ACCORDO PER LA CITTA' DI FERRARA

 

ACCORDO

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma tre, della Legge 431/98 ed in attuazione dell’Accordo Nazionale sottoscritto l’8 febbraio 1999 e recepito nel Decreto Ministeriale n 67 del 22/03/1999 del Ministro dei LL.PP.

Le Organizzazioni Sindacali de Proprietari:

APE — UPPI —ASSPI — APPC

E le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini:

SUNIA — SICET — UNIAT- CONIA — COOP NUOVO MONDO — FONDAZIONE CEUR

Convengono e stipulano il seguente accordo per:

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO:

  1. Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Ferrara come suddiviso in aree omogenee di cui all’allegato "A";
  • I valori d’oscillazione dei canoni di locazione per ogni area omogenea di cui al punto 1) sono quelli previsti nell’allegato "B";
  • Il canone di locazione d’ogni singola unità immobiliare sita nel Comune, è determinato sul canone medio all’interno della fascia d’oscillazione di cui al punto 2) allegato "B", applicando i coefficienti della tabella di cui all’allegato "C";
  • I contratti avranno durata triennale e si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta;
  • I contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni delle fasce di oscillazione;
    1. per i contratti con durata di anni quattro la fascia di cui alla tabella "B" sarà maggiorata dell’1%;
  • per i contratti con durata di anni cinque la fascia di cui alla tabella "B" sarà maggiorata del 2%;
  • per i contratti con durata di anni sei la fascia di cui alla tabella "B" sarà maggiorata del 3%;
  • per i contratti con durata di anni sette la fascia di cui alla tabella "B" sarà maggiorata del 4%;
  • per i contratti con durata di anni otto la fascia di cui alla tabella "B" sarà maggiorata del 5%.
    1. Il contratto tipo (allegato A) è definito sulla base del modello allegato al DM 05/03/1999 con l’inserimento dei seguenti articoli:
  • In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento all’allegata tabella "D" di ripartizione degli stessi.
  • In alternativa al versamento del deposito cauzionale, considerando la convenienza economica di entrambe le parti, il conduttore può offrire al locatore, che deve accettare, una polizza fideiussoria tramite una Compagnia di Assicurazione o un’Agenzia di Credito concordata col locatore, per tutta la durata delle occupazione dell’immobile.
  • In caso di ritardata riconsegna dell’immobile, oltre i 60 giorni dalla scadenza contrattuale, qualora disdettato nei tempi e in modi previsti, il conduttore dovrà corrispondere un’indennità di occupazione pari al canone di mercato, rinunciando entrambe le parti ai benefici fiscali previsti dall’art. 2 Legge 431/98.
  • L’eventuale libretto dell’alloggio è tenuto dal locatore e riporta le caratteristiche dell’alloggio stesso. Viene redatto con l’assistenza delle OO.SS. della proprietà e degli inquilini che hanno sottoscritto l’accordo, una per la proprietà e una per l’inquilino, con spesa a metà per parte. Ogni modifica e/o aggiunta al libretto dovrà essere sottoscritta dalle OO.SS. stesse.
    1. In caso di alloggio arredato, il canone risultante dall’applicazione dei parametri di cui alla tabella "B" e "C" può essere aumentato di una percentuale dal 10 al 30% con valutazioni sul tipo di mobilio presente nell’immobile anche in rapporto al numero dei vani ed alla loro funzionalità ottimale.
  • E’ istituita una Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica il cui regolamento e funzionamento sono convenuti nell’allegato "F" e sottoscritto dal Comune e dalle OO.SS. della proprietà e dell’inquilinato. Detta Commissione è istituita presso il Comune di Ferrara.
  • Tale Commissione fornirà ai locatori ed ai conduttori interessati un servizio di conciliazione stragiudiziale paritetica in materia di stipula, adeguatezza del canone, compatibilità con le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della Legge 431/98, interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione.

    Per i:

     

    CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

    Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.

    La transitorietà del contratto può essere motivata sia da esigenze del locatore sia del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:

    Esigenze di transitorietà del locatore

    Quando il locatore abbia la necessità di disporre dell’immobile entro diciotto mesi per i seguenti motivi:

    1. destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, lascino l’abitazione delle famiglie d’origine;
  • destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado, che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio;
  • destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abitativo al lavoro e/o professionale;
  • destinarlo ad abitazione propria o dei gli o dei parenti entro il secondo grado per rientro dall’estero o da altre località in cui si risieda o si trasferisca temporaneamente, per comprovati motivi di lavoro o studio o per motivi di salute o per necessità di assistenza a parenti entro il secondo grado;
  • destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello del locatore;
  • eseguire lavori di ristrutturazione, nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o DIA.
  • Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore, collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente dichiarata nel contratto e documentate.
  •  

    Esigenze di transitorietà del conduttore

    Quando il conduttore abbia la necessità di un’abitazione per un periodo non superiore a diciotto mesi per i seguenti motivi:

    1. contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
  • previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
  • trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
  • necessità di cure o di assistenza a familiari in luogo diverso dalla propria residenza;
  • acquisto di un’abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi;
  • ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
  • seconda casa con residenza e permanenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio nucleo familiare, esclusivamente per ragioni di svago, hobby, tempo libero;
  • campagna elettorale;
  • Contratti a sfrattati con assistenza del Comune.
  •  

    Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere adeguatamente documentate.

