Premesso :
- che in data 05 marzo 1999 il Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il
Ministro delle Finanze, ha emanato di cui all’art. 4 comma 2 , Legge 9 dicembre
1998 n. 431, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di
locazione da determinare nell’ambito degli accordi locali previsti dall’art. 2,
comma 3 ;
- che l’Accordo locale, secondo il disposto dell’art. 1 commi 1,2,3 e del D.M. 5
marzo 1999, acquisite le informazioni sulla suddivisione in zone nel Comune di
Oristano ai sensi del D.P.R. 138/98, deve definire all’interno di dette zone
urbane ed omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno
delle quali le parti contraenti private, assistite a loro richiesta dalle
rispettive organizzazioni sindacali, devono, concordare il canone effettivo di
locazione per l’unità immobiliare di cui si stipula il contratto ;
- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di
locazione riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall’ accordo
locale nell’ambito del territorio del comune di Oristano, secondo il disposto
degli art. 2 e 3 del D.M. 5 marzo 1999, i limiti di riferimento per la
determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo per i
contratti di natura transitoria, previsti dall’art. 5 della legge 9 dicembre
1998 n.431 ;
- che ai sensi dell’art. 2 , comma 4 , della legge 9 dicembre n.431, a
condizioni più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione immobili
alle condizioni definite dall’accordo stesso .
Tutto ciò premesso ad Oristano l’anno 2001 il giorno _ Dicembre nella sede del
comune tra le più rappresentative associazioni sindacali dei conduttori e le
associazioni della proprietà edilizia del comune di Oristano si stipula quanto
segue :
IL COMUNE DI ORISTANO, in persona del
Le OO.SS. degli Inquilini:
SICET in persona di: Giorgio VARGIU
UNIAT in persona di: Ciro VELA
SUNIA in persona di: Ignazio SAIU
Le OO.SS. della Proprietà Edilizia:
APPC in persona di: Antonello SOLINAS
PARTE I°
Norme generali
Art. 1
Oggetto
1. Il presente accordo disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 5, comma 1, 2 e 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e dall’art. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e i contratti tipo stabiliti dal presente accordo si applicano esclusivamente agli immobili locati nel territorio del Comune di Oristano così come suddiviso al successivo art. 7.
Art. 3
Durata
1. L’accordo, stante l’esigenza di sperimentare i
meccanismi contrattuali, ha carattere transitorio ed ha validità di diciotto
mesi a decorrere dalla data di deposito dello stesso presso il Comune di
Oristano o comunque fino al rinnovo della Convenzione Nazionale e del successivo
Decreto Ministeriale, come stabilito dall’art. 4, comma 1, della L. 431/98.
2. Alla scadenza sarà verificata la sua adeguatezza agli scopi preposti e
saranno adottate eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. Fino all’adozione di un nuovo Accordo, o in caso di mancata stipula, fino
all’emanazione del Decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 3, della L.
431/98, continuerà ad applicarsi il presente Accordo, il quale potrà in
qualsiasi momento, di comune intesa tra le parti sociali firmatarie dello
stesso, formare oggetto di revisione allorché il Comune deliberi aliquote ICI
specifiche per i locatori che lochino sulla base del presente Accordo o siano
modificate le agevolazioni fiscali di cui all’art. 8 della L. 431/98 o
intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei
canoni di locazione.
PARTE II°
CONTRATTI A CANALE CONCORDATO
(art. 2, comma 3 L. 431/98 e art. 1 D.M. 5.3.1999)
Art. 4
Durata del contratto
1. I contratti di locazione stipulati
ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, realizzati sulla base dei
criteri contenuti nel presente Accordo, non possono avere durata inferiore ai
tre anni, ad eccezione di quelli a natura transitoria previsti dall’art. 5 della
menzionata L. 431/98.
2. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo
del medesimo, lo stesso è prorogato di diritto per due anni, fatta salva la
facoltà di disdetta del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all’art. 3 della L. 431/98 ovvero
vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo art. 3.
3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti, così come
alle successive scadenze, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della
comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
4. Le parti possono stipulare contratti di durata superiore ai tre anni secondo
le modalità di cui al successivo art. 12.
5. I contratti di locazione previsti dalla presente PARTE II°, possono essere
stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all’allegato “A”,
il quale forma parte integrante del presente Accordo.
Art. 5
Disdetta
1. Alla prima scadenza del contratto il locatore
può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone
comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi tramite lettera
raccomandata A.R., per i motivi e secondo le modalità di cui all’art. 3 della L.
