ACCORDO PER LA CITTÀ DI TORINO
Fra le seguenti organizzazioni:
Confedilizia – APE –Torino in persona del Presidente provinciale avv.
Erasmo Besostri
UPPI in persona del Presidente Provinciale avv. Piera Bessi
UNIONCASA in persona del Presidente Vito Buttafuoco
CONFAPPI in persona del Presidente geom. Antonio Maria Dattilo
ASPPI in persona del Presidente Salvatore Mammoliti
APPC in persona del Presidente geom. Silvio D’Aloisio
ANPC per il Presidente Marco Tamburelli il delegato avv. Giorgio Martorelli
ANPE (FERPROPRIETA’) in persona del Presidente Provinciale avv. M. Rosaria
Ferrara
e
SICET in persona del Segretario Generale Giovanni Baratta
SUNIA in persona del Segretario Generale Andrea Parvopasso
UNIAT in persona del Segretario Generale Flavio Lughezzani
ASIA in persona del Segretario Generale Nespoli Gabriella
ANIAT – CONIA in persona del Presidente Provinciale geom. Mario Rubini
e con l’intervento – per la parte relativa ai contratti di locazione di
natura transitoria afferenti agli studenti universitari – anche delle seguenti organizzazioni:
Ente Regionale per il diritto allo studio universitario, via Madama Cristina,
83 Torino
Associazione Fuori sede, nella persona di Federico Laface, via S. Ottavio,
20 Torino-
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe
è costituito dai territori amministrativi del Comune di Torino
Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Torino di tutte le Associazioni,
organizzazioni ed enti operativi sul Territorio;
Accertate le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali;
Esaminate ed acquisite le indicazioni di cui al DM 5/3/1999,
si conviene e stipula quanto infra.
CONTRATTI AGEVOLATI (ART. 2, COMMA 3, L. 431/98 E ART. 1D.M. 5.3.’99)
- CIRCA LE AREE:
- A-1)
- Si Individuano le seguenti aree:
- area 1 Centro
- area 2 Semicentro
- area 3 Periferia (Corona)
- area 4 Collinare
aventi caratteristiche omogenee (per valori di mercato; dotazioni infrastrutturali;
trasporti pubblici; verde pubblico; servizi scolastici e sanitari, attrezzature
commerciali eccetera; tipi edilizi, come meglio e delimitate in elaborato
cartografico a colori che si allega come parte integrante del presente (allegato
1).
- A-2
- all’interno delle suddette aree omogenee si ravvisa la necessità e l’opportunità
di evidenziare zone di particolare pregio o degrado;
- nell’area 1 Centro sono di pregio le microzone: 1.1p; 2.1p;
3.1p; 4.1p;5.1p; 6.1p; sono di degrado le microzone: 1.1d;
- nell’area 2 Semicentro sono di pregio le microzone: 1.2p; 2.2p;
3.2p;
- nell’area 3 Periferia sono di degrado le microzone: 1.3d;
- nel’area 4 Collinare sono di pregio le microzone: 1.4p; 2.4p.
- CIRCA I VALORI DEL CANONE:
- B-1)
- convengono di determinare (con riferimento agli stessi criteri di individuazione
delle aree omogenee) per ognuna delle suddette aree come individuate in cartografia
allegato 2, i valori minimi e massimi del canone, espressi in lire mensili
per ogni metro quadro utile, come da tabelle riepilogative ( con relative
sub-fasce per ogni area ) che si allegano come parte integrante al presente.
Tali valori sono stati determinati, anche fatte –per quanto occorrere possa-
le opportune valutazioni in merito:
- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze
tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità, su piazza,
dei valori locativi;
- alle agevolazioni fiscali, come ad oggi specificamente esistenti (
a favore del locatore e del conduttore, ciascuno per quanto di sua competenza
), introdotte da tale normativa per le parti contrattuali private che intendano
ricorrere alla contrattazione del "secondo canale" ( previsto all’art.
2, comma 3 legge 431\98 );
- al fatto che pare opportuno, nello spirito della riforma, individuare
per ogni area le relative sub-fasce di oscillazione dei valori individuando
elementi oggettivi di riferimento.
- B-2
- convengono che il canone di locazione, come definito dalle parti private
contrattuali ai sensi del presente accordo, venga aggiornato ogni anno in
misura pari al 75 % della variazione accertata dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell’anno
precedente; l’aggiornamento decorrerà a seguito di richiesta con lettera raccomandata.
- B-3
- convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli
in lire a mese per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e
più utili criteri negli usi locali su piazza.
- CIRCA IL METRO QUADRO UTILE:
- C-1
- si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto occorrere
possa, il concetto di metro quadro utile; ciò per un’avvertita e diffusa esigenza
di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine le parti
hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni; all’
80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze.
Misurazioni nette da muri.