    Si specifica, inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo a solo una delle parti contraenti.

    E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.

    Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione transitoria utilizzando esclusivamente l’allegato contratto (MODELLO F).

    Per i:

    CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

    Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti, anche organizzati in cooperative, o da aziende per il diritto allo studio.

    Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo (MODELLO G).

    ELENCO ALLEGATI

    ALLEGATO A (Aree omogenee per il Comune di Ferrara)

    ALLEGATO B (Fasce di oscillazione canoni)

    ALLEGATO C (Parametri correttivi per la determinazione del canone)

    ALLEGATO D (Accordo per la ripartizione degli oneri accessori)

    ALLEGATO E (Contratto di locazione ad uso abitativo)

    ALLEGATO F (Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria)

    ALLEGATO G (Contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria per l’esigenze abitative degli studenti universitari)

    ALLEGATO H (Libretto dell’alloggio)

    ALLEGATO I (Regolamento della Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica)

    Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua naturale scadenza qualora:

  • siano modificate le normative fiscali previste all’art. 8 L. 431/98 alla data di entrata in vigore della legge stessa;
  • siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti.
  • PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PROPRIETA’

     

    PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEGLI INQUILINI

     

    ALLEGATO TABELLA A

     

    AREE OMOGENEE PER IL COMUNE DI FERRARA

    - CENTRO STORICO

    perimetro delimitato dalle vie: C.so Isonzo, Viale Cavour, Via U. bassi, Via Madama, Via C. Mayer, Piazza Travaglio, Via Ripagrande.

    - ENTRO LE MURA

    perimetro delimitato dalle mura storiche.

    - FUORI MURA

    perimetro delimitato da: Via Copparo, (Centro Commerciale "Le Mura") fino a Via Comacchio, Via Giglioli, Via Ravenna, Via G. Fabbri, Via San Bartolo, Via Boscetto incrocio Via San Bartolo, Via Wagner, Via Bologna, Via Beethoven, Via Ferraresi, Via Sargat, Via A. Ducale, Via Schiavoni, Via Modena fino al sottopassaggio autostrada, Via Eridano, Via Michelini, Via Bonati, Via Padova fino a Via Plebiscito compreso, Via Battara, Via Canapa, Via P;ta Catena, Via Pannoius, Via Calzolai fino a Via Copparo, (Centro Commerciale "Le Mura").

    - FORESE

    Tutto il perimetro compreso all’interno dei confini del Comune di Ferrara.

    In presenza di particolari caratteristiche costruttive o tipologiche, il canone di riferimetno sarà determinato in aumento o in diminuzione rispetto all’area omogenea limitrofa.

    ALLEGATO TABELLA "B"

     

    Superficie utile netta fino a 45 mq.

    Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio

    CENTRO STORICO 525.000 975.000 130.000 200.000
    ENTRO MURA 443.800 824.200 80.000 100.000
    FUORI MURA 409.500 760.500 60.000 90.000
    FORESE 343.000 637.000 40.000 70.000

     

    Superficie utile netta da 45 mq. a 60 mq.

    Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio

    CENTRO STORICO 630.000 1.170.000 130.000 200.000
    ENTRO MURA 490.000 910.000 80.000 100.000
    FUORI MURA 455.000 845.000 60.000 90.000
    FORESE 385.000 715.000 40.000 70.000

     

    Superficie utile netta da 60 mq. a 80 mq.

    Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio

    CENTRO STORICO 700.000 1.300.00 130.000 200.000
    ENTRO MURA 630.000 1.170.000 80.000 100.000
    FUORI MURA 460.000 1.040.000 60.000 90.000
    FORESE 490.000 910.000 40.000 70.000

     

    Superficie utile netta da 80 mq. a 120 mq.

    Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio

    CENTRO STORICO 980.000 1.820.000 130.000 200.000
    ENTRO MURA 700.000 1.300.000 80.000 100.000
    FUORI MURA 630.000 1.170.000 60.000 90.000
    FORESE 560.000 1.040.000 40.000 70.000

     

    Superficie utile netta oltre 120 mq.

    Fascia di oscillazione garage sing. Garage doppio

    CENTRO STORICO 1.470.000 2.730.000 130.000 200.000
    ENTRO MURA 980.000 1.820.000 80.000 100.000
    FUORI MURA 700.000 1.300.000 60.000 90.000
    FORESE 630.000 1.170.000 40.000 70.000

     

    ALLEGATO TABELLA "C"

    PARAMETRI CORRETTIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

    TIPOLOGIA CATASTALE

  • economica (compresi tutti gli alloggi costruiti in zone PEEP) A/3
  • popolare (compresi tutti gli alloggi di Edilizia Convenzionata) A/4
  • SERVIZI TECNOLOGICI

  • riscaldamento centralizzato
  • senza riscaldamento
  • con climatizzatore
  • STATO MANUTENTIVO FABBRICATO

