ACCORDO TERRITORIALE

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 5 MARZO 1999.

tra

Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia di Foggia - A.P.P.E. - CONFEDILIZIA, in persona del Presidente pro tempore sig. Gianni Spinapolice

e

SUNIA, in persona del Segretario Provinciale sig. Angelo De Palma

SICET, in persona del Segretario Provinciale sig. Felice Cappa

 

per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo nel territorio amministrativo del Comune di Foggia, secondo il così detto " canale agevolato", nonché per la stipula di contratti ad uso abitativo di natura transitoria e per le esigenze abitative degli studenti universitari.

Le parti costituite hanno convenuto e stipulato quanto segue:

 

CONTRATTI AGEVOLATI

(Art. 2 comma 3 L. 431/98 e art. 1 d.m. 5/3/99)

  1. Acquisite le più opportune informazioni, il territorio del Comune di Foggia viene suddiviso in n. 5 zone omogenee di seguito elencate:

  1. Centralissima (comprendente le seguenti vie: Corso Vittorio Emanuele fino a via Oberdan, Corso Garibaldi fino a via Dante Alighieri, Corso Cairoli fino a piazza Giordano;

  • Centrale ( tra: via Sant’Antonio, via P. Fuiani, via Capozzi angolo via Crispi, piazza Carmine, via M. De Rosa, corso Roma, via Ordona — Lavello, viale Ofanto escluso, viale Michelangelo, viale Di Vittorio, via Gen. Rotundi, via Caggese, via Galliani, piazza Cavour, via Scillitani, via Del Carso, piazzale Vittorio Veneto, via Montegrappa, via Manfredi);

  • Semicentrale (dalla perimetrazione della zona centrale fino a viale Candelaro, viale Ofanto, viale Fortore, via Scillitani, via Del Carso)

  • Periferica (oltre Viale Ofanto e Rione Martucci);

    1. E) Agricola e frazioni.

      2) Per ognuna delle suddette zone vengono definite n. 3 fasce di oscillazione denominate "A", "B", "C", alle quali sono attribuiti, rispettivamente, due valori di canone, uno massimo ed uno minimo, espressi in migliaia di lire al mese, per metro quadro di superficie convenzionale, con una tolleranza del 5% in più o in meno, come da tabella "ZONE E FASCE" allegata al presente Accordo.

      3) L’inserimento nelle rispettive fasce di oscillazione avverrà tenendo conto della presenza di elementi oggettivi caratterizzanti l’immobile, qui di seguito specificati:

      ELEMENTI ESSENZIALI

    2. Impianto di riscaldamento

    3. Presenza di ascensore per appartamenti collocati oltre il II° piano

    4. ELEMENTI NON ESSENZIALI

    5. Impianto di condizionamento

    6. Doppio servizio

    7. Posto auto o box

    8. Doppia esposizione

    9. Cortile comune

    10. Cantina/soffitta

    11. 4) La collocazione degli immobili nelle rispettive fasce di oscillazione avverrà secondo i criteri sotto riportati:

    12. Fascia "B": immobili dotati di tutti gli elementi essenziali e da uno a tre elementi non essenziali;

    13. Fascia "C": immobili privi di almeno uno degli elementi essenziali;

    14. 5) All’interno dei valori minimo e massimo di ogni singola fascia di oscillazione, le parti contrattuali, assistite a loro richiesta dalle rispettive OO.SS., procederanno alla determinazione in concreto del canone di locazione, tenendo conto anche della vetustà, della tipologia dell’immobile, del suo stato manutentivo, nonché dello stato manutentivo dello stabile in cui esso è ubicato. I contratti individuali di locazione saranno stipulati secondo l’allegato tipo (All. I) recante altresì, come con il presente accordo espressamente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone fino alla misura massima del 75% della variazione Istat.

      6) Nel caso in cui le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, la fascia di oscillazione di cui all’allegato "ZONE E FASCE" subirà nei valori minimo e massimo un aumento fino al 2% per i contratti di durata di 4 anni, fino al 4% per i contratti di durata di 5 anni e fino al 6% per i contratti di durata di 6 o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.

