ACCORDO PER LA CITTA' DI FERRARA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma tre, della Legge 431/98 ed in attuazione dell’Accordo Nazionale sottoscritto l’8 febbraio 1999 e recepito nel Decreto Ministeriale n 67 del 22/03/1999 del Ministro dei LL.PP.
Le Organizzazioni Sindacali de Proprietari:
APE — UPPI —ASSPI — APPC
E le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini:
SUNIA — SICET — UNIAT- CONIA — COOP NUOVO MONDO — FONDAZIONE CEUR
Convengono e stipulano il seguente accordo per:
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO:
Tale Commissione fornirà ai locatori ed ai conduttori interessati un servizio di conciliazione stragiudiziale paritetica in materia di stipula, adeguatezza del canone, compatibilità con le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della Legge 431/98, interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione.
Per i:
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto può essere motivata sia da esigenze del locatore sia del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:
Esigenze di transitorietà del locatore
Quando il locatore abbia la necessità di disporre dell’immobile entro diciotto mesi per i seguenti motivi:
Esigenze di transitorietà del conduttore
Quando il conduttore abbia la necessità di un’abitazione per un periodo non superiore a diciotto mesi per i seguenti motivi:
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere adeguatamente documentate.
Si specifica, inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo a solo una delle parti contraenti.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione transitoria utilizzando esclusivamente l’allegato contratto (MODELLO F).
Per i:
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti, anche organizzati in cooperative, o da aziende per il diritto allo studio.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo (MODELLO G).
ELENCO ALLEGATI
ALLEGATO A (Aree omogenee per il Comune di Ferrara)
ALLEGATO B (Fasce di oscillazione canoni)
ALLEGATO C (Parametri correttivi per la determinazione del canone)
ALLEGATO D (Accordo per la ripartizione degli oneri accessori)
ALLEGATO E (Contratto di locazione ad uso abitativo)
ALLEGATO F (Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria)
ALLEGATO G (Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria per l’esigenze abitative degli studenti universitari)
ALLEGATO H (Libretto dell’alloggio)
ALLEGATO I (Regolamento della Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica)
Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PROPRIETA’
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI
ALLEGATO TABELLA A
AREE OMOGENEE PER IL COMUNE DI FERRARA
- CENTRO STORICO
perimetro delimitato dalle vie: C.so Isonzo, Viale Cavour, Via U. bassi, Via Madama, Via C. Mayer, Piazza Travaglio, Via Ripagrande.
- ENTRO LE MURA
perimetro delimitato dalle mura storiche.
- FUORI MURA
perimetro delimitato da: Via Copparo, (Centro Commerciale "Le Mura") fino a Via Comacchio, Via Giglioli, Via Ravenna, Via G. Fabbri, Via San Bartolo, Via Boscetto incrocio Via San Bartolo, Via Wagner, Via Bologna, Via Beethoven, Via Ferraresi, Via Sargat, Via A. Ducale, Via Schiavoni, Via Modena fino al sottopassaggio autostrada, Via Eridano, Via Michelini, Via Bonati, Via Padova fino a Via Plebiscito compreso, Via Battara, Via Canapa, Via P;ta Catena, Via Pannoius, Via Calzolai fino a Via Copparo, (Centro Commerciale "Le Mura").
- FORESE
Tutto il perimetro compreso all’interno dei confini del Comune di Ferrara.
In presenza di particolari caratteristiche costruttive o tipologiche, il canone di riferimetno sarà determinato in aumento o in diminuzione rispetto all’area omogenea limitrofa.
ALLEGATO TABELLA "B"
Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio |
||||
CENTRO STORICO | 525.000 | 975.000 | 130.000 | 200.000 |
ENTRO MURA | 443.800 | 824.200 | 80.000 | 100.000 |
FUORI MURA | 409.500 | 760.500 | 60.000 | 90.000 |
FORESE | 343.000 | 637.000 | 40.000 | 70.000 |
Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio |
||||
CENTRO STORICO | 630.000 | 1.170.000 | 130.000 | 200.000 |
ENTRO MURA | 490.000 | 910.000 | 80.000 | 100.000 |
FUORI MURA | 455.000 | 845.000 | 60.000 | 90.000 |
FORESE | 385.000 | 715.000 | 40.000 | 70.000 |
Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio |
||||
CENTRO STORICO | 700.000 | 1.300.00 | 130.000 | 200.000 |
ENTRO MURA | 630.000 | 1.170.000 | 80.000 | 100.000 |
FUORI MURA | 460.000 | 1.040.000 | 60.000 | 90.000 |
FORESE | 490.000 | 910.000 | 40.000 | 70.000 |
Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio |
||||
CENTRO STORICO | 980.000 | 1.820.000 | 130.000 | 200.000 |
ENTRO MURA | 700.000 | 1.300.000 | 80.000 | 100.000 |
FUORI MURA | 630.000 | 1.170.000 | 60.000 | 90.000 |
FORESE | 560.000 | 1.040.000 | 40.000 | 70.000 |
Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio |
||||
CENTRO STORICO | 1.470.000 | 2.730.000 | 130.000 | 200.000 |
ENTRO MURA | 980.000 | 1.820.000 | 80.000 | 100.000 |
FUORI MURA | 700.000 | 1.300.000 | 60.000 | 90.000 |
FORESE | 630.000 | 1.170.000 | 40.000 | 70.000 |
ALLEGATO TABELLA "C"
PARAMETRI CORRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
TIPOLOGIA CATASTALE
SERVIZI TECNOLOGICI
STATO MANUTENTIVO FABBRICATO
PERTINENZE (alternative tra loro)
LIVELLO DI PIANO
con ascensore:
senza ascensore:
DOTAZIONE DI LIBRETTO ALLOGGIO
DURATA CONTRATTUALE — VEDI ACCORDO DEPOSITATO
ALLEGATO I
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
STRAGIUDIZIALE PARITETICA PER LE COMPOSIZIONI
AMICHEVOLI ISTITUITA PER LA PROVINCIA DI FERRARA
DA SUNIA, SICET, UNIAT, ASPPI, UPPI, CONFEDILIZIA
ART. 1
Le Associazioni _______________________________________
Ferrara costituiscono la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica per la amichevole composizione delle controversie insorgenti fra locatore e conduttore per la interpretazione, esecuzione dei contratti di locazione e per la determinazione del canone da corrispondere conclusi ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 5, comma 1 della Legge 09/12/1998 n° 431.