  • normale
  • mediocre
  • scadente
  • PERTINENZE (alternative tra loro)

  • verde esclusivo
  • posto auto
  • LIVELLO DI PIANO

    con ascensore:

  • piano 1/2
  • piani 3 ed oltre
  • senza ascensore:

  • piani 1/2
  • piani 3 ed oltre
  • DOTAZIONE DI LIBRETTO ALLOGGIO

    DURATA CONTRATTUALE — VEDI ACCORDO DEPOSITATO

     

    ALLEGATO I

    REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

    STRAGIUDIZIALE PARITETICA PER LE COMPOSIZIONI

    AMICHEVOLI ISTITUITA PER LA PROVINCIA DI FERRARA

    DA SUNIA, SICET, UNIAT, ASPPI, UPPI, CONFEDILIZIA

     

    ART. 1

    Le Associazioni _______________________________________

    Ferrara costituiscono la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica per la amichevole composizione delle controversie insorgenti fra locatore e conduttore per la interpretazione, esecuzione dei contratti di locazione e per la determinazione del canone da corrispondere conclusi ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 5, comma 1 della Legge 09/12/1998 n° 431.

    ART. 2

    La Commissione è formata da due membri esperti in materia di locazioni in rappresentanza delle OO.SS. firmatarie dell’Accordo e che hanno presentato l’assistenza. Possono essere formate più Sezioni della Commissione a seconda della materia da trattare, ognuna formata da almeno due membri. La Commissione e le Sezioni possono regolarmente funzionare con la presenza di due membri purché uno di rappresentanza delle Associazioni della Proprietà ed uno dei Sindacati inquilini.

    ART. 3

    Gli esperti devono impegnarsi formalmente a presenziare alle riunioni di ogni Sezione a cui sono assegnati e ad osservare i principi della massima obiettività, correttezza e del segreto d’ufficio.

    ART. 4

    La costituzione di ogni Sezione, viene effettuata dai rispettivi Comitati Direttivi provinciali in seduta congiunta, che pure nominano il Presidente della Commissione il quale avrà solo la funzione di coordinatore dei lavori e di redazione dei documenti (potrà essere coadiuvato da un segretario), lasciando le decisioni ai soli membri della Commissione.

    Ogni anno i detti Comitati Direttivi riuniti in seduta congiunta, stabiliscono, su proposta degli esperti, il simbolico compenso dovuto ai Membri delle Sezioni per ogni riunione ed al Presidente della Commissione.

    ART. 5

    Per accedere alla Commissione i ricorrenti devono proporre il quesito o all’Associazione della proprietà o al sindacato degli inquilini di Ferrara, previo versamento dell’importo del compenso disposto dai Comitati Direttivi in seduta congiunta e la sottoscrizione della accettazione del regolamento della Commissione e del verbale di conciliazione eventualmente intervenuto e sottoscritto dalle parti ricorrenti.

    L’Associazione ricevente il ricorso lo farà pervenire subito al Presidente che provvederà a convocare la Commissione.

     

    ART. 6

    Ogni ricorrente può proporre motivate eccezioni alla nomina dei membri della Sezioni a cui il ricorso è stato assegnato, con ricorso al Presidente della Commissione, che può accoglierlo sostituendo il/i mebro/i nominato/i con altri indicati dall’associazione corrispondente.

    ART. 7

    I componenti della Sezioni interessata si riuniscono per studiare il caso entro quindici giorni dalla ricezione dell’incarico. Devono convocare le parti per la discussione ed il tentativo di conciliazione per una riunione da tenersi presso il Comune entro trenta giorni dalla ricezione dell’incarico.

    ART. 8

    I ricorrenti devono o partecipare o delegare un loro rappresentante alla riunione della Sezione per illustrare le proprie posizioni e le proprie richieste. La mancata presenza di uno o più ricorrenti alla riunione, impone la riconvocazione in altra data. La reiterazione dell’assenza causa la mancata conciliazione che verrà certificata dalla Commissione.

    ART. 9

    La Sezione può rinviare la riunione per una sola volta per un massimo di trenta giorni, o per la assenza giustificata di un Membro della Sezione o per la necessità di ulteriore istruttoria.

    ART. 10

    L’assenza ingiustificata di un componente della Sezione o fa decadere dalla qualifica di esperto. Il Presidente della Commissione provvede a decidere sulla giustificazione e sulla sostituzione.

    ART. 11

    La Sezione agisce in via equitativa, senza formalità per un accordo consensuale che le parti si impegnano ad eseguire puntualmente, in quanto espressione della loro volontà.

    ART. 12

    In caso di conciliazione, la Sezione redige il verbale di conciliazione che, datato e sottoscritto dalle parti e dai membri della Sezione e visitato dal Presidente che lo avvalla, verrà depositato in copie eguali presso ognuna delle Associazioni, a disposizione di ognuna delle parti nella eventualità che l’altra non si attenga a quanto sottoscritto nel verbale di conciliazione.

    Le parti, con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, sollevano da ogni responsabilità civile e penale i membri della Sezione, la Commissione, il suo Presidente e le Associazioni, approvando in toto quanto scritto sul verbale di conciliazione.