ACCORDO PER LA CITTA' DI VICENZA

 

Accordo territoriale per la locazione

 

Comune di Vicenza

In attuazione della Legge del 9 dicembre 1998 articolo 2, comma 3 e 5, e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999

Ai sensi di quanto disposto dagli art. 2, comma 3 e art.5 della Legge 431/98 ed in attuazione dell’accordo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in data 8 febbraio 1999 e recepito dal Decreto del Ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro delle Finanze del 5 marzo 1999 pubblicato nella G.U. n. 67 del 22 marzo 1999,

le seguenti Organizzazioni Sindacali degli inquilini

S.U.N.I.A nella persona del Segretario Generale Marina Tomasini

S.I.C.E.T nella persona del Segretario Generale Francesco Sanson

U.N.I.A.T nella persona del Segretario Generale Lino Ruaro

C.O.N.I.A.V. nella persona del Presidente Angelino D’Andrea

e le Associazioni della proprietà

CONFEDILIZIA- nella persona del Presidente Dott. Vittor Luigi Braga Rosa

UPPI nella persona del Presidente Avv. Carlo Morseletto

ASPPI nella persona del Presidente Avv. Carlo Cappellari

ANPE nella persona del Presidente Paola Rosada Scalco

UNIONCASA nella persona del Segretario Dott. Paolo Trevisan

stipulano e sottoscrivono il seguente accordo:

CONTRATTI AGEVOLATI

(ART. 2 COMMA 3, l. 431/98 E ART. 1 D.M.05/03/99)

 

1) ZONE Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Vicenza suddiviso nelle zone omogenee di seguito indicate riferite alla tavola (Allegato A)predisposta dall’Ufficio Tecnico del Comune di Vicenza ed individuate come segue:

Zona 1 Centro storico:(ricompreso nella planimetria di zonizzazione con linea di colore verde, inteso come zona all’interno delle mura ed in riferimento al coefficiente 1,30 dello stradario approvato in data 30/10/1978 dal Comune di Vicenza): fogli nn. 1,2,3,4,5,6,7.

Zona 2 Intermedio a): (ricompreso nella planimetria di zonizzazione tra la linea rosa e la linea verde)(S.Marco, S.Bortolo, sino a Viale D’Alviano ) foglio n.73* (Viale Trento, Viale Mazzini, Viale Milano, S. Felice sino a Cavalcavia Ferreto de Ferreti, zona Stazione) figli nn. 64* e 46; (Monte Berico, Porta Monte, Santa Caterina, S. Silvestro, Viale Margherita) fogli nn. 33 e 34; (zona Stadio, Porta Padova, Borgo Casale sino all’incrocio con Cavalcavia e Via Quadri) foglio n. 8*; (S.Lucia, zona Seminario, Borgo Scroffa sino inizio di viale Trieste) foglio n.81*.

Zona 3 Intermedio b): ricompresa tra la linea rosa ed azzurra anche se tratteggiata:(Laghetto oltre Viale D’Alviano) fogli nn. 71* e 72*;(Viale Trento, S.Bertilla, Cattane Viale del Sole come da stradario)foglio 73*;(S. Lazzaro) foglio n. 45;(Ferrovieri sino inizio di Viale S.Agostino)foglio n. 48;(Riviera Berica sino alla Rotonda individuata come da stradario) foglio n.49*; (Via Quadri sino a Ferrovia) fogli nn. 35,36,39 e 40*; (Viale Trieste sino alla fine ed inizio Via Anconetta)foglio n.82*; fogli n. 77*; (S. Pio X sino a zona Stanga esclusa) n.78* e n.9,mappale n.9.

Zona 4 Periferia (S.Agostino, Villaggio del sole verso il Biron, Campedello e Riviera Berica dopo Rotonda, Stanga, Ca’ Balbi, Bertesina, Anconetta ,Saviabona, Marosticana dopo fine quartiere Laghi, e tutte le zone esterne di confine identificate dai seguenti fogli: nn.49* Sant’Agostino, 38 e 54; nn. 50,51,52 e 53 Zona Industriale; parte S. Lazzaro fogli nn. 43, 44, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 70, 71 e 72 come da stradario;69,66,65,74,77*,78*,75,76,80,79,83,84,85,10,86,87,11,12,13,14,15,16,37,20,17,18,41*,42,22,19,30,27,24,25,40*,31,28,26,29,32.

