ACCORDO PER LA CITTA' DI CUNEO

ACCORDO TERRITORIALE

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431

E del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

Fra le seguenti organizzazioni:

A.S.P.P.I. in persona del Presidente Rag. Teresio LAMBERTI

CONFEDILIZIA – A.P.E. – in persona del Presidente Avv. GianMaria DALMASSO

U.P.P.I. – in persona del Presidente Rag. Vincenzo VALENZA

e

SICET in persona del Segretario Rinaldo OLOCCO

SUNIA in persona del Segretario Simonetta BAUSANO

UNIATin persona del Segretario PierCarlo MALVOLTI

Constata la rituale convocazione da parte del Comune di Cuneo di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul territorio;

accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali, esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 5/3/99.

Di conviene e stipula quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 5/3/99)

CIRCA LE AREE:

Aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, tipi edilizi, come meglio delimitate in elaborato cartografico che si allega come parte integrante del presente (allegato 1).

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

B1) convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone espressi in lire mensile per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente (allelgato 2). Tali valori sono stati determinati fatte le opportune valutazioni in merito:

B2) convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente: l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta scritta.

B3) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione apri al 5% in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso né inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

C) CIRCA  IL METRO QUADRO UTILE

C1) si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro utile. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni (con le maggiorazioni già previste dall’art. 13, comma 5, della Legge 392/78 e successive modifiche ed integrazioni) al 50% i metri relativi alle autorimesse singole, al 20% i metri relativi al posto auto in autorimessa di uso comune, al 25% i metri relativi alle cantine, ai balconi e terrazze ed altri accessori, al 15% i metri relativi alla superficie adibita ad orto o cortile esclusivo. Le misurazioni si intendono al netto dei muri perimetrali.

C2) si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto, nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile, ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile difforme in più o in meno del 5% di quelle indicate in contratto,  non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE

D1) convengono di prevedere che le parti contrattuali private non possano stabilire durate contrattuali superiori a quella fissata dalla legge (ex art. 5 Legge 431/98)

E) CIRCA LE RIPARTIZIONI ONERI ACCESSORI

E1) convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione degli accordi stipulati a Cuneo fra le organizzazioni della proprietà ed i Sindacati Inquilini, e le loro successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, sarà comunque applicabile l’art. 9 della L. 392/78.

F) CIRCA IL CONTRATTO-TIPO

F1) convengono di definire il contratto-tipo sulla base del modello allegato (precisamente allegato)

A del DM 05/03/1999.

LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA

Convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni  controversia che dovesse sorgere in  merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto,  nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo Territoriale sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti, - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi – sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo – che svolgerà eventualmente funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell’Autorità Giudiziaria.

In caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

REVISIONE DELL’ACCORDO

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento della Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999, e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni del mercato locale delle locazioni o quando lo si ritenga necessario.

REVISIONE DEI CANONI

Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale convengono che nel caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al moment o della firma del presente accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stessi si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI

Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale potranno sottoscrivere certificazioni di congruità dei contratti di locazione, sia per quanto riguarda la fruizione dell’aliquota ridotta ICI, sia per il visto di conformità dei CAF relativamente agli sgravi fiscali IRPEF previsti dalla legge 431/98.

Si allegano, come parti integrante del presente accordo territoriale:

A.    contratto-tipo

B.    contratto-tipo per usi transitori

C.    contratto-tipo per studenti universitari

Cuneo 30 settembre 1999

Per l’ASPPI
Per la CONFEDILIZIA
Per l’UPPI
Per il SICET
Per il SUNIA
Per l’UNIAT

 

CONTRATTI AGEVOLATI

PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE

DI STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 comma 2 e 3, L. 431/98)

premesso

che

·        nei Comuni sede di Università o di corsi universitari distaccati, nonché nei Comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti-tipo per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari fuori sede e che tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto)

A)  CIRCA IL CONTRATTO-TIPO

A-1) convengono (con riserva di sottoporre all’eventuale esame delle Aziende per il diritto allo studio, le Associazioni degli studenti, nonché le Cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore, se richiesto dal Comune di Cuneo) di definire il contratto-tipo sulla base del del modello allegato (precisamente allegato C) al DM 05/03/99, e comunque sulla base degli elementi e condizioni egualmente previsti dal detto DM. Si allega il contratto-tipo al presente (allegato C).

Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi ed i riferimenti relativi alla iscrizione al corso universitario del conduttore.

B)  CIRCA LE AREE

B-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo 1, come da allegati 1 e 2.

C)  CIRCA I VALORI DEL CANONE

C-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 2) con i valori minimi e massimi previsti per ogni area.

C-2) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5%, in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere né inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

Il valore ottenuto sarà aumentato del 15% qualora l’immobile abbia i mobili e le suppellettili essenziali almeno in cucina e in camera da letto, e del 30% qualora l’immobile sia completamente arredato.

D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

D-1) richiamano in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori l’applicazione dell’art. 9 della legge 392/78 e degli accordi stipulati a Cuneo fra le Associazioni della Proprietà ed i Sindacati Inquilini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

E)  CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

E-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1

Cuneo, 30 settembre 1999

Per l’ASPPI

Per la CONFEDILIZIA-APE

Per UPPI

Per il SICET

Per il SUNIA

Per l’UNIAT

 

CONTRATTI AGEVOLATI

PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI

(Art. 5 comma 1, L. 431/98 e art. 2 DM 5/3/99)

premesso

che la Legge 431/98 prevede

A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

A-1) individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari, esigenze come da seguente elenco delle varie fattispecie:

A-2) quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile per:

A-3) quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

A-4) convengono che il contratto-tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individua l’esigenza transitoria del locatore e del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto; qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto-tipo dovrà prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’art. 2, comma 1, della L. 9 /12/98 n. 431 ovvero in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a trentasei mensilità.

A-5) si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere comprovata con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto

B) CIRCA IL CONTRATTO-TIPO

B-1) convengono di definire il contratto-tipo sulla base del modello allegato (precisamente allegato B) al DM 05/03/99, e comunque sulla base degli elementi e condizioni egualmente previsti dal detto DM. Si allega il contratto-tipo al presente accordo (allegato B)

Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alla normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675

C) CIRCA LE AREE

C-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo 1, come da allegati 1 e2

D) CIRCA I VALORI DEL CANONE

D-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 2) con i valori minimi e massimi previsti per ogni area.

D-2) convengono di determinare detti valori mini mi e massimi del canone, esprimendoli in lire al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5% in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

Il valore ottenuto sarà aumentato del 15% qual' ora l’immobile abbia i mobili e le suppellettili essenziali almeno in cucina e i n camera da letto, e del 30% qualora l’immobile sia completamente arredato.

E)  CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

E-1) richiamano in materia di riparazioni ordinarie ed oneri accessori l’applicazione dell’art. 9 della L. 392/78 e degli accordi stipulati a Cuneo fra le Associazioni della Proprietà ed i Sindacati Inquilini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

F-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1.

Cuneo 30 settembre 1999

 

