Accordo territoriale per il territorio del comune di Caserta

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9/12/98 n. 431 e del Decreto Ministeriale 5/3/99 n. 67

 

Tra:

  1. il SICET (sindacato inquilini casa e territorio) della provincia di Caserta, in persona del segretario provinciale  sig. Carlo Scalera nato a Maddaloni il 09/09/1951; il SUNIA (sindacato nazionale inquilini ed assegnatari) federazione provinciale di Caserta, con sede in Caserta via unità italiana, 158, in persona del Segretario provinciale, geom. Antonio Gentile nato a Caserta – San Clemente il 14/2/1958; e l’UNIAT (unione nazionale inquilini ambiente e territorio) federazione della provincia di Caserta, con sede in Caserta, via Roma, in persona del segretario provinciale sig. Francesco d’Angelo, nato a Maddaloni, il 27/10/1960 da una parte

e

  1. l’APE (associazione provinciale della proprietà edilizia Caserta – Confedilizia) con sede in Caserta, piazza Vanvitelli 33, in persona del Presidente, Avv. Giancarlo Carnielli, nato a Cieggia Ve il 16/9/1944; UPPI (unione piccoli proprietari immobiliari) con sede in Caserta, alla via Tanucci, 75, in persona del presidente Avv. Pasquale Garofano, nato a Guardia Sanframondi BN il 29/1/1950; l’APPC (associazione piccoli proprietari case), con sede in Caserta, via Mazzini 46, in persona del presidente dott. Giuseppe Altieri, nato a Caserta il 6:2/1953, la FEDERPROPRIETA’ (federazione nazionale della proprietà edilizia), con sede in Caserta, via Battistessa, in persona del presidente avv. Giovanni Bellucci, nato a Cerreto Sannita BN, il 23/2/1922, dall’altra parte,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il seguente accordo territoriale:

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
(Art. 2, comma 3, legge 9/12/1998, n. 431 e art. 1DM 5/3/99 n. 61)

Art. 1

L’ambito di applicazione del presente accordo territoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Caserta.

Art. 2

Il territorio comunale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è diviso, tenuto conto anche della ripartizione delle zone effettuate in base alla L. 392/78 – in sei zone omogenee (di cui una di particolare pregio, come individuate nell’allegato A).

Art. 3

I “valori di riferimento”, minimo e massimo dei canoni di locazione, per le zone omogenee – come individuate all’art. 2, Allegato A) – in cui è diviso il territorio amministrativo del comune di Caserta sono definiti nelle misure riportate nell’Allegato B) ed espressi in £/mq. annue.

Art. 4

Per la determinazione del “valore effettivo” del canone di locazione sono definite quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell’Allegato C), parte prima.
Le parti contrattuali, individuata – in base allo stradario di cui all’Allegato A) – la zona urbana omogenea in cui è ubicato l’immobile, oggetto del rapporto locativo, e in base agli elementi di caratterizzazione – la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone, tra il valore e il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione dell’unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell’Allegato C), parte seconda.

Art. 5

Ai fini della previsione di cui al punto 5 del D.M. 5/3/99 n° 67, per i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti Privatizzati, ovvero,soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, il canone definito con le modalità di cui agli artt. 2, 3, e 4, ed agli allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale, potrà essere ridotto, d’intesa tra le parti sottoscrittrici dell’accordo integrativo, fino ad un massimo del 15% del valore concordato;

Art. 6

Il “contratto tipo locale” (Allegato D) – da utilizzarsi per la istituzione dei rapporti locativi in epigrafe – è definito sulla base del modello allegato al D. M. 5/3/99 n° 67, con l’inserimento della seguente clausola:
“Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione del presente accordo territoriale anche a riguardo del canone, una commissione di conciliazione stragiudiziale composta da tre componenti, due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente del locatore e del conduttore, ed un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo”.

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI
 (Art. 5, comma 1°, legge 431/98 ed art. 2 DM 5/3/99 n. 67)

Art. 7

L’ambito di applicazione del presente accordo territoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Caserta.

Art. 8

Con riferimento all’art. 2, comma 4, DM 5:3/99 n. 67, il canone dei contratti di locazione “transitori ordinari” sarà concordato dai contraenti nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3  e 4 dagli allegati A), B) e C) del presente accordo territoriale.

Art. 9

La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:

  1. se persona fisica, dall’esigenza di destinare l’immobile ad uso abitativo, proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli per uno dei seguenti motivi:
  2. se persona giuridica, società, ente pubblico o con finalità pubblica, sociale, di culto, cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale, dall’esigenza di destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le proprie finalità.

b) per il conduttore

  1. dall’esigenza di abitare l’immobile per uno dei seguenti motivi:

Per la stipula di un contratto “transitorio ordinario” sarà sufficiente l’individuazione di una sola delle predette specifiche esigenze anche se riferite al solo locatore o conduttore, sempre ché siano certificate da idonea documentazione.