Per gli immobili siti nelle linee di confine e nei fogli contrassegnati con asterisco, dove sia dubbia la zona di competenza e nei casi sopra individuati si fa riferimento allo Stradario approvato dal Comune di Vicenza con delibera n. 163 del 30/10/1968 compresa nell’allegato A, correlando i seguenti coefficienti alle corrispondenti zone così come segue: 1,30 Centro Storico — 1,20 Intermedio A — 1,00 Intermedio B — 0,85 Periferia.

2) FASCE I valori di oscillazione per ogni zona omogenea di cui al punto 1) all’interno dei quali dovranno collocarsi i canoni di locazione sono quelli concordati dalle Organizzazioni Sindacali ed indicati nella tabella 1 riportata

nell’allegato B

3)SUB FASCE Per la definizione, ai sensi dell’art.1, comma 4, del succitato Decreto Ministeriale del 5 marzo 1999, del canone effettivo collocato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione, per ognuna delle quattro zone indicate al punto 1) del presente Accordo Territoriale, sono state individuate tre sub-fasce di oscillazione dei valori dei canoni di locazione indicate nella tabella 2 riportata nell’allegato B.

 

4)PARAMETRI Per l’inserimento dell’unità abitativa nelle sub fasce, dovrà essere utilizzato lo schema di parametrazione che individua gli elementi caratterizzanti propri dell’alloggio riportato nella tabella 3 dell’allegato B.

 

5)ALLOGGI DEGRADATI Le abitazioni che presentino almeno due o più situazioni di seguito indicate sono considerate degradate:

  1. Assenza impianto di riscaldamento
  2. Assenza bagni o servizi all’interno dell’abitazione.
  3. Presenza di muffe infiltrazioni umidità permanente per una superficie uguale o superiore a due terzi.

In tal caso la suddetta abitazione non potrà rientrare tra gli alloggi da locare con contratto a canone agevolato.

 

6)SUPERFICIE LOCATIVA Il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elementi contenuti nei precedenti articoli dovrà essere applicato alla superficie convenzionale locativa dell’alloggio calcolata ai sensi dell’art. 13 L. 392/78.

 

7)Si concorda che per gli alloggi di superficie convenzionale inferiore a 50 mq. il canone dovrà essere aumentato del 10% e che per gli alloggi di metratura convenzionale superiori a 100 mq. il canone dovrà essere diminuito del 10%.

 

8)Per gli alloggi completamente arredati con mobilio completo dotato degli elettrodomestici necessari e funzionanti il canone concordato potrà essere aumentato del 10 al 15% a seconda della qualità dell’arredo.

 

9)DURATA I contratti di locazione a canone concertato di cui all’art.2 comma 3 e 4 della Legge 431/98 avranno durata minima di tre anni e si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta ed in ogni caso secondo quanto disposto dall’art.2 comma 3 e 5 della Legge 431/98.

 

10)CONTRATTO TIPO I contratti di locazione individuali di cui al 3 comma dell’art.2 della L. 431/98 dovranno essere stipulati utilizzando il contratto tipo riportato nella G.U. n. 67 del 22 marzo 1999 allegato A. D.M. del 08/03/1999 comprensivo delle modifiche concordate e sottoscritte come da allegato C.

Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare viene determinato dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi così come previsto ai punti 1), 2), 3), 4), 6), 7)e 8) del presente accordo e contenuti nell’allegato B, Tabelle 1, 2 e 3.

11)SPESE CONDOMINIALI In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla tabella 4 contenuta nell’allegato D che individua uno schema di ripartizione degli stessi concordato tra le OO.SS. degli inquilini e le Associazioni della proprietà che sottoscrivono il presente accordo e precisando che con manutenzione ordinaria a carico dei conduttori si intendono gli interventi definiti dal Codice Civile a carico del conduttore.

Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli artt. 9 e 10 della Legge 392/78.

 

12) COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Per le controversie individuali le parti potranno adire alla Commissione di Conciliazione stragiudiziale prevista come segue:

ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi — sulla base delle designazioni — rispettivamente del locatore e del conduttore e, quanto un terzo — che svolgerà eventualmente funzioni di presidente — sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.

 

13)CONTRATTI TRANSITORI

I contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria dovranno essere stipulati sulla base del contratto tipo riportato nella G.U. n. 67 del 22/03/1999 allegato B D.M. del 05/03/1999 comprensivo delle modifiche concordate e sottoscritte come da allegato E.