COMUNE DI CUNEO

SETTORE TRIBUTI

Allegato 7

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA

Oggetto: Accordi Territoriali relativi ai contratti di locazione agevolati ai sensi della Legge n. 431/98. Impegni dell’Amministrazione civica
In relazione agli incontri avuti con le rispettive rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari in cui si è preso atto della bozza degli accordi territoriali al fine della stipulazione dei contratti di locazione agevolati volti al contenimento della tensione abitativa nelle città assicurando un equo costo di locazione per i ceti medio-bassi, troppo “ricchi” per ottenere un alloggio di edilizia pubblica, ma allo stesso tempo troppo “poveri” per i prezzi del libero mercato;
Visto che per agevolare l’utilizzo di detto strumento la legge 431/98 dispone incentivi fiscali a favore dei proprietari di case, prevedendo altresì che l’Amministrazione Comunale possa prevedere in detti casi un’aliquota ICI agevolata per quegli immobili interessati dall’istituto fino al 2 per mille;
Viste le richieste provenienti da parte di tutte le rappresentanze sindacali rivolte all’Amministrazione di provvedere alla determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2000 pari al minimo assoluto previsto dalla legge citata;
Ritenuto che detto strumento in mano al Comune può permettere l’effettiva operatività di detti accordi contribuendo a eliminare fenomeni dannosi per la cittadinanza che sempre più spesso di trova costretta a trasferirsi nei centri limitrofi dove i costi per le abitazioni sono notevolmente inferiori pur continuando a fruire dei servizi del Comune capoluogo;
Considerato che tuttavia la fissazione dell’aliquota deve necessariamente essere adottata compatibilmente con gli equilibri di bilancio dell’Amministrazione e che pertanto una corretta valutazione potrà essere data solo in sede di stesura del citato strumento finanziario;
Che ciononostante si reputa opportuno dare il segnale richiesto alle rappresentanze sindacali intervenute al fine di permettere il varo di questo utile strumento di contrattazione delle locazioni ad usi abitativi;
Che, sentito il funzionario responsabile ICI Ezio ACTIS ALESINA, fin d’ora è possibile individuare in linea di massima un’aliquota ICI per gli immobili concessi in locazione secondo gli accordi territoriali ridotta del 50% o più rispetto l’attuale, definibile con precisione solo una volta appurato il fabbisogno finanziario necessario agli equilibri di bilancio,

SI CHIEDE ALLA ON.LE GIUNTA

Di esprimere il proprio parere ed impegno circa la proposta summenzionata, restando intesi che detto impegno dovrà comunque essere confermato in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’organo competente alla decisione.

 

Allegato 4

DOMANDA DI  CONCILIAZIONE

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti attraverso la propria Associazione.

L’istanza deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni che l’anno indotta, le domande delle parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l’Associazione di cui dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la commissione di conciliazione.

L’istanza dovrà essere spedita tramite raccomandata R R all’altra parte. Quest’ultima, qualora sia possibile ad accettare il tentativo di conciliazione dovrà far conoscere all’altra parte entro 10 giorni l’Associazione da cui intende farsi rappresentare. La prima riunione della commissione di conciliazione sarà convocata entro i dieci giorni successivi e le parti decideranno la sede che sarà, di norma, alternativamente presso le sedi delle associazioni di proprietà e dell’inquilinato firmatarie il presente accordo territoriale.

I rappresentanti delle Associazioni incaricati si riuniranno il giorno stabilito alla presenza delle parti. Esaminato il contenzioso, aggiorneranno, se del caso, la seduta per l’esame di eventuali perizie e per le conclusioni.

Se il tentativo di conciliazione ha buon esito viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti che ha natura di scrittura privata. Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti.

 

Allegato 3

PARAMETRI RETTIFICATIVI

DA APPLICARSI PERCENTUALMENTE AL VALORE

DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE

AUTORIMESSA 15%
POSTO AUTO 10%
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 10%
RISCALDAMENTO AUTONOMO – ulteriore 15%
SERVIZIO INTERNO COMPLETO DI LAVANDINO
WC BAGNO O DOCCIA
5%
DOPPI SERVIZI - ulteriori 10%
DOPPI VETRI 5%
ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS 5%
CANTINA 10%
SOLAIO 5%
ASCENSORE DAL 2° PIANO F.T. 10%
VERDE PRIVATO O COMUNE 5%
RISCALDAMENTO ASSENTE -20%

* L’ALLOGGIO NUOVO O COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DA NON PIU’ DI 10 ANNI

(dalla data dell’abitabilità o dalla data della DIA in caso di interventi straordinari) VA AL MASSIMO DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE SENZA ULTERIORE APPLICAZIONE DEI PARAMETRI RETTIFICATIVI

·        per COMPLETA RISTRUTTURAZIONE si intende sostituzione o rifacimento di almeno: pavimenti – rivestimenti – infissi ed impianti tecnologici (purché il proprietario sia in possesso della DIA – dichiarazione di inizio attività)

·        ALLOGGIO COMPLETAMENTE ARREDATO (tutti i locali arredati provvisti delle suppellettili essenziali): canone parametrato maggiorato del 30%

