ACCORDO PER LA CITTÀ DI BRESCIA

 

Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:

La Confedilizia nella persona del vicepresidente della Associazione provinciale della proprietà edilizia dott. Ivo Amendolagine;
L'Unione piccoli proprietari immobiliari, nella persona del presidente della sezione provinciale bresciana Carlo Manenti;
L'Asppi nella persona del segretario provinciale avv. Mario Moneghini;
La Unioncasa nella persona del segretario provinciale avv. Marco Bormioli;
L’A.P.P.C. rappresentata dal vice Presidente provinciale Omar Plebani;

Ed i seguenti sindacati degli inquilini:

Il Sicet nella persona del segretario provinciale Paolo Martinazzi;
Il Sunia nella persona del segretario provinciale Adriano Papa;
L'Uniat nella persona del segretario provinciale Pierangelo Bennati;
La Conia nella persona della rappresentante provinciale Eleonora Anzoni;
L’Ania nella persona del sig. Scalvini;

E con l'intervento - per la parte relativa ai contratti di natura transitoria afferenti agli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni: Istituto Superiore Universitario nella persona del prof . Giuseppe Staluppi;

premesso

che in attuazione dell'art. 2 comma 3 della L.431/98 e dell'art.1 d.m. 5/3/995 si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione del contratto - tipo relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone concordato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo.
(Segue il protocollo d'intesa sottoscritto dal Sindaco di Brescia e dalle Associazioni, che prevede il riconoscimento di una detrazione ICI di lire 150.000,, per i proprietari che concedono in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai sensi dell'art.2 comma 3 L.431198, e del presente accordo territoriale).

 

CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 d.m. 5/3/99)

  1. L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Brescia. Il territorio del Comune di Brescia, acquisite le informazioní concernenti la delimitazione delle microzone catastali, viene suddiviso in "zone omogenee" come da allegato A, ove saranno evídenziate altresì zone di particolare pregio e di particolare degrado, nonché l'elenco dettagliato delle vie di Brescia (all.A 1). Per il Comune interessato e per le zone omogenee, nonché quelle di particolare pregio o di particolare degrado, come individuate nell'allegato A, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni nello stesso allegato A. Le parti sopra richiamate s'impegnano a costituire con il Comune di Brescia un organismo finalizzato alla pianificazione della politica della casa nel territorio bresciano, o secondo le indicazioni che l'Osservatorio regionale previsto nella L.431/98 e nel D.M. 5 marzo 1999 verranno emanate.
  2. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l'allegato contratto (Allegato A del D.M. 5/3/99). Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni che stipulano il presente Accordo si impegnano a redigere e ad allegare all'accordo stesso, un documento di ripartizione degli oneri accessori fra locatore ed inquilino con riferimento agli usi locali.
  3. Contratti con durata superiore ai tre anni avranno le seguenti variazioni delle fasce di oscillazione:
  4. Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. A), L. 431/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 10 %, (o concordato di volta in volta tra le parti) a valere per l'intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente.
  5. Le parti concordano che nella valutazione delle unità immobiliari in applicazione di quanto disposto dal D.M. 5 marzo 1999, ove si indica la superficie valutata in mq. utile si deve intendere in "mq. utile" il mq. commerciale, secondo la definizione allegata al presente Accordo, rilasciata dal Collegio dei costruttori della provincia di Brescia, ove saranno anche indicate le modalità di valutazione del mq. Commerciale delle pertinenze e delle parti annesse; si dovrà invece intendere applicazione di usi locali la valutazione usualmente richiamata "a corpo" senza riferimento alle singole superfici. La valutazione "a corpo" è riservata in ogni caso per le unità immobiliari al di sotto dei 65 mq., con la precisazione di seguito espressa: la superficie da considerare per la determinazione del canone convenzionato (da calcolare sulla base del mq. utile/commerciale) è pari a mq. 55 e a mq. 65, quando essa risulta rispettivamente compresa fra mq. 45 e 55 e fra mq. 56 e 65, che verrà inserita nelle indicazioni qualitative negli allegati alla presente convenzione (allegato "C").
  6. Le parti concordano di rinviare all’art. 22 del contratto tipo allegato alla presente convenzione per ogni vertenza inerente l’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione, nonché delle vertenze inerenti la modifica della situazione fiscale collegata al presente accordo.
  7. In materia di oneri accessori le parti faranno riferimento alla redazione di un documento di ripartizione degli stessi, secondo l'impegno di cui al punto 2.

Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli della Legge 392/78.

 

GLI USI TRANSITORI

Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione (allegati A e B dell'Accordo territoriale) e del contratto tipo (Allegato B del D.M. 5/3/99) per gli usi transitori.
Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese ed essere superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo: quando il proprietario ha necessità di adibire entro i 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi:

Per l'inquilino le seguenti necessità, a causa di:

 

Il proprietario o l'inquilino che hanno necessità di stipulare un contratto transitorio devono provare la necessità di transitorietà allegando l'apposita documentazione al contratto. Inoltre la parte che manifesta la necessità transitoria deve dichiarare il motivo della stessa.
E' fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata a. r., prima della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata prevista dall'art.2 comma 1.
I canoni di locazione sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione massimo/minimo stabilite per l'affitto concordato, dal presente Accordo.
Le parti concordano di rinviare all’art. 24 del contratto tipo allegato alla presente convenzione per ogni vertenza inerente l’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione, nonché delle vertenze inerenti la modifica della situazione fiscale collegata al presente accordo.

 

CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Ai sensi dell'art.3 del D.M. 5/3/99 è possibile stipulare contratti di locazione per studenti universitari fuori sede.
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari iscritti a corsi di laurea nel Comune di Brescia, comune diverso da quello di residenza; tale condizione deve essere specificata nel contratto.
A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegato C del D.M. 5/3/99) le dichiarazioni dell'Istituto universitario attestanti l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti, o da agenzie per il diritto allo studio.
Il canone di locazione applicabili ai contratti per studenti fuori sede sono determinati utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati nel presente Accordo territoriale.
Le parti concordano di rinviare all’art. 23 del contratto tipo allegato alla presente convenzione per ogni vertenza inerente l’interpretazione e l’applicazione della presente convenzione, nonché delle vertenze inerenti la modifica della situazione fiscale collegata al presente accordo.

 

ELENCO ALLEGATI:

I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati nell'Accordo territoriale, e precisamente quelli allegati al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, che saranno depositati presso il Comune di Brescia unitamente all'Accordo sottoscritto.

 

Brescia, lì 4 giugno 1999.

Le organizzazioni della proprietà:

La Confedilizia nella persona del vicepresidente della Associazione provinciale della proprietà edilizia dott. Ivo Amendolagine;
L'Unione piccoli proprietari immobiliari, nella persona del presidente della sezione provinciale bresciana Carlo Manenti;
L'Asppi nella persona del segretario provinciale avv. Mario Moneghini;
La Unioncasa nella persona del segretario provinciale avv. Marco Bormioli;
L’A.P.P.C. rappresentata dal vice Presidente provinciale Omar Plebani;

Le organizzazioni degli Inquilini:

Il Sicet nella persona del segretario provinciale Paolo Martinazzi;
Il Sunia nella persona del segretario provinciale Adriano Papa;
L'Uniat nella persona del segretario provinciale Pierangelo Bennati;
La Conia nella persona della rappresentante provinciale Eleonora Anzoni;
L’Ania nella persona del sig. Scalvini;

 


Per ulteriori dettagli contattare la sede Territoriale SICET, Sindacato Inquilini Casa e Territorio.