ACCORDO PER LA CITTA' DI GORIZIA
Addi 25 maggio 1999, fra le Associazioni Sindacali della proprietà edilizia, de gli inquilini e dell’amministrazione comunale si conviene quanto segue in merito all’applicazione della legge 431/1998 per i contratti di locazione.
Presso l’Assessorato competente del Comune di Gorizia è istituito un osservato locale della condizione abitativa, il cui Comitato di indirizzo e controllo dovrà essere composto dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e della proprietà.
L’attività dell’Osservatorio locale dovrà essere finalizzata alla realizzazione delle seguenti funzioni:
P/l’Amministrazione Comunale P/la Proprietà Edilizia P/Sindacati Inquilini
ACCORDO TERRITORIALE
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 E DEL DECRETO MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999
Fra le seguenti organizzazioni:
Constatata la rituale convocazione da parte del Comune di Gorizia di tutte le associazioni, organizzazioni ed enti operanti sul territorio, si conviene e si stipula quanto infra.
1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.99)
L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del comune di Gorizia.
Il territorio del comune di Gorizia, acquisite le informazioni concernenti la delimitazione delle microzone catastali e considerata l’estensione delle zone urbanizzate e la realtà locale, non viene suddiviso in "zone omogenee", ma viene individuata un unica zona omogenea corrispondente a tutto il territorio soggetto all’amministrazione del comune di Gorizia;
Per il comune interessato e quindi per l’unica zona omogenea determinata, viene individuata un'unica fascia di oscillazione dei canoni di locazione, definita da un massimo di annue Lit. 120.000 (centoventimila) per metro quadrato ad un minimo di annue Lit. 20.000 (ventimila) per metro quadrato;
nella definizione della metratura dell’alloggio va compresa tutta la superficie di qualsiasi tipo, concessa in locazione, compresi gli accessori e pertinenze, quali si citano senza pretese di completezza ed a puro titolo esemplificativo, rimesse, cantine, ripostigli, terrazze.
Nell’ambito dell’unica fascia, ossia entro i succitati valori minimi e massimi, le parti contraenti concorderanno il relativo canone anche sulla base dei protocolli d’intesa conclusi fra le associazioni firmatarie.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazioni secondo l’allegato tipo di contratto (allegato A), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché — come col presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano l’allegata Tabella (allegato B).
Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del dieci per cento per ogni ulteriore anno di durata concordato oltre il minimo di legge, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo in aumento del trenta per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(Art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 D.M. 5.3.99)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del comune di Gorizia.
Ai fini dell’art. 2, comma 4, D.M. 5.3.99, le organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuali in epigrafe sarà definito dalle parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati, per la zona corrispondente all’intero territorio del comune di Gorizia.
Limitatamente agli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), tali fasce di oscillazione subiranno lo stesso aumento e con le stesse modalità di cui ai contratti sub 1).
Per i contratti in epigrafe — per i quali le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabelle degli oneri accessori di cui sub1) — vengono individuate fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente di esigenze dei proprietari e dei conduttori.
Fattispecie di esigenze dei proprietari:
Fattispecie di esigenze dei conduttori:
Si specifica inoltre che per la stipula di contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato C), recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 5.3.99)
L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Gorizia sede di corsi universitari distaccati e di corsi di diploma universitario.
Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono definite sulla base delle fasce di oscillazione previste per l’unica zona corrispondente al territorio comunale di Gorizia, così come previste al punto 1 del presente accordo.
Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a mesi sei, la fascia di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alla zona ove è situato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del dieci per cento per ogni ulteriore semestre di durata concordato, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2,lett. a), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del trenta per cento, a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato D) recante altresì le modalità di designazione dei componenti la Commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa nonché — come col presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTA. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori le organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima Tabella di cui sub 1).
Il presente Accordo viene sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni in epigrafe indicate e viene depositato unitamente agli allegati presso il Comune di Gorizia.
Gorizia, 25.05.1999