431/98.
2. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a
seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del citato
art. 3 della L. 431/98, lo stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al
conduttore da determinarsi in misura non inferiore a trentasei mensilità
dell’ultimo canone di locazione percepito.
3. Per la procedura di diniego del rinnovo si applica l’art. 30della L. 392/78 e
successive modificazioni.
4. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura
giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di
dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i
quali ha esercitato la facoltà di disdetta ai sensi dell’art. 3 della L. 431/98,
il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime
condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di
cui al precedente comma 2.
5. Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando
comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Art. 6
Sublocazione
1. Salvo espresso patto contrario è fatto diniego al conduttore di sublocare o cedere anche parzialmente l’immobile.
Art. 7
Zonizzazione
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M.
LL.PP. 5 marzo 1999, le OO.SS. dei conduttori e della proprietà edilizia
maggiormente rappresentative firmatarie del presente accordo, preso atto della
delibera del C.C. di Oristano n° 25 del 25 febbraio 1999 con la quale veniva
suddiviso il territorio comunale in microzone, individuano le seguenti aree
aventi caratteristiche omogenee:
- Area 1: comprendente le aree relative a tutta la città, con esclusione delle
aree poste oltre la ferrovia verso est, nonché delle zone industriali,
artigianali e commerciali, così come specificato nella planimetria di cui
all’allegato “1”;
- Area 2: comprendente le aree relative alle frazioni di Silì, Donigala F.,
Massama, Nuraxinieddu, Torregrande, alle zone agricole e alle borgate, alle zone
industriali, artigianali e commerciali, nonché alle aree poste oltre la ferrovia
verso est., così come specificato nella planimetria di cui all’allegato “2”.
Art. 8
Canone
1. In conformità alle disposizioni di cui al
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 5 marzo 1999, il canone di
locazione degli immobili è determinato secondo le disposizioni contenute negli
articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
- ubicazione sul territorio;
- stato di manutenzione dell’alloggio e dell’intero stabile;
- tipologia dell’alloggio;
- pertinenze dell’alloggio;
- dotazione di servizi tecnici;
- presenza di spazi comuni;
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi
scolastici e sanitari, attrezzature commerciali....);
- tipologia edilizia;
- eventuale dotazione di mobilio.
Art. 9
Fasce di oscillazione
1. Il canone di locazione degli
immobili da locare è determinato per zona, sulla base delle seguenti fasce di
oscillazione comprendenti un valore minimo ed uno massimo a mq./annuo:
omissis
2. Fatto cento la differenza tra valore minimo e valore massimo, nelle
rispettive fasce di oscillazione il valore minimo è aumentato, sino a
concorrenza del valore massimo, o diminuito percentualmente sulla base della
ricorrenza degli elementi previsti dalla seguente tabella:
omissis
3. Non è in facoltà delle parti contrattuali stabilire valori
di canone inferiori a quelli stabiliti dal presente articolo.
4. Allo scopo di produrre adeguata documentazione fiscale probatoria, e al fine
di dimostrare in ogni sede che il canone applicato corrisponde a quanto disposto
dal presente Accordo, il calcolo del canone agevolato, con tutti gli elementi
significativi da cui deriva, dovrà essere riportato nell’apposita scheda di cui
all’allegato “5”, debitamente sottoscritta dalle parti contrattuali e dalle
OO.SS. di loro fiducia, scelte tra quelle firmatarie del presente Accordo, e
allegata al contratto.
Art. 10
Superficie convenzionale
1. La superficie convenzionale
dell’alloggio espressa in mq., sulla quale viene determinato il canone di
locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:
A. l’intera superficie utile dell’unità immobiliare (per superficie utile si
intende l’area effettivamente calpestabile , misurata al netto di murature -
perimetrali, interne, divisorie, ecc.- pilastri, tramezzi, sguinci, vani di
porte e finestre, logge, eventuali scale interne e tutte le aree con altezza
inferiore a cm. 180);
B. lo 0,50 % della superficie utile delle autorimesse singole;
C. lo 0,35 % della superficie utile del posto macchina;
D. lo 0,30 % della superficie utile dei balconi, terrazze, cantine e altri
accessori similari;
E. lo 0,15 % della superficie scoperta di pertinenza esclusiva dell’immobile in
godimento ;
F. lo 0,10 % della superficie condominiale ad uso comune;
G. per le unità con superficie superiore a mq. 99 la metratura sarà ridotta del
10% e comunque non inferiore a mq. 100;
H. per le unità con superficie superiore a mq. 119 la metratura sarà ridotta del
15% e comunque non inferiore a mq. 120;
I. per le unità con superficie superiore a mq. 139 la metratura sarà ridotta del
20% e comunque non inferiore a mq. 140;
J. per le unità con superficie inferiore a mq. 51 la metratura sarà aumentata
del 20%;
K. per le unità con superficie inferiore a mq. 41 la metratura sarà aumentata
del 35%;
Art. 11
Maggiorazione per particolari categorie di immobili
1. Gli
importi della tabella di cui all’art. 9 sono incrementati fino ad un massimo del
25% per ville e abitazioni di pregio.
