ACCORDO PER LA CITTÀ DI TERNI
TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI
INQUILINI
SICET, SUNIA, UNIAT
E
LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA':
CONFEDILIZIA, ASPPI
Si conviene e si stipula quanto segue:
PREMESSA
Nel corso della trattativa le Associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini,
presenti sul territorio e firmatarie del presente accordo, hanno sviluppato relazioni
su un piano di reciproca lealtà e trasparenza, avendo inizialmente individuato scopi
comuni, pur nella distinzione dei rispettivi ruoli e degli interessi economici e
sociali rappresentati.
Le Associazioni si sono preposte di creare le condizioni per:
- la immissione sul mercato locativo di ulteriori immobili;
- invogliare all’investimento immobiliare le famiglie e le imprese che ne hanno
la potenzialità;
- migliorare la qualità del patrimonio abitativo Ternano per adeguarsi alle
nuove norme fiscali.
Si è prefigurato, utilizzando la proposta Comunale delle microzone, un livello
del canone di locazione remunerativo per i proprietari, in virtù delle agevolazioni
fiscali previste dalla legge e conveniente per i conduttori vista la riduzione dal
normale canone libero a prezzo di mercato.
L’attesa riduzione dell’ICI comporterà poi un ulteriore miglioramento delle condizioni
sopra indicate; tanto più ampia sarà la riduzione, soprattutto riguardo agli immobili
locati in base al nuovo accordo, tanto più evidente sarà il guadagno per tutti.
Per le Associazioni, il sistema così costruito potrà avere una funzione equilibratrice
anche sui canoni liberi, determinando una situazione complessiva, nel mercato delle
locazioni di Terni , di reciproco vantaggio per le parti contrattuali, con conseguenze
positive anche sui rapporti interpersonali.
Sotto questo profilo le Associazioni si impegnano a proseguire il lavoro in altre
sedi, convinte come sono che una regolamentazione equa ed il più possibile completa,
del rapporto tra proprietario e conduttore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale
delle parti, contribuisca a creare una comunità più civile se non più felice.
Le Associazioni hanno preso atto che il D.M. 5 Marzo 1999 stabilisce che gli accordi
locali devono individuare le fasce d’oscillazione del canone di locazione all’interno
delle quali, le parti private, tenendo conto delle caratteristiche dell’edificio
e dell’unità immobiliare, possono concordare il canone per i singoli contratti.
Gli accordi prevedono tra l’altro, la facoltà per le parti private di concordare
una durata del contratto superiore a quella minima prevista dalla legge con la conseguenza,
in questo caso, dell’aumento dei valori nelle fasce d’oscillazione dei canoni rapportato
all’aumento della durata.
Le Associazioni ritengono necessario, che il Comune di Terni, istituisca un Osservatorio
locale della condizione abitativa.
L’attività dell’Osservatorio locale dovrà essere finalizzata alla realizzazione
delle seguenti funzioni:
- raccolta e tenuta degli Accordi locali, per renderne possibile la conoscenza
a tutti i cittadini interessati;
- banca dati sul sistema abitativo: flussi d’offerta e domanda di abitazioni,
ricognizione e organizzazione delle conoscenze sulla condizione abitativa nel
territorio ternano;
- banca dati e monitoraggio dei prezzi, sia rispetto ai comparti d’offerta
a prezzo "contrattato o convenzionato" che ai settori d’offerta a prezzo "libero";
- raccolta dati e analisi della condizione economico-sociale e dell’incidenza
canone/reddito delle famiglie in affitto allo scopo di garantire il necessario
supporto informativo per la scelta delle modalità di intervento più efficaci
del Fondo Sociale.
Presso l’Osservatorio dovrà essere insediata una Consulta Permanente composta
dai rappresentanti del Comune e dai rappresentanti designati delle Organizzazioni
sindacali degli inquilini e delle Associazioni della proprietà immobiliare. Alla
Consulta dovrà essere demandato l’esercizio delle funzioni di controllo riguardanti
l’attuazione e la gestione dei compiti dell’Osservatorio, e di proposta sulle politiche
abitative locali.
Le Associazioni invitano il Comune di Terni ad integrare il fondo sociale per
le locazioni , con un consistente ed autonomo contributo.
- locazioni AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 3, LEGGE 431/98
- 1.1
- MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI
CRITERI PREVISTI ALL’ART. 1 DEL D.M. 5 MARZO 1999
Il sistema dei prezzi sul mercato dell’affitto e il sistema dei valori immobiliari
per le nuove tariffe d’estimo che saranno definite con il rinnovamento del
catasto, in corso di attuazione, potranno offrire, nel prossimo futuro, una
base più solida per gli Accordi locali della legge 431/98.
In attesa che questa riforma si compia, si dovrà inevitabilmente mettere capo
ad un sistema dei prezzi di riferimento per i regimi di locazione.
Allo stato il contenuto dell’accordo è il seguente.