      7) Per la ripartizione degli oneri accessori il locatore e il conduttore faranno riferimento alla tabella "ONERI ACCESSORI" allegata al presente Accordo ed espressamente approvata dalle Organizzazioni stipulanti. Resta comunque inteso che, per tutto quanto non previsto, si farà riferimento agli articoli 9 e 10 della L. 392/78.

      8) Per gli immobili di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) L. 431/98, il canone di locazione di cui alle fasce di oscillazione riportate nella tabella "ZONE E FASCE", subirà un aumento nei valori minimi e massimi in ragione del 5%, da valere per tutta la durata contrattuale.

       

      CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

      (Art. 5 comma 1 L. 431/98 e art. 2 d.m. 5/3/99)

      1) Il canone dei contratti individuali transitori ordinari sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone del solo Comune di Foggia.

      2) I contratti suddetti, per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella "ONERI ACCESSORI", potranno essere stipulati secondo l’allegato tipo (All. II) quando ricorra almeno una delle sotto elencate circostanze, che soddisfi, rispettivamente, le esigenze dei proprietari e dei conduttori:

      PER I PROPRIETARI

      A) Quando il proprietario ha esigenza di adibire, entro diciotto mesi, l’immobile ad abitazione propria, dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: a) trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; b) matrimonio dei figli; c) rientro dall’estero; d) destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; e) destinazione dell’immobile ad abitazione propria, dei figli o dei genitori, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio;

      PER I CONDUTTORI

      B) Trasferimento temporaneo della sede di lavoro; contratto di lavoro a tempo determinato in Comune di verso da quello di residenza; assegnazione di alloggio ERP o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si renda disponibile entro 18 mesi, dimostrabile con compromesso regolarmente registrato; vicinanza momentanea a parenti bisognosi.

       

      CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

      (art. 5 commi 2 e 3 L. 431/98 e art. 3 d.m. 5/3/99)

      1) Il canone di locazione dei contratti transitori per gli studenti universitari sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, come da tabella "ZONE E FASCE" allegata al presente Accordo, limitatamente al Comune di Foggia, in quanto dell’Università degli Studi.

      2) Per gli immobili di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) L. 431/98, il canone di locazione di cui alle fasce di oscillazione riportate nella tabella "ZONE E FASCE" subirà un aumento nei valori minimi e massimi in ragione del 5%, a valere per l’intera durata contrattuale.

      3) Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo (All. III) recante, altresì, come con il presente Accordo espressamente si conviene, le modalità di aggiornamento del canone fino alla misura massima del 75% della variazione ISTAT.

      4) La ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore avverrà in base alla tabella "ONERI ACCESSORI" allegata al presente Accordo ed espressamente approvata dalle Organizzazioni stipulanti. Quando l’immobile sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, le parti, dopo avere determinato il canone di locazione secondo i criteri dettati dal presente Accordo, avranno facoltà di aumentarlo, in ogni caso, fino ad un massimo del 15%.

      5) Le Organizzazioni stipulanti hanno convenuto l’inserimento, in ogni singolo contratto, della seguente clausola: " Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo Territoriale sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione stragiudiziale di conciliazione e di congruità quanto a due componenti, scelti fra appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto ad un terzo componente, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quelle in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga, o fino a nuova variazione.

       

      6) Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune di Foggia deliberi aliquote Ici specifiche per locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.

       

      Il presente accordo verrà depositato presso la segreteria generale del comune di Foggia, mediante consegna diretta o invio a mezzo lettera raccomandata a.r.

      Letto, confermato e sottoscritto in Foggia il giorno 20 luglio 1999 dalle Organizzazioni stipulanti:

      A.P.P.E. CONFEDILIZIA

       

      SUNIA SICET

       

      A questo Accordo hanno aderito le seguenti Organizzazioni:

       

       

      TABELLA "ZONE E FASCE"

      "A" "B" "C"

      ZONA CENTRALISSIMA Max 10.000 8.000 6.500
      Min 8.000 6.500 4.500
      ZONA CENTRALE Max 8.000 7.000 5.500
      Min 6.500 5.500 4.000
      ZONA SEMICENTRALE Max 7.500 7.000 5.000
      Min 6.000 5.500 3.500
      ZONA PERIFERICA Max 7.000 6.500 5.000
      Min 5.500 5.000 3.500
      ZONA AGRICOLA E FRAZIONI Max 5.000 4.500 3.500
      Min 3.500 3.000 1.500