I contratti di natura transitoria potranno essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti contraenti sussista una delle seguenti fattispecie:

Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di:

Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

 

16) Accordi integrativi con enti previdenziali e studenti universitari

Le parti danno atto che dal presente accordo sono escluse le fattispecie

previste dall’art.1 comma 5 e 6 e dall’art.3 del Decreto Ministeriale del 5 marzo 1999 per i quali sono previsti accordi specifici integrativi che verranno sottoscritti a parte sulla base anche degli accordi stipulati a livello nazionale entro il 31 ottobre 1999.

 

17) Durata dell’accordo Il presente Accordo Territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune di Vicenza e si intenderà prorogato sino a nuovo accordo.

Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora siano modificate le normative fiscali previste all’art.8 della Legge 431/98 o qualora il Comune di Vicenza ritenga di applicare aliquote Ici diverse da quelle previste per i locatori che intendano locare

gli alloggi di proprietà ai sensi dell’art.2 comma 3 L.431/98.

Il presente accordo territoriale in copia originale sottoscritta da tutte le Organizzazioni firmatarie e comprensivo di tutti gli allegati verrà depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Vicenza.

Il presente Accordo Territoriale è sottoscritto in data 06/08/99 dalle Organizzazioni Sindacali di seguito elencate e comprende gli Allegati A,B (Tabelle 1,2,3), C, D (Tabella 4) e E.

 

ASSOCIAZIONI DELLA PROPRIETA’ O.O.S.S. DEGLI INQUILINI

CONFEDILIZIA SUNIA

UPPI SICET

ANPE UNIAT

ASPPI CONIAV

UNIONCASA

VICENZA,

 

ALLEGATO B

 

Tabella 1

FASCE DI OSCILLAZIONE CANONI

Valori al mq/mese

 
ZONE

Centro

Intermedio a)

Intermedio b)

Periferia

MINIMO

Lit. 7.000=

Lit. 5.000=

Lit. 4.500=

Lit. 4.000=

MASSIMO

Lit. 11.000=

Lit. 9.000=

Lit. 8.000=

Lit. 7.000=

 

Tabella 2

SUB-FASCE

Valori al mq./mese

ZONE

Centro Intermedio a Intermedio b Periferia

Fasce

7.000/11.000 5.000/9.000 4.500/8.000 4.000/7.000

Sub-fasce

Inferiore 7.000/ 8.000 5.000/6.000 4.500/5.500 4.000/5.000

Media 8.000/10.000 6.000/8.000 5.500/7.000 5.000/6.000

Superiore 10.000/11.000 8.000/9.000 7.000/8.000 6.000/7.000

 

Tabella 3 Schema di Parametrazione

 

PARAMETRI DI RIFERIMENTO

ELEMENTI CARATTERIZZANTI CLASSIFICAZIONE

1. Tipologia edilizia

 

[] Casa singola, bifamiliare o a schiera o condominio di pregio con o senza portierato

Superiore []
[] Unità su stabile fino a 8 alloggi Medio []
[] Unità su stabile con più di 8 alloggi Inferiore []

2. Tipologia catastale

 
[] A/1 A/7 A/2 classi da 6 a 3 Superiore []
[] A/2 classi 2,1 e A/3 Medio []
[] A/4 in poi Inferiore []
3. Anno di edificazione o integrale ristrutturazione o completo

restauro o manutenzione straordinaria che interessi l’intera unità abitativa paragonabile ad un completo restauro

 
[] Da o a 15 anni Superiore []
[] Da 15 a 30 anni Medio []
[] Oltre a 30 anni Inferiore []

4. Accessori in dotazione

[] Posto auto coperto( oltre a quello inserito in metratura convenzionale)

[] Posto auto scoperto (oltre a quello inserito in

metratura convenzionale)

[] Box garage interno (oltre a quello inserito in

metratura convenzionale)

[] Posto auto interno*

[] Giardino esclusivo*

[] Doppi servizi

[] Soffitta, cantina, terrazza

[] Giardino o scoperto uso comune

 

N.B. Questo elemento appartiene alla classe di livello:

SUPERIORE quando l’unità presenta almeno QUATTRO accessori Superiore []

MEDIO quando l’unità presenta almeno TRE accessori Medio []

INFERIORE quando l’unità presenta almeno DUE accessori Inferiore []

Gli accessori segnati con l’asterisco (*) non vanno considerati per le unità in casa singola o bifamiliare.