ALLOGGIO PARZIALMENTE ARREDATO (almeno cucina e camera da letto arredate): canone parametrato maggiorato del 15%

 

Allegato 2

AREE E VALORI DEL CANONE

Espressi in lire/mq al mese

 

MINIMO

MASSIMO FASCIA DI OSCILLAZIONE
      Differenza fra minimo e massimo

VIA ROMA

L. 4.300

L. 6.850

2550

PIAZZA GALIMBERTI

L. 4.850

L. 7.700

2850

MICROZONA 2 + RESTO MICROZONA 1

L. 3.600

L. 5.700

2100

PIAZZA EUROPA E CORSO NIZZA

L. 5.500

L. 8.750

3250

CORSO DANTE E CORSO GIOLITTI

L. 5.400

L. 8.550

3150

MICROZONA 4

L. 6.650

L. 8.950

3300

MICROZONE 7 E 9 (San Rocco castagnaretta)

L. 4.750

L. 7.500

2750

MICROZONE 5 E 6 + RESTO MICROZONA 3

L. 4.800

L. 7.600

2000

MICROZONA 8

L. 4.400

L. 6.950

2550

MADONNA DELL’OLMO – BORGO SAN GIUSEPPE

L. 4.200

L. 6.650

2450

ALTRE FRAZIONI + ZONA AGRICOLA

L. 4.000

L. 6.300

2300

 

ACCORDO TERRITORIALE

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431

E del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999

Fra le seguenti organizzazioni:

A.S.P.P.I. in persona del Presidente Rag. Teresio LAMBERTI

CONFEDILIZIA – A.P.E. – in persona del Presidente Avv. GianMaria DALMASSO

U.P.P.I. – in persona del Presidente Rag. Vincenzo VALENZA

e

SICET in persona del Segretario Rinaldo OLOCCO

SUNIA in persona del Segretario Simonetta BAUSANO

UNIATin persona del Segretario PierCarlo MALVOLTI

Constata la rituale convocazione da parte del Comune di Cuneo di tutte le Associazioni, organizzazioni ed enti operativi sul territorio;

accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali, esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 5/3/99.

Di conviene e stipula quanto segue:

CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 DM 5/3/99)

CIRCA LE AREE:

Aventi caratteristiche omogenee per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, tipi edilizi, come meglio delimitate in elaborato cartografico che si allega come parte integrante del presente (allegato 1).

B) CIRCA I VALORI DEL CANONE:

B1) convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia i valori minimi e massimi del canone espressi in  lire mensile per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative che si allegano come parte integrante del presente (allegato 2). Tali valori sono stati determinati fatte le opportune valutazioni in merito:

·        Alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;

·        Ai canoni di locazione in generale esistenti su piazza;

·        Alle agevolazioni fiscali ad oggi specificamente esistenti (a favore del locatore e del conduttore), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendono ricorrere alla contrattazione del “secondo canale”;

B2) convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente: l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta scritta.

B3) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione apri al 5% in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso né inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

C) CIRCA  IL METRO QUADRO UTILE

C1) si ritiene opportuno definire convenzionalmente il concetto di metro quadro utile. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni (con le maggiorazioni già previste dall’art. 13, comma 5, della Legge 392/78 e successive modifiche ed integrazioni) al 50% i metri relativi alle autorimesse singole, al 20% i metri relativi al posto auto in autorimessa di uso comune, al 25% i metri relativi alle cantine, ai balconi e terrazze ed altri accessori, al 15% i metri relativi alla superficie adibita ad orto o cortile esclusivo. Le misurazioni si intendono al netto dei muri perimetrali.

C2) si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto, nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile, ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile difforme in più o in meno del 5% di quelle indicate in contratto,  non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.

D) CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE

D1) convengono di prevedere che le parti contrattuali private non possano stabilire durate contrattuali superiori a quella fissata dalla legge (ex art. 5 Legge 431/98)

E) CIRCA LE RIPARTIZIONI ONERI ACCESSORI

E1) convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, l’applicazione degli accordi stipulati a Cuneo fra le organizzazioni della proprietà ed i Sindacati Inquilini, e le loro successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, sarà comunque applicabile l’art. 9 della L. 392/78.

