelle più  grandi;
- al fatto che saranno comunque le parti contrattuali private a definire in concreto il canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce ( e relative sub-fasce ) di oscillazione di ogni area; a tal fine saranno le parti private a dovere sapientemente prendere in considerazione ( in positivo ed in negativo ) le peculiari caratteristiche dell’edificio e della specifica unità immobiliare in questione, quali ad esempio:  tipologia dell’alloggio; stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile; pertinenze dell’alloggio (posto auto, box, cantina eccetera); presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni eccetera); dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato,  condizionamento d’aria eccetera); eventuale dotazione di mobilio, e ogni altro elemento comunque previsto ai numeri da 1 a 16  negli allegati 3, nonché ogni altro elemento di carattere anche più soggettivo ( veduta, vicinanza a verde pubblico, comodità ai mezzi di trasporto, vicinanza al posto di lavoro, ecc… )
- al fatto che la normativa di riforma degli affitti non ha inteso attribuire agli accordi territoriali un fine «dirigistico» o «analiticamente e meccanicamente vincolante» per la definizione del canone di locazione della singola unità immobiliare, e che semmai ha l’ambizione di superare eventuali caratteri di cogenza e dirigismo eventualmente ancora rimasti nel mercato delle locazioni abitative ( anche alla luce dell’abrogazione di gran parte degli articoli della legge 392\78, e comunque degli art. da 12 a 22 );
- al fatto che, in definitiva, la funzione degli accordi territoriali non può che essere quella di indirizzare il mercato degli affitti abitativi verso un’immissione di immobili abitativi sul mercato delle locazioni abitative incentivate, verso un ritorno all’investimento immobiliare per destinarlo a locazioni abitative incentivate, e verso dei valori locativi non selvaggi ma rientranti nelle fasce di oscillazione ( e per ciò meritevoli di godere delle agevolazioni fiscali ), il tutto con una funzione complessivamente «calmieratrice» e tendente anche ad attutire il  notevole incremento del peso fiscale gravante sugli immobili, evitando in particolare che ciò si riversi sull’entità dei canoni di locazione generando fenomeni di rialzo selvaggio;
 B-2 ) convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75 % della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento decorrerà automaticamente senza necessità di richiesta.
 B-3) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone,  esprimendoli in lire ad anno per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

 C) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:
 C-1) si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere possa, il concetto di metro quadro utile; ciò per un’avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private.  A tal fine, si osserva come che l’art. 1 comma  4 del D.M. 05.03.99 (  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99  )  prevede che:
 - le pertinenze dell’unità immobiliare (posto auto, box, cantina eccetera) tra le quali è da ritenersi per analogia rientrino i balconi, terrazzi coperti e scoperti;
 - la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni eccetera);
 - la dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d’aria eccetera);
 debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione.
 Considerato quanto sopra, e considerato quanto previsto agli art. 7 e 18 del D.M. 3/10/1975, n. 9816 ( pubblicato in G.U. n. 330 del 16/12/1975 ), salve intervenende definizioni ufficiali di riferimento, di computare i metri quadri utili di ogni unità immobiliare, considerando unicamente la superficie di pavimento dell’unità immobiliare abitativa, misurata al netto di murature ( perimetrali, interne, divisorie, ecc... ), pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, e di balconi ed  escluse pertinenze e parti comuni ( che -come si è detto- dovranno essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione previste dal presente accordo territoriale ).
 Gli spazi per armadi a muro possono essere portati ad incremento della superficie utile per non più de 2 % della superficie massima prevista dall’art. 5 della legge 2 luglio 1949, n. 408.
 C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di  possibile contenzioso.