2. In caso di unità immobiliari arredate il canone può essere incrementato fino
ad un max del 25% tenuto conto della presenza di singoli pezzi di arredo e della
loro qualità così come descritti dalla tabella di cui all’allegato “3”. Tale
aumento è cumulabile con quello delle fattispecie precedenti.
Art. 12
Maggiorazioni del canone di durata superiore al minimo
1.
Le parti possono stabilire durate contrattuali superiori a tre anni e fino ad un
massimo di sei. In ogni caso, la proroga (eventuale) prevista dall’art.2 comma 5
della L. 431/98, sarà sempre solo di due anni.
2. il canone di locazione come determinato dal precedente articolo 9, è
incrementato di una percentuale pari al 4% per ogni anno di durata contrattuale
superiore al terzo e fino a un massimo di anni sei.
Art. 13
Aggiornamento del canone
1. Il canone di locazione, determinato in base agli articoli precedenti, sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT.
Art. 14
Adeguamento del canone in caso di ristrutturazione
1. Nel
caso di esecuzione sull’unità immobiliare o sull’edificio di cui è parte di
importanti e improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua
destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in
relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria
manutenzione, il locatore può chiedere al conduttore che il canone dell’alloggio
venga integrato con un aumento dell’interesse legale sul capitale impiegato
(spese sostenute).
2. In caso di esecuzione, nell’unità immobiliare e/o nell’intero edificio, di
lavori che comportino una significativa diminuzione della funzionalità della
stessa unità immobiliare, il canone di locazione è diminuito fino ad un massimo
del 30% per il periodo interessato.
Art. 15
Ripartizione oneri accessori
1. In materia di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e di ripartizione degli oneri accessori, si applica la tabella di cui all’allegato “4”, sottoscritta dai rappresentanti delle Associazioni firmatarie del presente Accordo. In ogni caso saranno interamente a carico del conduttore le spese in quanto esistenti relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, nonché alle forniture degli altri servizi comuni.
Art. 16
Modalità di consegna
1. Al momento della consegna le parti devono sottoscrivere apposito verbale da cui risulti lo stato di conservazione dell’immobile, nonché l’elencazione degli eventuali arredi, il tutto dovrà avvenire, facoltativamente, con l’ausilio delle OO.SS scelte dalle parti contrattuali tra quelle firmatarie del presente Accordo.
Art. 17
Deposito cauzionale
1. Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.
Art. 18
Commissione di Conciliazione Stragiudiziale
1. Nel
contratto tipo sarà prevista la seguente clausola: “ciascuna parte potrà adire,
per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed
esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione
dell’accordo territoriale, anche in relazione al canone, la Commissione di
Conciliazione Stragiudiziale all’uopo istituita”.
2. La Commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita da due componenti
scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo
ed un Presidente nominati sulla base dei criteri stabiliti dall’ emanando
Regolamento che farà parte integrante del presente Accordo.
3. In caso di variazione, in più o in meno, dell’imposizione fiscale rispetto a
quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata
potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei modi
sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni,
il nuovo canone a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi
compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
PARTE III°
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5 comma 1 L. 431/98 e art. 2 D.M. 5.3.1999)
Art.
19
Contratti transitori
1. Le parti private possono stipulare
contratti di locazione ai sensi dell’art. 5 comma 1 L.431/98 (uso transitorio)
nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti articoli facenti parte della
presente PARTE III°.
2. Ai contratti stipulati in virtù di quanto previsto dalla PARTE III° si
applica quanto disposto dai precedenti artt.: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 10, 11, 14,
15, 16, 17, 18.
3. I contratti di locazione previsti dalla presente PARTE III°, possono essere
stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all’allegato “B”,
il quale forma parte integrante del presente Accordo.
Art.