F) CIRCA IL CONTRATTO-TIPO

F1) convengono di definire il contratto-tipo sulla base del modello allegato (precisamente allegato)

A del DM 05/03/1999.

LA COMMISSIONE CONCILIATIVA STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA

Convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni  controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto,  nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo Territoriale sopra citato, anche a riguardo del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti, - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi – sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo – che svolgerà eventualmente funzioni di presidente – sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell’Autorità Giudiziaria.

In caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

REVISIONE DELL’ACCORDO

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento della Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999, e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della Legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni del mercato locale delle locazioni o quando lo si ritenga necessario.

REVISIONE DEI CANONI

Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale convengono che nel caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al moment o  della firma del presente accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stessi si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI

Le Associazioni firmatarie del presente accordo territoriale potranno sottoscrivere certificazioni di congruità dei contratti di locazione, sia per quanto riguarda la fruizione dell’aliquota ridotta ICI, sia per il visto di conformità dei CAF relativamente agli sgravi fiscali IRPEF previsti dalla legge 431/98.

Si allegano, come parti integrante del presente accordo territoriale:

  1. contratto-tipo
  2. contratto-tipo per usi transitori
  3. contratto-tipo per studenti universitari

Cuneo 30 settembre 1999

Per l’ASPPI
Per la CONFEDILIZIA
Per l’UPPI
Per il SICET
Per il SUNIA
Per l’UNIAT

 

CONTRATTI AGEVOLATI

PER SODDISFARE ESIGENZE ABITATIVE

DI STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 comma 2 e 3, L. 431/98)

premesso

che

·        nei Comuni sede di Università o di corsi universitari distaccati, nonché nei Comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti-tipo per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari fuori sede e che tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto)

A)  CIRCA IL CONTRATTO-TIPO

A-1) convengono (con riserva di sottoporre all’eventuale esame delle Aziende per il diritto allo studio, le Associazioni degli studenti, nonché le Cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore, se richiesto dal Comune di Cuneo) di definire il contratto-tipo sulla base del del modello allegato (precisamente allegato C) al DM 05/03/99, e comunque sulla base degli elementi e condizioni egualmente previsti dal detto DM. Si allega il contratto-tipo al presente (allegato C).

Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi ed i riferimenti relativi alla iscrizione al corso universitario del conduttore.

B)  CIRCA LE AREE

B-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo 1, come da allegati 1 e 2.

C)  CIRCA I VALORI DEL CANONE

C-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 2) con i valori minimi e massimi previsti per ogni area.

C-2) convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli in lire al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza. I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5%, in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere né inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

Il valore ottenuto sarà aumentato del 15% qualora l’immobile abbia i mobili e le suppellettili essenziali almeno in cucina e in camera da letto, e del 30% qualora l’immobile sia completamente arredato.

D) CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

D-1) richiamano in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori l’applicazione dell’art. 9 della legge 392/78 e degli accordi stipulati a Cuneo fra le Associazioni della Proprietà ed i Sindacati Inquilini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

E)  CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

E-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1

Cuneo, 30 settembre 1999

Per l’ASPPI
Per la CONFEDILIZIA-APE
Per UPPI
Per il SICET
Per il SUNIA
Per l’UNIAT

 

CONTRATTI AGEVOLATI

PER GLI USI TRANSITORI ABITATIVI

(Art. 5 comma 1, L. 431/98 e art. 2 DM 5/3/99)

premesso

che la Legge 431/98 prevede

- che i contratti di locazione abitativi di natura transitoria abbiano durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

·        Che tali contratti stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori da individuarsi nella contrattazione territoriale fra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.

A) CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DA INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE

A-1) individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le particolari, esigenze come da seguente elenco delle varie fattispecie:

A-2) quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile per:

A-3) quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi di:

A-4) convengono che il contratto-tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individua l’esigenza transitoria del locatore e del conduttore, i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto; qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto-tipo dovrà prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’art. 2, comma 1, della L. 9 /12/98 n. 431 ovvero in caso di mancato utilizzo dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a trentasei mensilità.