- Individuazione delle zone urbane cui riferire i canoni di locazione
Le zone urbane cui devono essere riferiti i canoni di locazione sono delimitate
dalle microzone definite dal Comune ai fini della revisione generale degli
estimi.
- Modalità per la definizione dei "valori di riferimento " minimo
e massimo dei canoni di locazione
Nell’ambito di ogni microzona è stato definito il valore min. e max. del
canone espresso in £./mq. annuo.
Il valore di oscillazione minimo/massimo zona per zona va determinato assumendo
la media dei valori di mercato dell’affitto esistenti sul territorio Ternano
ed applicando su quest’ultima gli abbattimenti dovuti alle detrazioni fiscali
(IRPEF, IRPEG, imposta di registro).
- Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione
Il canone di locazione per le abitazione situate in ciascuna microzona
verrà determinato in misura effettiva all’atto della stipula del contratto.
Lo stesso potrà essere aggiornato in base alle variazioni accertate dall’ISTAT
per le famiglie di impiegati e operai, nella misura massima del 75%.
Le fasce d’oscillazione previste dalla Tabella A saranno determinate in
base ai criteri stabiliti dalla Tabella B.
Alloggio ammobiliato — Il canone di locazione determinato con l’applicazione
dei criteri di valutazione sopraindicati potrà aumentare fino ad un massimo
del 30%.
Per appartamento ammobiliato si intende quando la mobilia per consistenza
e qualità è idonea all’uso convenuto.
Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione
come sopra definito è:
- fino a 40 mq + 20%;
- da 41 mq a 70 mq +10%;
- da 71 mq a 90 mq 0%;
- da 91 mq a 100 mq -5%;
- oltre100 mq -10%.
1.la superficie dell’alloggio è quella calpestabile al netto dei muri perimetrali
ed interni dei vani principali e degli accessori a servizio diretto di
quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
2.la superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali,
quali soffitte, cantine e simili, viene computata nella misura :
- del 50%, qualora comunicanti con i vani di cui al punto I.;
- del 25% qualora non comunicanti;
1.la superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva
nella singola unità immobiliare, viene computata nella misura:
- del 30% fino a mq.25 e del 10% per la quota eccedente, qualora dette
pertinenze siano comunicanti con i vani di cui al punto I.;
- del 15% fino a mq. 25 e del 5% per la quota eccedente, qualora non
comunicanti;
1.la superficie dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce
pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, viene computata nella
misura del 10% fino alla superficie definita nel punto I., e del 2% per
superfici eccedenti detto limite.
Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto
di quelli principali, definite con le modalità dei punti precedenti, entrano
nel computo della superficie utile fino ad un massimo pari alla metà della
superficie dei vani di cui al punto I.;
- Accertamento della congruità del canone di locazione
Ognuna delle parti potrà attivare una procedura di accertamento contrattuale
o verifica della congruità e conformità del canone all’Accordo locale,
valendosi delle rispettive Associazioni, anche nel corso della locazione.
- Durate contrattuali superiori a tre anni
Qualora le parti contrattuali private abbiano stabilito una durata superiore
a quella prevista ( tre anni), i valori massimi delle fasce di oscillazione
dei canoni di locazione saranno aumentati del 4% per ogni anno superiore
a tre, fino ad un massimo del 10%.
- 1.2
- definizione del contratto-tipo
Il "contratto-tipo locale" per le locazioni stipulate in applicazione dell’art.
2, comma 3, della legge 431/98 è integralmente il modello convenuto nella
Convenzione nazionale dell’8/02/1998, indicato come "allegato A" del D.M.
5 marzo 1999, con l’aggiunta della clausola prevista alla lett. D del punto
precedente.
- Locazioni AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1, LEGGE 431/98 (usi transitori)
- 2.1
- MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI
CRITERI PREVISTI ALL’ART. 2 DEL D.M. 5 MARZO 1999
Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui
al precedente paragrafo 1.1 per la determinazione del valore effettivo.
- 2.2
- definizione del contratto-tipo
Il "contratto-tipo locale" per le locazioni stipulate in applicazione dell’art.
5, comma 1, della legge 431/98 è integralmente il modello convenuto nella
Convenzione nazionale dell’8/02/1998, indicato come "allegato B" del D.M.
5 marzo 1999, con l’aggiunta della clausola prevista alla lett. D del precedente
punto 1.1.
Ai fini della qualificazione della esigenza del locatore e del conduttore
che giustifica la transitorietà del contratto, come previsto dalla clausola
n. 1 e dalla clausola n. 3 del contratto-tipo (allegato B) sono individuate
le condizioni seguenti.
- quando il locatore ha necessità di adibire l’immobile ad abitazione
propria dei figli, dei genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi
di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli.
- quando il conduttore ha necessità di abitare l’immobile per motivi
di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- separazione o divorzio;
- assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto
di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi.