20
Durata
1. Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di natura transitoria del conduttore e/o del locatore, così come individuate dal successivo art. 21 del presente Accordo, non può avere durata inferiore a un mese, nè superiore a diciotto mesi.
Art. 21
Esigenze di natura transitoria
1. Le parti possono
stipulare contratti di durata non inferiore a un mese e non superiore a diciotto
mesi nei seguenti casi:
1.a. quando il locatore ha l’esigenza di adibire entro i diciotto mesi
l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti
motivi:
1.a.1 trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
1.a.2 matrimonio dei figli;
1.a.3 rientro dall’estero;
1.a.4 destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni
di studio esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di
residenza del locatore;
1.a.5 destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei
genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento
della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di
servizio;
1.a.6 separazione o divorzio;
1.a.7 vicinanza a congiunti con necessità di assistenza;
1.b. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto;
1.c. quando il conduttore ha esigenza di abitare l’immobile per i seguenti
motivi:
1.c.1 trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
1.c.2 separazione o divorzio;
1.c.3 assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica con previsione
di consegna entro i diciotto mesi risultante dallo stesso provvedimento di
assegnazione;
1.c.4 esistenza di valido titolo che dia diritto alla consegna ed al godimento
di immobile ad uso abitativo;
1.c.5 vicinanza a congiunti con necessità di assistenza temporanea;
1.e. quando il conduttore ha una esigenza transitoria di natura diversa da
quelle sopra elencate collegata ad un evento certo a data prefissata ed
espressamente indicata nel contratto.
2. Per la stipula dei contratti di cui al presente articolo è sufficiente la
presenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti
contraenti. Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo l’allegato
tipo di contratto (allegato E), sottoscritto dai rappresentanti delle
Associazioni.
Art. 22
Attestazione della transitorietà
1. Il conduttore deve
specificare nel contratto l’esigenza transitoria, come individuata dall’art. 21.
2. Prima della scadenza del contratto le parti devono confermare il verificarsi
delle ragioni transitorie tramite lettera raccomandata da inviarsi nel termine
stabilito nel contratto.
3. Qualora il locatore non adempia a quest’onere contrattuale, oppure siano
venute meno le cause della transitorietà, come sopra indicate, il contratto tipo
deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista dall’art. 2, comma
1, della L. 431/98.
4. L’esigenza transitoria del conduttore (così come da D.M. 5/03/99) deve essere
provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
PARTE IV
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5 comma 2 e 3 L. 431/98 e art . 3 D.M. 5.3.1999)
Art.
23
Contratti transitori per studenti universitari
1. Posto
che la città di Oristano è sede di Corsi Universitari, le parti private possono
stipulare contratti di locazione di natura transitoria ai sensi dell’art. 5
commi 2 e 3 della L. 431/98 (contratti transitori per studenti universitari),
nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti articoli facenti parte della
presente PARTE IV°.
2. Ai contratti stipulati in virtù di quanto previsto dalla presente PARTE IV°
si applica quanto disposto dai precedenti artt.: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 10, 11, 14,
15, 16, 17, 18.
3. I contratti di locazione previsti dalla presente PARTE IV°, possono essere
stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all’allegato “C”,
il quale forma parte integrante del presente Accordo.
Art.
24
Durata
1. Il contratto stipulato per soddisfare le esigenze di transitorietà abitativa degli studenti universitari, così come individuate dal successivo art. 25 del presente Accordo, non può avere durata inferiore a sei mesi, nè superiore a trentasei mesi.
Art. 25
Esigenze di natura transitoria
1. Le parti possono stipulare contratti di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a trentasei mesi e con le condizioni definite dalla presente PARTE IV°, esclusivamente nel caso in cui l’inquilino sia iscritto ad un corso di laurea o comunque studenti universitari e non sia residente nel comune di Oristano.
Art. 26
Soggetti contrattuali
1.I contratti di cui alla presente PARTE IV°, possono essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti o da aziende per il diritto allo studio.
Art. 27
Facoltà di recesso
1. Lo studente o i gruppi di studenti o
le aziende per il diritto allo studio, hanno facoltà di recedere in qualsiasi
momento dal contratto dandone preavviso al locatore almeno due mesi prima.
2. Nel caso in cui l’immobile sia locato ad una pluralità di conduttori, il
singolo conduttore può esercitare tale facoltà anche in forma parziale.
Art. 28
Canone
1. I canoni di locazione, calcolati sulla base dei precedenti artt. 8-9-10-11, saranno ridotti del 10% per i contratti con durata non superiore a 3 mesi, del 7% per i contratti con durata da 4 a 12 mesi, del 5% per i contratti con durata da 13 a 24, del 3% per i contratti con durata da 25 a 36 mesi.