A-5) si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere comprova con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto

B) CIRCA IL CONTRATTO-TIPO

B-1) convengono di definire il contratto-tipo sulla base del modello allegato (precisamente allegato B) al DM 05/03/99, e comunque sulla base degli elementi e condizioni egualmete previsti dal detto DM. Si allega il contratto-tipo al presente accordo (allegato B)

Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alla normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675

C) CIRCA LE AREE

C-1) si richiamano integralmente le aree del capitolo 1, come da allegati 1 e2

D) CIRCA I VALORI DEL CANONE

D-1) si richiama integralmente quanto previsto al capitolo 1 (allegato 2) con i valori minimi e massimi previsti per ogni area.

D-2) convengono di determinare detti valori mini mi e massimi del canone, esprimendoli in lire al mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e più utili criteri negli usi locali su piazza.

I suddetti valori minimi potranno essere variati utilizzando i parametri rettificativi (allegato 3), ed il canone così ottenuto potrà subire una oscillazione ulteriore in aumento o in diminuzione pari al 5% in considerazione di particolari elementi caratteristici dell’alloggio da valutarsi fra le parti.

Il canone risultante non potrà essere in ogni caso essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo della fascia di oscillazione.

Il valore ottenuto sarà aumentato del 15% qual'ora l’immobile abbia i mobili e le suppellettili essenziali almeno in cucina e i n camera da letto, e del 30% qualora l’immobile sia completamente arredato.

E)  CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

E-1) richiamano in materia di riparazioni ordinarie ed oneri accessori l’applicazione dell’art. 9 della L. 392/78 e degli accordi stipulati a Cuneo fra le Associazioni della Proprietà ed i Sindacati Inquilini e loro successive modificazioni ed integrazioni.

F) CIRCA IL METRO QUADRO UTILE

F-1) si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo 1.

Cuneo 30 settembre 1999

 

COMUNE DI CUNEO

SETTORE TRIBUTI

Allegato 7

COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA

Oggetto: Accordi Territoriali relativi ai contratti di locazione agevolati ai sensi della Legge n. 431/98. Impegni dell’Amministrazione civica
In relazione agli incontri avuti con le rispettive rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari in cui si è preso atto della bozza degli accordi territoriali al fine della stipulazione dei contratti di locazione agevolati volti al contenimento della tensione abitativa nelle città assicurando un equo costo di locazione per i ceti medio-bassi, troppo “ricchi” per ottenere un alloggio di edilizia pubblica, ma allo stesso tempo troppo “poveri” per i prezzi del libero mercato;
Visto che per agevolare l’utilizzo di detto strumento la legge 431/98 dispone incentivi fiscali a favore dei proprietari di case, prevedendo altresì che l’Amministrazione Comunale possa prevedere in detti casi un’aliquota ICI agevolata per quegli immobili interessati dall’istituto fino al 2 per mille;
Viste le richieste provenienti da parte di tutte le rappresentanze sindacali rivolte all’Amministrazione di provvedere alla determinazione dell’aliquota ICI per l’anno 2000 pari al minimo assoluto previsto dalla legge citata;
Ritenuto che detto strumento in mano al Comune può permettere l’effettiva operatività di detti accordi contribuendo a eliminare fenomeni dannosi per la cittadinanza che sempre più spesso di trova costretta a trasferirsi nei centri limitrofi dove i costi per le abitazioni sono notevolmente inferiori pur continuando a fruire dei servizi del Comune capoluogo;
Considerato che tuttavia la fissazione dell’aliquota deve necessariamente essere adottata compatibilmente con gli equilibri di bilancio dell’Amministrazione e che pertanto una corretta valutazione potrà essere data solo in sede di stesura del citato strumento finanziario;
Che ciononostante si reputa opportuno dare il segnale richiesto alle rappresentanze sindacali intervenute al fine di permettere il varo di questo utile strumento di contrattazione delle locazioni ad usi abitativi;
Che, sentito il funzionario responsabile ICI Ezio ACTIS ALESINA, fin d’ora è possibile individuare in linea di massima un’aliquota ICI per gli immobili concessi in locazione secondo gli accordi territoriali ridotta del 50% o più rispetto l’attuale, definibile con precisione solo una volta appurato il fabbisogno finanziario necessario agli equilibri di bilancio,

SI CHIEDE ALLA ON.LE GIUNTA

Di esprimere il proprio parere ed impegno circa la proposta summenzionata, restando intesi che detto impegno dovrà comunque essere confermato in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’organo competente alla decisione.