 D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE:
 D-1 ) convengono di  prevedere  che le parti contrattuali private, possano stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge ( in tre anni, ex art. 5 legge 431\98 ). A tal fine si reputa opportuno prevedere che le parti contrattuali private possano stabilire la durata iniziale del contratto, oltrechè in anni tre ( durata ordinaria prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431\98 ), anche in anni 4, anni 5, anni 6.   Ciò,   fermo restando che   -in ogni caso- la proroga ( eventuale) prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431\98 sarà sempre solo di due anni.
 D-2) convengono di  prevedere che ( stante il maggior sacrificio assunto dal locatore in seguito alla maggiore durata iniziale -rispetto a quella ordinaria di tre anni- ed alla correlativa certezza di una più lunga stabilità abitativa del conduttore ):
 - qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito la durata iniziale del contratto, in anni 4, anzichè in anni tre ( durata ordinaria prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431\98), i valori massimi ( espressi in lire ad anno a metro quadro utile ) delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione previsti  al punto B-1 ( come da allegato 2 ) siano aumentati del  3 %;
 - qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito la durata iniziale del contratto, in anni 5, anzichè in anni tre ( durata ordinaria prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431\98), i valori massimi ( espressi in lire ad anno a metro quadro utile ) delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione previsti  al punto B-1 ( come da allegato 2 ) siano aumentati del  7 %;
 - qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito la durata iniziale del contratto, in anni 6, anzichè in anni tre ( durata ordinaria prevista ex art. 2 comma 5 della legge 431\98), i valori massimi ( espressi in lire ad anno a metro quadro utile ) delle fasce di oscillazione dei canoni di locazione previsti  al punto B-1 ( come da allegato 2 ) siano aumentati del  12 %.
 D-3) Nei casi di cui sopra si individuano identiche misure di aumento dei valori minimi.
 Resta ovviamente fermo ( anche in questi casi di maggiore durata iniziale ) che nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite — a loro richiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali, terranno sempre  conto degli elementi indicati al punto B-1 di cui sopra.
 

 E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE:
 E-1) convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella « oneri accessori «  che si allega come parte integrante del presente ( allegato 5 ). In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.
 
 F) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
 F-1) convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello allegato ( precisamente allegato A) al  D.M. 05.03.99, e comunque sulla base dei seguenti elementi e condizioni egualmente previsti dal detto D.M. :
 a)rinnovo tacito in mancanza di comunicazione; b) previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato l’alloggio a seguito di legittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone;
c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; d) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile; e) possibilità, in sede di accordi locali, di prevedere l’aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat; f) modalità di consegna dell’alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile; g) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale, il quale non potrà  superare le tre mensilità; h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti e in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione e alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392; i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
 F-2) convengono di allegare come parte integrante del presente ( allegato A ) il contratto tipo definito.
 F-3) di prevedere che il contratto tipo, nella parte descrittiva, debba contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 G) CIRCA IL PRESENTE ACCORDO:
 G-1 ) convengono di prevedere che il presente accordo territoriale possa comunque formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale o parziale, qualora la Convenzione nazionale ( conclusa in Roma in data 08.02.1999 presso il ministero dei Lavori pubblici ) dovesse formare oggetto di nuova formulazione od aggiornamento –ai sensi dell’art. 4 legge 431\98- in seguito alla convocazione disposta dal Ministro dei lavori pubblici ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 431\98.
 G-2) di prevedere che il presente accordo territoriale possa inoltre formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale o parziale, anche qualora:
- ciò   appaia   opportuno   in seguito ad   intervenute variazioni delle normative (anche fiscali) di riferimento;
- il Comune di Asti deliberi nel frattempo nuove aliquote ICI per il presente canale contrattuale, ex art. 2, comma 4, legge 431\98;
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni delle condizioni del mercato locale degli affitti;
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni, interessanti il Comune di Asti, nell’elenco dei Comuni per i quali si applicano le agevolazioni Irpef e Tassa di Registro;
G-3) Le Organizzazioni firmatarie del presente si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del presente, accordi territoriali diversi dal presente.
G-4) Le Organizzazioni firmatarie del presente provvederanno al deposito, presso il comune interessato, del presente accordo territoriale con i rispettivi allegati, costituenti parte integrante dell’accordo.

H) CIRCA LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA:
H-1) convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione  ed esecuzione del presente contratto, nonchè in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale,  o fino a nuova variazione».