Art. 10

Il contratto di locazione “transitorio ordinario” dovrà essere stipulato necessariamente secondo il “contratto tipo locale”, definito sulla base del modello allegato al DM 5/3/99 n. 67, che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l’Allegato E) del presente accordo territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di conciliazione stragiudiziale, come definite con la clausola richiamata all’art. 6 del presente accordo territoriale.

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5 comma 2, legge 9/12/98 n. 431 e art. 3 DM 5/3/99 n. 67)

 

L’ambito di applicazione del presente accordo, per i contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Caserta, sede di università, nonché dai territori amministrativi dei comuni sedi di università.

Art. 12

Con riferimento all’art. 3, comma 4 del DM 5/3/99 n. 67, il canone di contratti di locazione “transitori per studenti universitari” sarà definito dai contraenti, nell’ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3  e dagli allegati A), B) e C) del presente accordo territoriale, per quanto concerne il comune di Caserta, ovvero con le modalità previste dagli accordi territoriale che saranno stipulati per ciascuno comuni limitrofi di cui all’art. 11 che precede.

Art. 13

Il contratto individuale di locazione “transitorio per studenti  universitari” dovrà essere stipulato dai contraenti necessariamente secondo il “contratto tipo locale” definito sulla base del modello allegato al DM 5/3/99 n. 67 che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l’allegato F) del presente accordo territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di conciliazione stragiudiziale ed in esso dovrà essere inserita, a cura dei contraenti, la seguente ulteriore clausola:
“In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali titolari, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al locatore da parte del conduttore (o conduttori) iniziale e del conduttore subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente i patti contrattuali.
Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore di recedere dal contratto, dandosene comunicazione con preavviso scritto di almeno un mese al locatore, quando si verifichi l’interruzione degli studi prima della scadenza contrattuale”.

Art. 14

Per tutti i contratti previsti dal presente accordo territoriale:
gli oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio indicato nella tabella – da richiamarsi nel contratto di locazione – che costituisce l’allegato G) del presente accordo territoriale;
il canone su richiesta del locatore potrà essere aggiornato, all’inizio del secondo e del terzo anno di durata contrattuale, in ragione del 75% della variazione in aumento, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente, sempreché ciascuna variazione annuale superi il 2,5%. A decorrere dall’inizio  del 4° anno, nel caso di protrazione biennale in conseguenza di disdetta del locatore, ovvero di rinnovazione tacita, l’aggiornamento annuale del canone sarà dovuto, sempre su richiesta del locatore, a prescindere da ogni limite percentuale e sempre nella misura del 75%.

Art. 15

Il presente accordo territoriale, che avrà durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il comune di Caserta, potrà formare di comune intesa tra le parti oggetto di revisione, anche prima della sua scadenza, nelle ipotesi in cui:

  1. siano deliberate dal Comune di Caserta specifiche aliquote ICI per gli immobili concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente accordo territoriale;
  2. siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall’art. 8 della L. 431/98;
  3. intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione per le città di Caserta;
  4. si ritenga dalle parti stipulanti necessario procedere ad una modifica dell’accordo stesso.

Il presente accordo dopo la scadenza triennale, e resterà comunque in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l’8/2/99.

Art. 16

Il presente accordo territoriale è composto di n. cinque pagine, è suddiviso in 16 articoli con 7 allegati, contraddistinti dalle lettere A), B), C), D), E), F), e G), che formano parti integranti dell’accordo stesso.

 

Caserta, 3 dicembre 1999

 

Per le associazioni della proprietà edilizia

APE-CONFEDILIZIA
UPPI
APPC
FEDERPROPRIETA’

 

Per le associazioni sindacali del conduttori

SICET
SUNIA
UNIAT

 


 

ALLEGATO A
CASERTA - STRADARIO PER GLI ACCORDI DI CUI ALLA L. 431/98

ZONA 1 – CENTRO
ZONA 2 – INTERMEDIA TRA CENTRO E PERIFERIA Nord del centro
ZONA 3 – PERIFERIA
ZONA 4 – STRADE TRA LA PERIFERIA E LE FRAZIONI STORICHE
ZONA 5 – FRAZIONI
ZONA 6 – PARTICOLARE PREGIO

 

ALLEGATO B
VALORI DEI CANONI MINIMI E MASSIMI DETERMINATI PER LE ZONE OMOGENEE IN CUI E’ STATO SUDDIVISO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASERTA

 

ALLEGATO C

PARTE PRIMA
VALORI DI OSCILLAZIONE DEI CANONI ALL’INTERNO DELLE FASCE

PARTE SECONDA
CALCOLO DELLA SUPERFICIE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE

 


Per maggiori informazioni,  per avere i Contratti e gli allegati,  rivolgersi alla Sede SICET della propria città.

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