ART. 2
La Commissione è formata da due membri esperti in materia di locazioni in rappresentanza delle OO.SS. firmatarie dell’Accordo e che hanno presentato l’assistenza. Possono essere formate più Sezioni della Commissione a seconda della materia da trattare, ognuna formata da almeno due membri. La Commissione e le Sezioni possono regolarmente funzionare con la presenza di due membri purché uno di rappresentanza delle Associazioni della Proprietà ed uno dei Sindacati inquilini.
ART. 3
Gli esperti devono impegnarsi formalmente a presenziare alle riunioni di ogni Sezione a cui sono assegnati e ad osservare i principi della massima obiettività, correttezza e del segreto d’ufficio.
ART. 4
La costituzione di ogni Sezione, viene effettuata dai rispettivi Comitati Direttivi provinciali in seduta congiunta, che pure nominano il Presidente della Commissione il quale avrà solo la funzione di coordinatore dei lavori e di redazione dei documenti (potrà essere coadiuvato da un segretario), lasciando le decisioni ai soli membri della Commissione.
Ogni anno i detti Comitati Direttivi riuniti in seduta congiunta, stabiliscono, su proposta degli esperti, il simbolico compenso dovuto ai Membri delle Sezioni per ogni riunione ed al Presidente della Commissione.
ART. 5
Per accedere alla Commissione i ricorrenti devono proporre il quesito o all’Associazione della proprietà o al sindacato degli inquilini di Ferrara, previo versamento dell’importo del compenso disposto dai Comitati Direttivi in seduta congiunta e la sottoscrizione della accettazione del regolamento della Commissione e del verbale di conciliazione eventualmente intervenuto e sottoscritto dalle parti ricorrenti.
L’Associazione ricevente il ricorso lo farà pervenire subito al Presidente che provvederà a convocare la Commissione.
ART. 6
Ogni ricorrente può proporre motivate eccezioni alla nomina dei membri della Sezioni a cui il ricorso è stato assegnato, con ricorso al Presidente della Commissione, che può accoglierlo sostituendo il/i mebro/i nominato/i con altri indicati dall’associazione corrispondente.
ART. 7
I componenti della Sezioni interessata si riuniscono per studiare il caso entro quindici giorni dalla ricezione dell’incarico. Devono convocare le parti per la discussione ed il tentativo di conciliazione per una riunione da tenersi presso il Comune entro trenta giorni dalla ricezione dell’incarico.
ART. 8
I ricorrenti devono o partecipare o delegare un loro rappresentante alla riunione della Sezione per illustrare le proprie posizioni e le proprie richieste. La mancata presenza di uno o più ricorrenti alla riunione, impone la riconvocazione in altra data. La reiterazione dell’assenza causa la mancata conciliazione che verrà certificata dalla Commissione.
ART. 9
La Sezione può rinviare la riunione per una sola volta per un massimo di trenta giorni, o per la assenza giustificata di un Membro della Sezione o per la necessità di ulteriore istruttoria.
ART. 10
L’assenza ingiustificata di un componente della Sezione o fa decadere dalla qualifica di esperto. Il Presidente della Commissione provvede a decidere sulla giustificazione e sulla sostituzione.
ART. 11
La Sezione agisce in via equitativa, senza formalità per un accordo consensuale che le parti si impegnano ad eseguire puntualmente, in quanto espressione della loro volontà.
ART. 12
In caso di conciliazione, la Sezione redige il verbale di conciliazione che, datato e sottoscritto dalle parti e dai membri della Sezione e visitato dal Presidente che lo avvalla, verrà depositato in copie eguali presso ognuna delle Associazioni, a disposizione di ognuna delle parti nella eventualità che l’altra non si attenga a quanto sottoscritto nel verbale di conciliazione.
Le parti, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, sollevano da ogni responsabilità civile e penale i membri della Sezione, la Commissione, il suo Presidente e le Associazioni, approvando in toto quanto scritto sul verbale di conciliazione.