ACCORDO PER LA CITTÀ DI BELLUNO

 

ACCORDO TERRITORIALE

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431,

E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999

 

Fra le seguenti organizzazioni:

Confedilizia - Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Belluno in persona del Presidente pro-tempore Diego Triches,

S.U.N.I.A. in persona del Delegato provinciale signor Mario Basichetto,

S.I.C.E.T. in persona del Delegato provinciale signor dr.Francesco Masini,

U.N.I.A.T. in persona del Delegato provinciale signor dr.Renzo Bristot,

 

 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue:

1) CONTRATTI AGEVOLATI

(art.2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.1999)

L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del comune di Belluno.

Il territorio del comune di Belluno, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l’estensione delle zone urbanizzate nella realtà locale, nonchè la zonizzazione eseguita a suo tempo dal Comune per la determinazione dell’ "equo canone", viene suddiviso in cinque zone omogenee: Centro Storico, da Periferia a Centro Storico (semiperiferia), Periferia, Zona Agricola e Zona del Nevegal corrispondenti a tutto il territorio soggetto all’amministrazione del Comune di Belluno (vedi allegato 1).

Per il Comune interessato e quindi per le cinque zone omogenee determinate sulla base della ripartizione a suo tempo effettuata dal Comune ai sensi della legge 392/78, vengono individuate tre fasce di oscillazione dei canoni di locazione, definite:

  1. per la zona Centro Storico da un massimo di annue L. 120.000 per metro quadrato di superficie convenzionale ad un minimo di annue L. 60.000 per metro quadrato di superficie convenzionale;
  • per la zona da Periferia a Centro Storico (semiperiferia) da un massimo di annue L. 108.000 per metro quadrato di superficie convenzionale ad un minimo di annue L. 50.000 per metro quadrato di superficie convenzionale;
  • per la zona Periferia da un massimo di annue L. 96.000 per metro quadrato di superficie convenzionale ad un minimo di annue L. 45.000 per metro quadrato di superficie convenzionale;
  • per la zona Agricola da un massimo di annue L. 84.000 per metro quadrato di superficie convenzionale ad un minimo di annue L. 40.000 per metro quadrato di superficie convenzionale;
  • per la zona Nevegal da un massimo di annue L. 108.000 per metro quadrato di superficie convenzionale ad un minimo di annue L. 50.000 per metro quadrato di superficie convenzionale;
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    La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

    1. l’intera superficie dell’unità immobiliare;
  • il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
  • il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
  • il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
  • il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
  • il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
  • E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

    Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

    L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

    Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:

    1. 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
  • 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
  • 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
  • I metri quadrati utili dell’unità immobiliare sono calcolati sulla base della superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

    Vengono individuati inoltre i parametri caratteristici dell’alloggio destinato alla locazione:

    1. presenza di impianto di riscaldamento;
  • unità immobiliare in edificio dotato di ascensore (oltre il 3° piano);
  • presenza di porta blindata o impianto antifurto;
  • presenza di doppi servizi;
  • presenza di terrazzo;
  • presenza di doppi vetri o vetrocamera;
  • presenza di cantina;
  • presenza di soffitta;
  • presenza area di verde e/o cortile comune;
  • presenza di verde ad uso esclusivo;
  • presenza di parcheggio comune;
  • presenza di posto macchina in autorimessa comune;
  • presenza di autorimessa ad uso esclusivo;
  • 14.fabbricato in edificio fino ad un massimo di sei unità immobiliari;

    All’interno di ogni area avendo già fissato il canone massimo e minimo a metro quadrato/anno vengono determinate tre subfasce:

    Centro Storico: da L. 120.000 mq./anno a L. 100.000 mq./anno;

    da L. 100.000 mq./anno a L. 80.000 mq./anno;

    da L. 80.000 mq./anno a L. 60.000 mq./anno.

     

     

     

     

     

    Semiperiferia: da L. 108.000 mq./anno a L. 90.000 mq./anno;

    da L. 90.000 mq./anno a L. 70.000 mq./anno;

    da L. 70.000 mq./anno a L. 50.000 mq./anno.

    Periferia: da L. 96.000 mq./anno a L. 85.000 mq./anno;

    da L. 85.000 mq./anno a L. 70.000 mq./anno;

    da L. 70.000 mq./anno a L. 45.000 mq./anno.

