Relativo alle locazioni a canone concordato ex Art. 2 — III — Comma E — 5 — della Legge 431/98
In applicazione dell’art. 2 III comma e dell’art. 5 della legge 431/98, nonché dell’accordo nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni della Proprietà e dei Conduttori in data 08.02.1999, recepito nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze emesso in data 05.03.1999 e pubblicato nella G.U. n 67 del 22.03.1999, le Organizzazioni Sindacali della proprietà: UPPI Unione Piccoli Proprietari Immobiliari e Confedilizia da una parte e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini: SUNIA — SICET — UNIAT dall’altra — in persona dei rispettivi rappresentanti provinciali, sottoscrivono il presente accordo valido per tutto il territorio del Comune di Verona.
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
4 ZONE: Vista la determinazione in microzone del territorio del Comune di Verona, così come approvato dal Consiglio Comunale ai fini della Legge catastale, le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e dei Conduttori concordano di recepire e far propria detta suddivisione in sei zone del territorio comunale di Verona, tenuto conto dei valori di mercato degli immobili siti in ognuna di esse.
Si precisa che, qualora una zona sia delimitata da una via o strada, tutte le unità abitative site su un lato sono inserite nella corrispondente zona e così pure, le unità abitative del lato opposto sono ricomprese nella zona adiacente.
FASCE: per ognuna delle zone come sopra individuate, le Organizzazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini hanno individuato i valori minimi e massimi, all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni dei singoli contratti di locazione, così come risultante dall’allegata Tabella A.
SUB-FASCE: per la determinazione del canone effettivo da applicare ai singoli contratti di locazione, i contraenti dovranno inoltre, per ognuna delle sei zone come sopraindividuate, determinare la subfascia di appartenenza, con conseguente applicazione del valore minimo e massimo relativo alla stessa, secondo i criteri dettati dall’allegata Tabella B.
Il canone dei singoli contratti di locazione, sarà quindi determinato moltiplicando i metri quadri di superficie utile per il valore a metro quadro per mese concordato in relazione alla subfascia di appartenenza.
ALLEGATO A)
CONTRATTI LOCAZIONE CONCORDATI
VALORI MINIMI E MASSIMI
1 ZONA CITTA’ ANTICA | MINIMO | MASSIMO |
---|---|---|
(Città antica, S. Stefano) | ||
- valori | 7.000 | 16.000 |
Subfascia inferiore | 7.000 | 10.000 |
Subfascia media | 10.000 | 14.000 |
Subfascia superiore | 14.000 | 16.000 |
2 QUARTIERI RESIDENZIALI DI PREGIO (Borgo Trento, Valdonega, Ponte Crencano, Avesa, Cittadella, S. Zeno) |
||
- valori | 6.000 | 13.000 |
Subfascia inferiore | 6.000 |