 

Dotazione di servizi tecnici

[] Impianto di riscaldamento autonomo

[] Impianto di raffrescamento o condizionamento

[] Ascensore

[] Parco giochi o verde attrezzato

[] Sistema di allarme antifurto

[] Sistemi alternativi di alimentazione energetica

 

N.B. Questo elemento appartiene alla classe di livello:

SUPERIORE quando l’unità presenta almeno TRE dotazioni Superiore []

MEDIO quando l’unità presenta almeno UNA dotazione Medio []

INFERIORE quando l’unità non ne presenta nessuna Inferiore []

 

SCHEMA RIEPILOGATIVO CLASSIFICAZIONI

Inferiore Medio Superiore

  1. TIPOLOGIA EDILIZIA [] [] []
  2. TIPOLOGIA CATASTALE [] [] []
  3. VETUSTA’ [] [] []
  4. ACCESSORI IN DOTAZIONE [] [] []
  5. DOTAZIONE SERVIZI TECNICI [] [] []

CLASSIFICAZIONE GLOBALE [] [] []

 

Rientrano nella sub-fascia superiore gli alloggi che presentano tre o più elementi di livello superiore.

Rientrano nella sub-fascia media gli alloggi che presentano da due a quattro elementi di livello medio.

Rientrano nella sub-fascia inferiore gli alloggi che presentano tre o più elementi di livello inferiore.

 

PROTOCOLLO DI INTESA

In riferimento all’accordo territoriale sottoscritto in data 05/08/99 in attuazione della Legge del 9 dicembre 1998 articolo 2, comma 3 e 5, e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999, le seguenti Organizzazioni Sindacali degli inquilini:

S.U.N.I.A nella persona del Segretario Generale Marina Tomasini

S.I.C.E.T nella persona del Segretario Generale Francesco Sanson

U.N.I.A.T nella persona del Segretario Generale Lino Ruaro

C.O.N.I.A.V. nella persona del Presidente Angelino D’Andrea

e le Associazioni della proprietà :

CONFEDILIZIA- nella persona del Presidente Dott. Vittor Luigi Braga Rosa

UPPI nella persona del Presidente Avv. Carlo Morseletto

ASPPI nella persona del Presidente Avv. Carlo Cappellari

ANPE nella persona del Presidente Dott. Paola Rosada Scalco

UNIONCASA nella persona del Segretario Dott. Paolo Trevisan

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi complessivi che la nuova legge sulle locazioni L.431/98 ha individuato e dei ruoli e compiti attribuiti alle Organizzazioni Sindacali ed Associazioni di rappresentanza delle parti sociali, auspicano l’impegno delle Amministrazioni locali ad istituire un

"OSSERVATORIO CASA"

presso l’Assessorato competente del Comune il cui Comitato di indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle Organizzazioni degli inquilini e della proprietà.

L’attività dell’Osservatorio locale dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti funzioni: raccolta degli Accordi locali anche per divulgazione; banca dati sul sistema abitativo; flussi d’offerta e domanda di abitazioni; ricognizione ed organizzazione delle conoscenze sulla condizione abitativa nel territorio; monitoraggio e banca dati dei prezzi sul versante concertato.

In conseguenza di ciò le Organizzazioni firmatarie del presente accordo auspicano che il Comune preveda il deposito di una copia dei contratti individuati stipulati ai sensi degli art. 2 comma 3, art. 5, legge 09/12/98 sulla base del contratto tipo contenuto nell’Accordo Territoriale sottoscritto in data 05 agosto 1999, sulla base della delibera comunale con la previsione d’istituire "l’Agenzia Comunale sulla casa".

E’ prevista l’istituzione di una Commissione di Congruità per la quale le parti si impegnano a definirne la costituzione ed il regolamento entro il 31 dicembre 1999. La Commissione è composta dalle parti firmatarie.

CONFEDILIZIA Associazione della Proprietà Edilizia sottoscrive esprimendo il completo dissenso sull’istituzione della commissione di Congruità.

CONFEDILIZIA

UPPI SUNIA

ANPE SICET

ASPPI UNIAT

UNIONCASA CONIA

 

Vicenza, 06 agosto 1999