- C-2
- Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad
indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti
all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato
per singolo metro quadro utile; ciò al fine di chiarezza amministrativa e
di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile
dell’unità immobiliare difforme in più o i meno del 4% di quelle indicate
in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.
- CIRCA LA DURATA CONTRATTUALE E GLI AUMENTI DI CANONE:
- D-1
- convengono di prevedere che le parti contrattuali private, non possano
stabilire durate contrattuali superiori a quella fissata dalla legge ( in
tre anni, ex art. 5 legge 431\98).
- CIRCA LE RIPARAZIONI:
- E-1
- convengono di prevedere, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie
ed oneri accessori, l’applicazione di una tabella " oneri accessori " che
si allega come parte integrante del presente ( allegato 5 ). In ogni caso
saranno interamente a carico del conduttore le spese - in quanto esistenti
- relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione
dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del
riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri
e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese
per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore
nella misura del 90 per cento.
- CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
- F-1
- convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello allegato
( precisamente allegato A) al D.M. 05.03.99.
CAPITOLO II° -Contratti per gli usi transitori abitativi previsti ex
art. 5 comma 1, legge 431\98 e dall’art. 2 del D.M. 05.03.99.
* * *
Premesso:
1. che la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ( in particolare l’art.
5 ), come attuata dal D.M. 05.03.1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del
22.03.99 ( in particolare l’art. 2 ) prevede:
- che i contratti di locazione abitativi di natura transitoria
di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, abbiano
durata non inferiore a un mese e non superiore a diciotto mesi;
- che tali contratti siano stipulati per soddisfare particolari
esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella
contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e
degli inquilini.
- CIRCA LE ESIGENZE DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI PER FATTISPECIE DA
INDIVIDUARSI NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:
- A-1
- individuano, anche considerate esigenze, usi, consuetudini locali, le
particolari esigenze ( delle quali –si specifica- è sufficiente la sussistenza
di una delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti
contraenti ) come da seguente elenco delle varie fattispecie:
- A-2
- Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro diciotto mesi l’immobile:
- Trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- Matrimonio e/o convivenza;
- Matrimonio dei figli;
- Separazione propria o dei figli;
- Rientro dall’estero;
- Attesa di concessione edilizia o autorizzazione da parte del Comune
per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio
attiguo;
Intende destinare l’immobile ad uso abitativo commerciale, artigianale o professionale
proprio, ad uso del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti fino al
secondo grado, indicando l’esatta motivazione all’atto della stipula contrattuale.
- A-3
- Quando l’inquilino ha esigenza di un contratto transitorio per motivi
di:
- Trasferimento momentaneo della sede di lavoro;
- Contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello
di residenza;
- Assegnazione alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa
o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto
mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
- Vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- Uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello
stesso comune o in comune confinante, con certificazione contrattuale,
o rogito notarile;
- Per esigenze di ricerca e di studio.
- A-4
- convengono che il contratto tipo definito a livello locale debba prevedere
una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del locatore o
del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite
lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito
nel contratto e che qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale
oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve
prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all’articolo 2, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero in caso di mancato utilizzo
dell’immobile rilasciato un risarcimento pari a 36 mensilità.
- A-5
- si danno atto che l’esigenza transitoria del conduttore debba essere provata
con apposita ed idonea documentazione da allegare al contratto.
- CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
- B-1
- convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello allegato
(precisamente allegato B) al D.M. 05.03.99, e comunque sulla base degli elementi
e condizioni egualmente previsti dal detto D.M.. Si allega il contratto tipo
al presente (allegato B). Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli
elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale,
le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche
anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria,
nonché una clausola che faccia riferimento alle reciproca autorizzazione ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- CIRCA LE AREE
- C-1
- si richiamano integralmente le aree del capitolo I°, come da allegato
1.
- CIRCA I VALORI DEL CANONE
- D-1
- si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I° (allegato 3),
con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative sub-fasce.
- D-2
- convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli
in lire ad anno per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e
più utili criteri negli usi locali su piazza. Il valore sarà aumentato del
15% qualora l’immobile abbia ammobiliato almeno la cucina e la camera da letto.
- CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
- E-1
- richiamano, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri
accessori, la tabella "oneri accessori" allegata ( come allegato 5 ) al capitolo
I°. In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese - in
quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria
manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia
elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo
dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni.
Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del
conduttore nella misura del 90 per cento.
- CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
- F-1
- si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo
CAPITOLO -III-
(Contratti per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari,
previsti ex art. 5, commi 2 e 3 , legge 431\98)
* * *
Premesso che:
1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché nei
comuni limitrofi, gli accordi territoriali (secondo il disposto dell’art. 3 comma
1 del D.M. 5.3.99) devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le
esigenze degli studenti universitari fuori sede e che tale tipologia contrattuale
è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino sia iscritto a un corso di laurea
in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).