- Locazioni AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 2, LEGGE 431/98 (usi transitori per
gli studenti)
- 3.1
- MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE
DI IMMOBILI SITUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERNI, IN CONFORMITA’ AI
CRITERI PREVISTI ALL’ART. 3 DEL D.M. 5 MARZO 1999
Il canone di locazione dovrà essere stabilito applicando le modalità di cui
al precedente paragrafo 1.1 per la determinazione del valore effettivo.
- 3.2
- definizione del contratto-tipo
Il "contratto-tipo locale" per le locazioni stipulate in applicazione dell’art.
5, comma 2, della legge 431/98 è integralmente il modello convenuto nella
Convenzione nazionale dell’8/02/1998, indicato come "allegato C" del D.M.
5 marzo 1999, con l’aggiunta della clausola prevista alla lett. D del precedente
punto 1.1.
Nel "contratto-tipo locale" (allegato C) dovranno essere previste, alla clausola
n. 4, le seguenti integrazioni:
"In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza
di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona
nel rapporto di locazione.
Il subentro dovrà essere comunicato al locatore per iscritto da parte del
conduttore/i iniziali e del conduttoe subentrante, il quale dovrà dichiarare
di accettare solidalmente e integralmente i patti contrattuali."
"Indipendemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal
contratto, dandone preavviso al locatore, quando si verifichi prima della
scadenza contrattuale l’interruzione degli studi o il cambio sede universitario."
- Istituzione di una "Commissione di Conciliazione" Paritetica"
Come previsto dalla Convenzione nazionale dell’8 febbraio 1999, per i contratti
di cui all’art. 2 comma 3 e all’art. 5 commi 1e 2, legge 431/98, dovrà essere
costituita una Commissione di Conciliazione Paritetica. Alla Commissione di Conciliazione
potrà essere demandata la soluzione delle controversie inerenti i contratti di
locazione.
- 4.1
- La Commissione di Conciliazione
Il tentativo di conciliazione viene esperito da una Commissione composta pariteticamente
da due rappresentanti delle Associazioni di rappresentanza, uno per la proprietà
e uno per l’inquilino, designate dalle parti che intendono definire una controversia.
- 4.2
- La domanda di conciliazione
Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle
parti, anche attraverso la propria Associazione.
l’istanza, deve contenere le generalità delle parti, l’oggetto della controversia,
una sommaria descrizione delle ragioni che l’hanno indotta, le domande della
parte e copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale
documento ritenuto utile, nonché l’Associazione di cui intende valersi per
l’assistenza nel tentativo di conciliazione e che per lo scopo dovrà nominare
un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione.
La Commissione si riunisce il giorno stabilito (entro 20 gg. dalla richiesta)
alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, del caso aggiornando la
seduta per l’esame di eventuali perizie o per le conclusioni.
Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione
sottoscritto dalle parti che ha natura di scrittura privata. Del verbale di
conciliazione è fornita copia alle parti.
Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione, quando prevista dalla legge,
del verbale di conciliazione sono a carico di ciascuna delle parti in eguale
misura.
- Modulazione della fiscalità immobiliare a livello comunale
Allo scopo di facilitare l’immissione sul mercato locativo di altri immobili
nel Comune di Terni, si dovrebbe prevedere - nell’ambito dell’autonomia impositiva
locale e delle facoltà previste dall’art. 2, comma 4, della legge 431/98 - un
riassetto delle aliquote ICI.
La modulazione delle aliquote dovrebbe, naturalmente, interessare l’intero comparto
immobiliare, affinché il bilancio fra incentivi e disincentivi possa, comunque,
non solo vedere compensati gli sconti d’imposta, ma assicurare un maggiore gettito
di ICI da destinare al Fondo Sociale.
Per quanto riguarda gli immobili posti in locazione sul canale contrattato si
richiede che la percentuale ICI non sia superiore al 2 per mille.
Nel caso in cui il Comune di Terni decida per un riassetto delle aliquote ICI,
il locatore, per usufruire dell’aliquota ridotta ICI deve presentare al Comune
copia del contratto di locazione registrato. Il Comune ne dovrà verificare la
conformità a quanto previsto dall’accordo territoriale, se la stipula è avvenuta
senza l’assistenza delle Associazioni firmatarie dell’accordo territoriale, ovvero
in alternativa, accettare la dichiarazione di conformità rilasciata da almeno
due Associazioni firmatarie del presente accordo, rispettivamente espressioni
della parte locataria e conduttrice.
DURATA DELL’ACCORDO.
L’accordo ha validità di tre anni e potrà essere oggetto di revisione in presenza
di eventuali e significative variazioni degli oneri operanti sulla casa.
In tale caso, la contrattazione dovrà aver luogo entro 60 giorni dal verificarsi
dell’evento e la stessa comprenderà la revisione di tutti i contratti in essere,
stipulati in base ai criteri fissati dal presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto in data 16 Luglio 1999 dalle organizzazioni
stipulanti:
per gli Inquilini:
SICET
SUNIA
UNIAT
per la Proprietà
ASPPI
CONFEDILIZIA —APE
Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato
Inquilini Casa e Territorio.