Accordo per il territorio del comune di Lecce

ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI LECCE

DEFINITO AI SENSI DELL’ ART. 2, COMMA 3

TRA

S.U.N.I.A. –  S.I.C.E.T. - UNIAT

CONFEDILIZIA

 

Depositato nella Segreteria Generale del Comune di LECCE in data 22/10/1999.

 

 

N.B.: Partendo dalle microzone  catastali dichiarate dai Comuni ed accertate dall’Ufficio Tecnico Erariale, abbiamo applicato un tasso di redditività del 4% (quattro per cento) , un po’ superiore a quello dell’ Equo Canone di cui alla legge 392/78. Con tale percentuale, applicata ai valori   minimi-massimi   stabiliti dall’ U.T.E., abbiamo determinato il  “Canone Locativo Agevolato”,  di cui alla legge 431/98.

 

Le Organizzazioni di Categoria:

 

per la Proprietà:

Confedilizia

per l’inquilinato:

SUNIA 

  SICET
  UNIAT

 

VARIAZIONI ISTAT apportate ogni mese di Giugno successivo all’anno del primo deposito in Comune:

 

Anno 2001 Indice Istat al 100% =

2,9%

applicato al 75% pari al  2,175%

 Anno 2002 Indice Istat al 100% =

2,3%

applicato al 75% pari al  1,725%

Anno 2003 Indice Istat al 100% =

2,3%

applicato al 75% pari al  1,725%

Anno 2004 Indice Istat al 100% =

2,2%

applicato al 75% pari al  1,65  %

Anno 2005 Indice Istat al 100% =

1,9%

applicato al 75% pari al  1,425%

Anno 2006 Indice Istat al 100% =

1,5%

applicato al 75% pari al  1,125%

 Anno 2007 Indice Istat al 100% =

 

applicato al 75% pari al

 

 

 

ACCORDO TERRITORIALE PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI

 

LOCAZIONE AGEVOLATI  DEL COMUNE DI LECCE

 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’ art.2, comma 3 della L.431/98 ed in attuazione dell’Accordo Nazionale sottoscritto l’ 8 febbraio 1999 e recepito nel D.M. n.67 del  22/03/1999 del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero delle Finanze,

le Organizzazioni Sindacali degli inquilini :

 

S.U.N.I.A. –  S.I.C.E.T. – U.N.I.A.T.

 

Le Organizzazioni Sindacali della proprietà

 

CONFEDILIZIA

 

convengono e stipulano il seguente accordo:

 

- il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di LECCE.  Il territorio  è stato suddiviso in tre zone omogenee, due sub zone   di pregio e tre sub zone di  degrado, di comune accordo SUNIA – SICET – UNIAT – CONFEDILIZIA , come da Allegato 1 (cartografia ed elenco vie).

 

Resta inteso che ove i singoli edifici vengono attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l’intero edificio incluso nella zona di maggiore valore.

 

-     Il canone di locazione viene stabilito in lire /mq mensili minimo/massimo per ogni fascia. Il mq viene calcolato come da allegato n 2. L’allegato n. 2 definisce inoltre le caratteristiche dell’alloggio ammobiliato, mentre l’allegato 2.1 individua le condizioni generali dello stabile e dell’alloggio.

 

§    I contratti di locazione  avranno una durata minima di anni 3 e si rinnoveranno automaticamente in assenza di disdetta.

 

§    I canoni di locazione di cui all’allegato n. 3 potranno essere incrementati per gli anni superiori ai tre nel modo seguente:

-    del 3% per il 4 anno;

-    del 6% per il 5 e 6 anno;

-    del 10% oltre i 6 anni.

 

§   Per la stipula dei contratti dovrà essere utilizzato il contratto tipo di cui all’allegato n. 4.

 

§   Per i contratti di locazione di natura transitoria dovrà essere utilizzato l’allegato n. 4.1.