Che alle trattative sono stati invitati:
- ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, via Madama Cristina,
83, TORINO;
- ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI
(ATESEC), c.so Unione Sovietica, 218\bis, TORINO;
- AUSF-ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA STUDENTI FORESTALI, via Leonardo da Vinci,
44, TORINO
Al fine di partecipare al presente accordo, oltre alle organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori, anche le aziende per il diritto allo studio, le associazioni
degli studenti, le cooperative ed enti non lucrativi del settore, quali operanti
nell’ambito locale.
- CIRCA IL CONTRATTO TIPO:
- A-1
- convengono di definire il contratto tipo, sulla base del modello allegato
(precisamente allegato C) al D.M. 05.03.99, e comunque sulla base degli elementi
e condizioni egualmente previsti dal detto D.M.. Si allega il contratto tipo
al presente (allegato C). Nella parte descrittiva dovrà contenere tutti gli
elementi e i riferimenti relativi alla iscrizione al corso universitario del
conduttore.
- CIRCA LE AREE
- B-1
- si richiamano integralmente le aree del capitolo I°, come da allegato
1.
- CIRCA I VALORI DEL CANONE
- C-1
- Si richiama integralmente quanto previsto al capitolo I° (allegato 4),
con i valori minimi e massimi previsti per ogni area con relative sub-fasce.
Il valore è calcolato senza mobilio.
- C-2
- convengono di determinare detti valori minimi e massimi del canone, esprimendoli
in lire ad anno per ogni metro quadro utile, stante l’assenza di diversi e
più utili criteri negli usi locali su piazza.
- CIRCA LE RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
- D-1
- richiamano, in materia di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri
accessori, la tabella " oneri accessori " allegata ( come allegato 5 ) al
capitolo I°. In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore
le spese - in quanto esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento
e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché
dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria,
allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri
servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno
a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.
- CIRCA IL METRO QUADRO UTILE
- E-1
- si richiama integralmente quanto esposto al paragrafo I°.
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LA COMMISSIONE CONCILIATIVA
STRAGIUDIZIALE FACOLTATIVA:
Convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere
in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonchè in ordine
all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo
del canone, una Commissione di conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due
componenti - scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo
di cui trattasi - sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e
del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà eventualmente funzioni di presidente
-, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli
stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude
la normale competenza dell’autorità giudiziaria.
In caso di variazione annuale in misura superiore al 10% in diminuzione o in aumento
dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del
contratto la parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione
composta nei modi sopraindicati, la quale determinerà nel termine perentorio di
90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale,
ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
La commissione, prima della decisione della nuova determinazione del canone, non
può sospendere il pagamento del canone pattuito dalle parti.
La commissione conciliatrice sarà regolamentata in via di massima come da allegato
(allegato 2).
ACCORDI CON ALTRI ENTI
Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali
detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc.. i canoni sono definiti, all’interno
dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee
come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi
integrativi locali fra la proprietà, assistita- a sua richiesta- dall’organizzazione
sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali
dei conduttori rappresentative dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi
nazionali e/o territoriali.
Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali,
anche in relazione a quanto previsto dal
decreto legislativo n° 104/96: i canoni
relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi
individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la
proprietà, assistita –a sua richiesta- dall’organizzazione sindacale dei proprietari
della stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative
dell’inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori
a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano
le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione
dei canoni definiti per aree omogenee.
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli
in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste
particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione
degli oneri accessori ed altro.
REVISIONE ACCORDO
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione
di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva
di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto
di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori
che lochino sulla base del presente Accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali
di cui all’art. 8 della L. 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni
di mercato locale dei canoni di locazione o quando lo si ritenga necessario.
REVISIONE CANONI
Le Associazioni firmatarie il presente accordo territoriale convengono che nel caso
di sensibile variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale rispetto a quella
in atto al momento della firma del presente accordo su iniziativa anche di una delle
parti le stesse si convocheranno per discutere i parametri utili per la definizione
dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati, al momento
del loro rinnovo trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge.
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI
Le Associazioni potranno sottoscrivere certificazioni di congruità. (vedi allegato
6).
Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:
- cartografia con individuazione delle aree omogenee
- domande di conciliazione
- tabella riepilogativa (per ogni area) dei valori minimi e massimi dei canoni,
espressi in lire per ogni metro quadrato utile
- tabella per contratti per soddisfare esigenze abitative per studenti universitari
- tabella ripartizione oneri accessori
- certificazione di congruità
- Contratto tipo
- Contratto tipo per contratti transitori
- Contratto tipo per studenti universitari.
Torino 15/7/99
Per gli Inquilini:
SICET
SUNIA
UNIAT
Per la Proprietà:
Confedilizia
Confappi
Unioncasa
ANPC
ASPPI
APPC
ANPE
UPPI
Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET,
Sindacato Inquilini Casa e Territorio.