    Agricola: da L. 84.000 mq./anno a L. 75.000 mq./anno;

    da L. 75.000 mq./anno a L. 60.000 mq./anno;

    da L. 60.000 mq./anno a L. 40.000 mq./anno.

    Zona Nevegal: da L. 108.000 mq./anno a L. 90.000 mq./anno;

    da L. 90.000 mq./anno a L. 70.000 mq./anno;

    da L. 70.000 mq./anno a L. 50.000 mq./anno.

     

    Sulla base dei parametri caratteristici dell’alloggio, determinato lo scenario complessivo dei 14 elementi sopra elencati, viene concordato che con almeno 8 elementi presenti si ricadrà nella prima fascia, con almeno 5 elementi presenti si cadrà nella seconda fascia, altrimenti si ricadrà nella terza fascia.

    Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato A), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa Stragiudiziale facoltativa nonchè - come col presente Accordo formalmente si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75 per cento della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato B).

    Le parti concorderanno poi il relativo canone tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del d.m. 5 marzo 1999 e, in particolare, dello stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile, nonchè del grado di accessibilità ai pubblici servizi (trasporti, posta, banca, ecc.).

    Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del dieci per cento per ogni ulteriore anno di durata concordato oltre il minimo di legge, a valere per l’intera durata contrattuale.

    Per gli immobili di cui all’articolo 1 comma 2 lettera a), Legge n. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 30 per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.

    Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

    (Art. 5, comma 1, legge 431/98 e art. 2 D.M. 5.3.1999)

    L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Belluno.

    Ai fini dell’art. 2, comma 4, D.M. 5 marzo 1999, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per le zone corrispondenti all’intero territorio del comune di Belluno.

    Limitatamente agli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), tali fasce di oscillazione subiranno lo stesso aumento e con le stesse modalità di cui ai contratti sub. 1).

    Per i contratti in epigrafe - per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella degli Oneri accessori di cui sub. 1) - vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori.

    Fattispecie di esigenze dei proprietari:

    1. Quanto previsto dalla Legge 431/98 art. 3 comma primo lettere a), b), d) ed e);
  • Qualora il locatore intenda alienare a terzi l’immobile
  • Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
  • Fattispecie di esigenze dei conduttori.

    1. Esigenze di studio, inteso anche come esigenza di frequenza di corsi temporanei di approfondimento, specializzazione o altro.
  • Esigenza di lavoro, inteso anche come attività di formazione ed avviamento professionale anche se non retribuito
  • Esigenze di salute, di famiglia, intesa anche come famiglia di fatto
  • Qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentabile e/o collegata ad un evento certo a data prefissata.
  • Si specifica inoltre che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

    Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato C), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

     

     

     

     

    3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

    (art.5 commi 3 e 2, L431/98 e art.3 D.M. 5.3.1999)

    L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Belluno sede di corsi universitari distaccati e di corsi di diploma universitario.

     

     

     

     

     

     

    Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono definite sulla base delle fasce di oscillazione previste per l’unica zona corrispondente al territorio comunale di Belluno, così come previsto al punto 1 del presente accordo.

    Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a mesi sei, la fascia di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alla zona ove è situato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del dieci per cento per ogni ulteriore semestre di durata concordato, a valere per l’intera durata contrattuale.

    Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L. 431/98. le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del trenta per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente ove ricorresse.

    Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato D) recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa nonchè - come col presente Accordo formalmente si conviene - le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75 per cento della variazione Istat. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella di cui sub. 1).

    Il presente Accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa fra tutte le organizzazioni stipulanti, formare oggetto di revisione allorchè vengano deliberate aliquote Ici specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della L. 431/’98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.

    Il presente Accordo viene sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni in epigrafe indicate e viene depositato unitamente agli allegati presso il Comune di Belluno.

    Belluno, _________________

    Confedilizia - Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Belluno in persona del Presidente pro-tempore Diego Triches

     

    S.U.N.I.A. in persona del delegato provinciale signor Mario Basichetto

     

    S.I.C.E.T. in persona del Delegato Provinciale signor dr.Francesco Masini

     

    U.N.I.A.T. in persona del Delegato Provinciale signor dr.Renzo Bristot