Fra le seguenti organizzazioni della proprietà:
La Confedilizia nella persona del vicepresidente della Associazione provinciale
della proprietà edilizia dott. Ivo Amendolagine;
L'Unione piccoli proprietari immobiliari, nella persona del presidente della sezione
provinciale bresciana Carlo Manenti;
L'Asppi nella persona del segretario provinciale avv. Mario Moneghini;
La Unioncasa nella persona del segretario provinciale avv. Marco Bormioli;
L’A.P.P.C. rappresentata dal vice Presidente provinciale Omar Plebani;
Ed i seguenti sindacati degli inquilini:
Il Sicet nella persona del segretario provinciale Paolo Martinazzi;
Il Sunia nella persona del segretario provinciale Adriano Papa;
L'Uniat nella persona del segretario provinciale Pierangelo Bennati;
La Conia nella persona della rappresentante provinciale Eleonora Anzoni;
L’Ania nella persona del sig. Scalvini;
E con l'intervento - per la parte relativa ai contratti di natura transitoria afferenti agli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni: Istituto Superiore Universitario nella persona del prof . Giuseppe Staluppi;
premesso
che in attuazione dell'art. 2 comma 3 della L.431/98 e dell'art.1 d.m. 5/3/995
si intende addivenire alla stipula di un accordo territoriale per la definizione
del contratto - tipo relativo alle locazioni di immobili ad uso abitativo a canone
concordato; con validità fino a sottoscrizione di un nuovo accordo.
(Segue il protocollo d'intesa sottoscritto dal Sindaco di Brescia e dalle Associazioni,
che prevede il riconoscimento di una detrazione ICI di lire 150.000,, per i proprietari
che concedono in locazione gli immobili sulla base del canale convenzionato, ai
sensi dell'art.2 comma 3 L.431198, e del presente accordo territoriale).
CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 d.m. 5/3/99)
Resta comunque inteso che, per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli articoli della Legge 392/78.
GLI USI TRANSITORI
Le Associazioni firmatarie individuano i criteri generali per la definizione
dei canoni di locazione (allegati A e B dell'Accordo territoriale) e del contratto
tipo (Allegato B del D.M. 5/3/99) per gli usi transitori.
Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore
ad un mese ed essere superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto è individuata nel seguente modo: quando il proprietario
ha necessità di adibire entro i 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli,
dei genitori, per motivi:
Per l'inquilino le seguenti necessità, a causa di:
Il proprietario o l'inquilino che hanno necessità di stipulare un contratto transitorio
devono provare la necessità di transitorietà allegando l'apposita documentazione
al contratto. Inoltre la parte che manifesta la necessità transitoria deve dichiarare
il motivo della stessa.
E' fatto obbligo al proprietario di confermare, a mezzo raccomandata a. r., prima
della scadenza del contratto, il motivo che ha dato origine alla transitorietà.
In caso di mancata comunicazione, ovvero nel caso siano venute meno le esigenze
di transitorietà poste dal proprietario, il contratto sarà ricondotto alla durata
prevista dall'art.2 comma 1.
I canoni di locazione sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione massimo/minimo
stabilite per l'affitto concordato, dal presente Accordo.
Le parti concordano di rinviare all’art. 24 del contratto tipo allegato alla presente
convenzione per ogni vertenza inerente l’interpretazione e l’applicazione della
presente convenzione, nonché delle vertenze inerenti la modifica della situazione
fiscale collegata al presente accordo.
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Ai sensi dell'art.3 del D.M. 5/3/99 è possibile stipulare contratti di locazione
per studenti universitari fuori sede.
Si dispone che tale tipologia contrattuale è utilizzabile dai soli studenti universitari
iscritti a corsi di laurea nel Comune di Brescia, comune diverso da quello di residenza;
tale condizione deve essere specificata nel contratto.
A questo scopo devono essere allegate al tipo di contratto adottato (Allegato C
del D.M. 5/3/99) le dichiarazioni dell'Istituto universitario attestanti l'iscrizione
e la frequenza di corsi universitari.
La durata contrattuale va da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni ed
il contratto può essere sottoscritto dal singolo studente, o da gruppi di studenti,
o da agenzie per il diritto allo studio.
Il canone di locazione applicabili ai contratti per studenti fuori sede sono determinati
utilizzando i valori di oscillazione massimo/minimo per zone omogenee, individuati
nel presente Accordo territoriale.
Le parti concordano di rinviare all’art. 23 del contratto tipo allegato alla presente
convenzione per ogni vertenza inerente l’interpretazione e l’applicazione della
presente convenzione, nonché delle vertenze inerenti la modifica della situazione
fiscale collegata al presente accordo.
ELENCO ALLEGATI:
I contratti di locazione possono essere stipulati utilizzando esclusivamente i contratti tipo richiamati nell'Accordo territoriale, e precisamente quelli allegati al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999, che saranno depositati presso il Comune di Brescia unitamente all'Accordo sottoscritto.
Brescia, lì 4 giugno 1999.
Le organizzazioni della proprietà:
La Confedilizia nella persona del vicepresidente della Associazione provinciale
della proprietà edilizia dott. Ivo Amendolagine;
L'Unione piccoli proprietari immobiliari, nella persona del presidente della sezione
provinciale bresciana Carlo Manenti;
L'Asppi nella persona del segretario provinciale avv. Mario Moneghini;
La Unioncasa nella persona del segretario provinciale avv. Marco Bormioli;
L’A.P.P.C. rappresentata dal vice Presidente provinciale Omar Plebani;
Le organizzazioni degli Inquilini:
Il Sicet nella persona del segretario provinciale Paolo Martinazzi;
Il Sunia nella persona del segretario provinciale Adriano Papa;
L'Uniat nella persona del segretario provinciale Pierangelo Bennati;
La Conia nella persona della rappresentante provinciale Eleonora Anzoni;
L’Ania nella persona del sig. Scalvini;