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CAPITOLO  II°
(Contratti per gli usi transitori abitativi previsti ex art. 5 comma 1, legge 431\98 e dall’art. 2 del D.M. 05.03.99)

Premesso:
1. che la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ( in particolare l’art. 5 ), come attuata dal D.M. 05.03.1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99 ( in particolare l’art. 2 ) prevede:
- che i contratti di locazione abitativi di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, abbiano durata non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi;
- che tali contratti siano stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.
2. che ( ai sensi dell’art. 2 del D.M. suddetto ) il contratto tipo definito a livello locale deve prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3. che ( ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.M. ) l’esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
4. che ( ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.M. ) i canoni di locazione dei contratti di natura transitoria ricadenti nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, saranno definiti dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati all’articolo 1 del suddetto D.M. 5\3\99.
5. che ( ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.M. ) negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire ad anno per ogni metro quadro utile, o eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori e altro.
6. . che ( ai sensi dell’art. 2 comma 6 del D.M. ) la trattativa territoriale deve definire il contratto tipo, di cui al modello allegato al D.M. 5\3\99 ( come allegato B) sulla base dei seguenti elementi e condizioni: a) durata minima di un mese e massima di diciotto mesi; b) dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l’esigenza della transitorietà;
c) onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso; d) riconduzione del contratto all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato; e) previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto;
f) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
g) esclusione della sublocazione; h) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell’immobile; i) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile;
l) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale , il quale non potrà  superare le tre mensilità ; m) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione e in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392; n) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
7. che ( ai sensi dell’art. 2 comma 7 del D.M. ) il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alle reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
8. che (ai sensi dell’art. 2 comma 8 del D.M. ) i contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali.
9. che, essendo il comune di Asti capoluogo di provincia, i canoni di locazione saranno definiti dalle parti private contrattuali all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come previsti all’articolo 1 del suddetto D.M. 5\3\99 e come individuati nel precedente capo I del presente accordo territoriale e nei rispettivi allegati 2 ( cartografia delle aree omogenee ) e 3 ( tabelle dei valori minimi  e massimi per ogni area, con relative subfasce ).
10. che si deve richiamare integralmente quanto previsto al capo I in merito alla individuazione delle aree omogenee e dei valori minimi e massimi.

 
  Tutto ciò premesso,
 
A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA  INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:
A-1) individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le  particolari esigenze  (delle quali –si specifica- è sufficiente la sussistenza di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti )  come da seguente elenco delle varie fattispecie,
per i proprietari:
1) Quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
2) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o  comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le  predette finalità;
3) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
4) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista  l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
e per i conduttori:
1) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
2) contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
3) assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto mesi, dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
4) vicinanza momentanea a parenti bisognosi.
A-2) convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
A-3) si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.

B) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
B-1)  convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello allegato ( precisamente allegato B) al  D.M. 05.03.99, e comunque sulla base degli elementi e condizioni egualmente previsti dal detto D.M.. Si allega il contratto tipo al presente  ( allegato B ). Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alle reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

C) CIRCA LE AREE
C-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo I°, come da allegato 2.

D) CIRCA I VALORI DEL CANONE
D-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I° (allegato 3), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative sub-fasce.
D-2 ) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone,  esprimendoli in lire ad anno per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

E) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
E-1) richiamano, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, la tabella « oneri accessori «  allegata  ( come allegato 5 ) al capitolo I°.   In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.
F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
F-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo I°
G) CIRCA IL PRESENTE ACCORDO
G-1 ) convengono di prevedere che il presente accordo territoriale possa comunque formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale o parziale, qualora la Convenzione nazionale (conclusa in Roma in data 08.02.1999 presso il ministero dei Lavori pubblici ) dovesse formare oggetto di nuova formulazione od aggiornamento –ai sensi dell’art. 4 legge 431\98- in seguito alla convocazione disposta dal Ministro dei lavori pubblici ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 431\98.
G-2) di prevedere che il presente accordo territoriale possa inoltre formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale o parziale, anche qualora:
- ciò   appaia   opportuno   in seguito ad   intervenute variazioni delle normative (anche fiscali) di riferimento;
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni delle condizioni del mercato locale degli affitti transitori e ad apprezzabili variazioni delle particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori  da soddisfarsi con le locazioni transitorie;
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni, interessanti il Comune di Asti, nell’elenco dei Comuni previsto ex art. 2 comma 4 del D.M. 5\3\99.
 