 

Allegato 4

DOMANDA DI  CONCILIAZIONE

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti attraverso la propria Associazione.

L’istanza deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni che l’anno indotta, le domande delle parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l’Associazione di cui dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la commissione di conciliazione.

L’istanza dovrà essere spedita tramite raccomandata R R all’altra parte. Quest’ultima, qualora sia possibile ad accettare il tentativo di conciliazione dovrà far conoscere all’altra parte entro 10 giorni l’Associazione da cui intende farsi rappresentare. La prima riunione della commissione di conciliazione sarà convocata entro i dieci giorni successivi e le parti decideranno la sede che sarà, di norma, alterrnativamente presso le sedi delle associazioni di proprietà e dell’inquilinato firmatarie il presente accordo territoriale.

I rappresentanti delle Associazioni incaricati si riuniranno il giorno stabilito alla presenza delle parti. Esaminato il contenzioso, aggiorneranno, se del caso, la seduta per l’esame di eventuali perizie e per le conclusioni.

Se il tentativo di conciliazione ha buon esito viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti che ha natura di scrittura privata. Del verbale di conciliazione è fornita copia alle parti.

 

Allegato 3

PARAMETRI RETTIFICATIVI

DA APPLICARSI PERCENTUALMENTE AL VALORE

DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE

AUTORIMESSA 15%
POSTO AUTO 10%
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 10%
RISCALDAMENTO AUTONOMO – ulteriore 15%
SERVIZIO INTERNO COMPLETO DI LAVANDINO
WC BAGNO O DOCCIA
5%
DOPPI SERVIZI - ulteriori 10%
DOPPI VETRI 5%
ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS 5%
CANTINA 10%
SOLAIO 5%
ASCENSORE DAL 2° PIANO F.T. 10%
VERDE PRIVATO O COMUNE 5%
RISCALDAMENTO ASSENTE -20%

* L’ALLOGGIO NUOVO O COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO ALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DA NON PIU’ DI 10 ANNI

(dalla data dell’abitabilità o dalla data della DIA in caso di interventi straordinari) VA AL MASSIMO DELLA FASCIA DI OSCILLAZIONE SENZA ULTERIORE APPLICAZIONE DEI PARAMETRI RETTIFICATIVI

ALLOGGIO PARZIALMENTE ARREDATO (almeno cucina e camera da letto arredate): canone parametrato maggiorato del 15%

 

Allegato 2

AREE E VALORI DEL CANONE

Espressi in lire/mq al mese

  MINIMO MASSIMO FASCIA DI OSCILLAZIONE
Differenza fra minimo e massimo
VIA ROMA L. 4.300 L. 6.850 2550
PIAZZA GALIMBERTI L. 4.850 L. 7.700 2850
MICROZONA 2 + RESTO MICROZONA 1 L. 3.600 L. 5.700 2100
PIAZZA EUROPA E CORSO NIZZA L. 5.500 L. 8.750 3250
CORSO DANTE E CORSO GIOLITTI L. 5.400 L. 8.550 3150
MICROZONA 4 L. 6.650 L. 8.950 3300
MICROZONE 7 E 9 (San Rocco castagnaretta) L. 4.750 L. 7.500 2750
MICROZONE 5 E 6 + RESTO MICROZONA 3 L. 4.800 L. 7.600 2000
MICROZONA 8 L. 4.400 L. 6.950 2550
MADONNA DELL’OLMO – BORGO SAN GIUSEPPE L. 4.200 L. 6.650 2450
ALTRE FRAZIONI + ZONA AGRICOLA L. 4.000 L. 6.300 2300