 

L’esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore per giustificare  la natura del contratto viene individuata nel seguente modo:

 

·  quando il proprietario ha necessità di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per i motivi di :

 

-    trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

-    matrimonio;

-    matrimonio dei figli;

-    rientro da altro comune;

-    attesa di autorizzazioni per la ristrutturazione o demolizione dell’immobile o ampliamento con alloggio attiguo;

-    altra eventuale esigenza specifica del locatore collegato ad evento certo, potrà essere prevista, previo richiesta, alla Commissione di Conciliazione di cui al presente accordo.

 

·    Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:

 

-     trasferimento temporaneo della sede di lavoro;

-     contratto di locazione a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

-     assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o da privati di un alloggio che si rende disponibile entro 18 mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato;

-     vicinanza momentanea a parenti bisognosi;

-     uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso comune.

 

§   Per il contratto di locazione per esigenze abitative per studenti Universitari dovrà essere utilizzato l’allegato n. 4.2.

 

§   Il canone di locazione di natura transitorio e per le esigenze degli studenti viene stabilito come da allegato n. 3.

 

§   Le parti, in materia di oneri accessori, faranno riferimento all’accordo di cui all’allegato n. 5. Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto si farà riferimento agli artt. 9  e 10 della legge 392/78.

 

Con protocollo d’intesa da sottoscriversi entro 45 giorni tra il Comune di Lecce e le organizzazioni di cui sopra, saranno fissati i criteri per il funzionamento e il regolamento della Commissione di Conciliazione stragiudiziale  che svolgerà un servizio di interpretazione, esecuzione, nonché di esatta applicazione dell’accordo comunale anche in merito al canone di locazione come previsto dal D.M. n. 67 del 23.3.99.

 

La Commissione dovrà rispondere entro 20 giorni dal ricevimento del quesito; il parere sarà vincolante per le parti.

 

Detta Commissione sarà composta da 2 componenti indicati dalle organizzazioni sindacali di riferimento del locatore e del conduttore. Il Presidente (terzo componente) sarà il Sindaco o un Suo delegato. La sede della Commissione sarà presso il Comune di Lecce. In mancanza di intervento del Comune il terzo componente della Commissione, con funzione di Presidente sarà designato di comune accordo.

 

Qualora nel termine di 45 giorni innanzi indicato non si raggiunga l’intesa per la costituzione e il funzionamento della Commissione stragiudiziale  tra il Comune di Lecce e le organizzazioni firmatarie del presente accordo, queste ultime nei successivi giorni 15 sottoscriveranno e depositeranno un accordo integrativo per garantire ai locatori e conduttori il servizio di conciliazione.

 

NORMA TRANSITORIA

In attesa dell’attuazione di quanto sopra, sarà  possibile depositare istanza per il procedimento di conciliazione presso la Segreteria di una associazione firmataria del presente accordo. L’associazione ricevuta l’istanza convocherà l’altra parte per avviare il tentativo di conciliazione.

 

Al fine di integrare la capacità contrattuale dei soggetti stipulanti in riferimento alla determinazione dei contenuti, si rileva l’opportunità di una assistenza sindacale nel senso che i contratti di locazione vengano stipulati con l’assistenza dei sindacati.

 

I firmatari del presente accordo si riservano di individuare e di integrare altre zone di pregio o di degrado nelle tre zone omogenee.

 

Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di  recepimento  di convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8 febbraio 1999 e potrà, di comune intesa, formare oggetto di revisione allorchè  il Comune deliberi aliquote ICI specifiche per i locatori che affittano sulla base del presente accordo o siano modificate le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 8 della legge 431/98 o intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale dei canoni di locazione.

 

Le parti firmatarie del presente accordo si riuniranno entro 12 mesi per verificare  congiuntamente l’applicazione e l’impatto dell’accordo .

 

 

 

SUNIA

(De Filippi Patrizia )

CONFEDILIZIA

(Congedo  Marino)

SICET

(Surano Franco )

 

 

UNIAT

(Valzano Fabrizio)