H) CIRCA LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA:
 H-1) convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione  ed esecuzione del presente contratto, nonchè in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale,  o fino a nuova variazione».

* * *
 CAPITOLO   -III-
 ( Contratti per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari,previsti ex art. 5, commi  2 e 3 , legge 431\98 )
Accordo definito in sede locale ( avente effetto per tutto il territorio del Comune di Asti ) tra le Organizzazione della proprietà edilizia, le Organizzazioni dei conduttori, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore, come previsto dall’art. 5, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dall’art. 3 del D.M. 05.03.1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22.03.99, di attuazione della legge 431/98 sulle locazioni a uso abitativo.
 Premesso che:
 1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari    distaccati, nonché nei   comuni limitrofi, gli accordi territoriali (secondo il disposto dell’art. 3 comma 1 del D.M. 5.3.99) devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede e che tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto a un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).
 2. In conformità al disposto dell’art. 3 comma 2 del D.M. 5.3.99 i contratti di cui al comma precedente possono avere durata da  -sei mesi- a -tre anni- e  possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari    fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio ed i canoni di locazione devono essere definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all’articolo 1 del D.M. 5.3.99.
 3. In conformità al disposto dell’art. 3 comma 3 del D.M. 5.3.99, gli accordi locali individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli d’oscillazione in relazione alla durata contrattuale, fermo restando che per ogni singolo contratto, le parti private contrattuali potranno inoltre tenere conto: della presenza del mobilio; di particolari clausole; delle eventuali modalità di rilascio, ecc..
 4. In conformità del disposto dell’art. 3 comma 4 del D.M. 5.3.99, negli stessi accordi territoriali, che individuano i  valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari       clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori e altro.
 5. In conformità al disposto dell’art. 3 comma 5 del D.M. 5.3.99, la trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui al     modello allegato al decreto ministeriale 5.3.99 (Allegato C) sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
a) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;
b) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore; c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
d) facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di conduttori;
e) esclusione della sublocazione;
f) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile;
g) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti e in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392; i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
 6. In conformità al disposto dell’art. 3 comma 6 del D.M. 5.3.99 il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 7. In conformità al disposto dell’art. 3 comma 7 del D.M. 5.3.99 i contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.
 8) Che alle trattative sono stati invitati:
- ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, via Madama Cristina, 83, TORINO;
- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI (ATESEC), c.so Unione Sovietica, 218\bis, TORINO;
- AUSF-ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA STUDENTI FORESTALI, via Leonardo da Vinci, 44, TORINO
Al fine di partecipare al presente accordo, oltre alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, anche le aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti, le cooperative ed enti non lucrativi del settore, quali operanti nell’ambito locale.
 9. Che nel comune di Asti sono attualmente presenti i seguenti corsi universitari:
- CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO E IN ECONOMIA AZIENDALE ( CORSO DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO- SEDE DECENTRATA DI ASTI );
- DIPLOMA UNIVERSITARIO IN CONSULENTE DEL LAVORO E IN SERVIZIO SOCIALE – FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE  DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE AMEDEO AVOGADRO DI ALESSANDRIA- SEDE DECENTRATA DI ASTI;
- DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI – ORIENTAMENTO RISTORAZIONE – FACOLTA’ DI AGRARIA SEDE DI GRUGLIASCO- SEDE DECENTRATA DI ASTI.
 
 Tutto ciò premesso,

 A) CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
 A-1)  convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello allegato ( precisamente allegato C) al  D.M. 05.03.99, e comunque sulla base degli elementi e condizioni egualmente previsti dal detto D.M.. Si allega il contratto tipo al presente  ( allegato C ). Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alle reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

 B) CIRCA LE AREE
 B-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo I°, come da allegato 2.