PARTE V°
DIRITTI SINDACALI E RAPPRESENTANZA
Art. 29
Rappresentanze sindacali
1. Le parti firmatarie del
presente Accordo, riconoscono la necessità di definire forme democratiche di
rappresentanza sindacale.
2. Fino alla loro costituzione le competenze sono esercitate dalle OO.SS.
firmatarie del presente Accordo.
Art. 30
DELEGA PER CONTRIBUTI SINDACALI
1.I locatori, anche
attraverso l’Organizzazione Sindacale della proprietà alla quale aderiscono,
provvederanno alla trattenuta dei contributi sindacali ai conduttori mediante
delega sottoscritta dai medesimi e inviate ai locatori a cura degli stessi
conduttori o dell’Organizzazione Sindacale degli inquilini .alla quale
aderiscono.
2. Le deleghe avranno validità permanente, salvo revoca che può intervenire in
qualsiasi momento, e conterranno l’indicazione della Organizzazione Sindacale
degli inquilini cui la proprietà dovrà versare il contributo sindacale con
cadenza trimestrale.
Art. 31
Diritto di affissione e di riunione
1. Il diritto di
affissione è regolato in analogia al diritto di affissione nei posti di lavoro
previsto dall’art. 25 della L. 300/70.
2. I conduttori e le OO.SS. degli inquilini alle quali aderiscono, hanno diritto
di riunirsi in appositi locali messi a disposizione della proprietà ove
disponibili.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
Allo scopo di poter dimostrare, in caso di eventuale controllo fiscale, che il canone applicato in contratto corrisponde al canone agevolato, così come risulta dagli accordi centrali e da quelli depositati in comune, il calcolo del canone agevolato con tutti gli elementi da cui deriva potrà essere riportato in apposita scheda(all.5) da allegarsi in contratto, sottoscritta dalle OO.SS. che hanno prestato la propria assistenza alla stipulazione del contratto stesso .
Art. 33
Il presente Accordo verrà depositato presso la Segreteria Generale del comune di
Oristano mediante consegna all’ Ufficio Protocollo Generale .
Fanno parte integrante del presente accordo i seguenti allegati alla presente :
All. 1: planimetria Area 1;
All. 2: planimetria Area 2;
All. 3: tabella maggiorazione canone per mobilio;
All. 4: tabella ripartizione oneri accessori;
All. 5: scheda calcolo canone di locazione;
All. A: contratto tipo art. 2 comma 3 L. 431/98;
All. B: contratto tipo art. 5 comma 1 L. 431/98;
All. C: contratto tipo art. 5 comma 2 e 3 L. 431/98.
Ed inoltre :
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 1
- Le parti firmatarie del presente Accordo, si impegnano a ricercare
congiuntamente una intesa con l’Amministrazione Comunale di Oristano al fine di
stipulare un protocollo di intesa in previsione della differenziazione delle
aliquote ICI, della istituzione “dell’Osservatorio Locale della condizione
abitativa”, della costituzione “dell’Agenzia per la casa”.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 2
- Le parti firmatarie del presente Accordo, si impegnano a richiedere
l’inserimento nell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa dei seguenti
comuni: Terralba, Cabras . Si impegnano inoltre a raggiungere una analoga intesa
per i comuni non inseriti nell’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 3
- Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a emanare, entro gg. 15
dal deposito del presente Accordo presso il comune di Oristano, il Regolamento
per il funzionamento della “Commissione ci Conciliazione Stragiudiziale” il
quale verrà anch’esso depositato presso il Comune di Oristano per far parte
integrante del presente Accordo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 4
- Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano ad individuare procedure
semplici e rapide che consentano il passaggio contrattuale dal contratto
stipulato in base all’art. 2 comma 1 L. 431/98, al contratto definito dal
presente Accordo, ritenendo necessario il dover attrarre verso il contratto
concordato tutto il mercato cosiddetto libero al fine di favorire una generale
riduzione dei canoni di locazione, una contestuale riduzione della pressione
fiscale per i proprietari e un ingresso delle parti in un sistema integrato di
regole e di diritti contrattuali.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGR. PROV. SICET - Giorgio VARGIU
IL SEGR. PROV. UNIAT - Ciro VELA
IL SEGR. PROV. SUNIA - Ignazio SAIU
IL SEGR. PROV. APPC - Antonello SOLINAS -
omissis