 C) CIRCA I VALORI DEL CANONE
 C-1) non si ravvisa l’opportunità ( in base alla realtà locale ) di individuare misure di aumento o diminuzione  degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale; si ritiene invece di richiamare integralmente quanto previsto al capitolo I° (allegato 3 ), con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative sub-fasce.
 C-2) Quanto sopra,  anche valutate:  le attuali condizioni locali del mercato degli affitti per studenti universitari;  le agevolazioni fiscali come ad oggi specificamente esistenti ( a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza ), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che stipulino i contratti del presente capo.
 C-3) Si ravvisa l’opportunità di prevedere, anche per i contratti per studenti universitari, l’adozione di coefficienti relativi alla superficie utile dell’unità immobiliare (come previsti in allegato 4) anche per consentire alle parti private contrattuali di tenere conto della generale maggior resa proporzionale ( per ogni unità di metro quadro utile ) delle unità immobiliari di dimensioni piccole o medio-piccole rispetto a quelle più  grandi.
 C-4) Resta ovviamente fermo che saranno comunque le parti contrattuali private nella definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, a dovere sapientemente prendere in considerazione ( in positivo ed in negativo ) le peculiari caratteristiche dell’edificio e della specifica unità immobiliare in questione come indicate in allegato 3, unitamente ad altre specifiche quali ad es. la vicinanza dell’unità immobiliare alla sede dei corsi universitari, la vicinanza ai mezzi di trasporto, la vicinanza ad impianti sportivi, ecc…;
 C-5 ) convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, qualora il contratto abbia durata superiore ad un anno, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75 % della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno precedente; l’aggiornamento decorrerà automaticamente senza necessità di richiesta.
 C-6) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire ad anno per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

 D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
 D-1) richiamano, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, la tabella « oneri accessori «  allegata  ( come allegato 5 ) al capitolo I°.   In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.

 E) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
 E-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo I°

 F) CIRCA IL PRESENTE ACCORDO
 G-1 ) convengono di prevedere che il presente accordo territoriale possa comunque formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale o parziale, qualora la Convenzione nazionale ( conclusa in Roma in data 08.02.1999 presso il ministero dei Lavori pubblici ) dovesse formare oggetto di nuova formulazione od aggiornamento –ai sensi dell’art. 4 legge 431\98- in seguito alla convocazione disposta dal Ministro dei lavori pubblici ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 431\98.
 G-2)  di prevedere che il presente accordo territoriale possa inoltre formare oggetto di revisione, aggiornamento, integrazione, in modo totale o parziale, anche qualora:
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni delle normative (anche fiscali) di riferimento;
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni delle condizioni del mercato locale degli affitti per studenti universitari;
- ciò appaia opportuno in seguito ad intervenute variazioni, interessanti il Comune di Asti, nell’elenco dei Comuni per i quali si applicano le agevolazioni Irpef e Tassa di Registro;
G-3) Le Organizzazioni firmatarie del presente si impegnano a non sottoscrivere, durante la vigenza del presente, accordi territoriali diversi dal presente.
G-4) ) Le Organizzazioni firmatarie del presente provvederanno al deposito, presso i comuni interessati, del presente accordo territoriale con i rispettivi allegati, costituenti parte integrante dell’accordo.

H) CIRCA LA COMMISSIONE CONCILIATIVA
 STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA:
H-1) convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione  ed esecuzione del presente contratto, nonchè in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente -, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale,  o fino a nuova variazione».
 
ASTI, lì 31.05.1999.
 
Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:
1) lettera datata 10.03.1999 tramite cui il Comune di Asti ha avviato la contrattazione prevista ex art. 2, comma 3 della legge 431\98 e lettera 24.05.1999.
2) cartografia con individuazione delle aree omogenee ed eventuali zone.
3) tabella riepilogativa  ( per ogni area ) dei valori minimi e massimi del canone,  espressi in lire per ogni metro quadro utile.
4) tabella riepilogativa delle variazioni di valore per superfici in metri quadri utili non comprese tra i 61 ed i 100 mq. compresi.
5) tabella ripartizione oneri accessori.
6) Clausola di salvaguardia e tutela sullo scarto di tolleranza ammesso sul calcolo del metro quadro utile.
A) contratto tipo.
B) contratto tipo per contratti transitori.
C) contratto tipo per studenti universitari.

Asti, lì 31.05.1999
Organizzazioni sindacali degli Inquilini:
SICET
SUNIA
UNIAT

Organizzazioni sindacali della Proprietà:
APPE-CONFEDILIZIA
UPPI
ASPPI
Confappi
APPC
 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.