APE – CONFEDILIZIA
UPPI – Unione Piccoli Proprietari
U.D.U. – Unione degli Universitari
SUNIA
SICET
UNIAT
Siena 4.8.2003
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, e art. 4 e art. 4 bis, della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 ed in attuazione della Convenzione Nazionale, sottoscritta dalle parti sociali, in Roma, il 6 settembre 2002 e recepito nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero delle Finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ... del ............... 2003
l’anno 2003, il giorno … del mese di..........
in Siena, nella Sede del Comune di Siena,
alla presenza del .............
e
dei Sigg.........................
in rappresentanza dei Comuni di:
..............................................
con la partecipazione
Tra
e
le Organizzazioni Provinciali Inquilini
SUNIA – SICET – UNIAT
SI E’ CONVENUTO QUANTO SEGUE
ART. 1
DISCIPLINA GENERALE
“Strumenti di Informazione”
La Contrattazione collettiva triennale; la dualità del mercato della locazione:
canone libero e canone contrattato, la pluralità delle tipologie contrattuali, ecc.
ecc. impongono l’individuazione di strumenti di monitoraggio e di informazione sui
valori di mercato degli alloggi, sui canoni, sulle tipologie edilizie, sugli standards
abitativi e dei servizi e, più in generale, sulla domanda e sull’offerta della locazione.
Presso il Comune di Siena ed in forma associata con altri Comuni della Provincia,
viene costituito l’Osservatorio Territoriale del mercato pubblico e privato della
locazione e delle politiche abitative. In tale osservatorio sono rappresentate le
Organizzazioni della Proprietà Edilizia e dell’Inquilinato, le Confederazioni CGIL,
CISL, UIL, le Associazioni delle Imprese di Costruzione (Ance, Api, Cna, Confartigianato,
ecc., ecc.), l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, le Associazioni Studentesche
maggiormente rappresentative.
L’Osservatorio potrà avvalersi di collaborazioni esterne come la Camera di Commercio,
le Agenzie Immobiliari, liberi professionisti. Le modalità costitutive saranno definite
dalle Parti firmatarie della presente Convenzione e del Contratto Collettivo Territoriale.
L’osservatorio è organizzato dai Comuni dell’Area Senese, avvalendosi anche della
costante collaborazione dell’Università degli Studi.
Compiti dell’Osservatorio:
ART. 2
FONDO DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
In base ai comma 4 e 8 dell’art. 11, Legge 431/98, visto il Decreto del Ministero
dei LL.PP. del 27/04/1999, per l’Assegnazione alle Regioni e ai Comuni, dei contributi
per il sostegno alla locazione dei nuclei familiari con fasce di reddito inferiore
ai 20 e 27 milioni e con incidenza del canone, pari rispettivamente, al 14% e al
24%, è istituita presso i Comuni, una Commissione con il compito di fissare i criteri
di erogazione dei contributi e per predisporre i bandi comunali per l’assegnazione
degli stessi.
I singoli Comuni, attese le esigenze dei ceti più deboli e compatibilmente con i
problemi di bilancio, si impegnano autonomamente a contribuire con proprie risorse
aggiuntive a quelle già erogate ed erogande dallo Stato e dalle Regioni. La Commissione
è composta dai rappresentanti dei Comuni e degli Inquilini.
ART. 3
COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Le parti firmatarie del presente Accordo Territoriale si dotano di una “Commissione” per la risoluzione delle controversie sui canoni, sulla classificazione degli immobili, sugli oneri accessori, sulla ripartizione delle spese e sui diritti contrattuali e sindacali. Il ricorso avverrà dopo un primo tentativo esperito in sede sindacale. Tale Commissione terrà conto anche di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra Confedilizia e Sunia – Sicet – Uniat – siglato in Roma il 20 maggio 1999.
ART. 4
NORME GENERALI
PARTE PRIMA
Le parti riproducono in allegato al presente Accordo Territoriale, tutte le norme contrattuali definite dalla Legge 431/98, dai Contratti Tipo elaborati dalla Convenzione Nazionale del 06-09-2002 e recepiti dal Decreto Ministeriale del 30-12-2002, dalle norme ancora in vigore della Legge 392/78, dai Regolamenti Edilizi dei Comuni e dalla Normativa per la sicurezza degli impianti degli alloggi, di cui alla Legge 46/90. Diritto dell’inquilino alla prelazione sulla vendita ed il riaffitto in base alla legge 392/78, artt. 38, 39 e 40.
PARTE SECONDA
Il presente Accordo Territoriale assume gli elaborati e le scelte che i singoli
Comuni hanno deliberato unitamente alle scelte e agli accordi convenuti con le Organizzazioni
della Proprietà e degli Inquilini per le Zone Omogenee e per il “Canone Contrattato”.
(Per le Zone Omogenee del Comune di Siena viene allegata la Tabella n. 1).
PARTE TERZA
In seguito alla divisione delle Microzone e delle Zone Omogenee, le parti stabiliscono due fasce per il “Minimo” ed il “Massimo” del Canone di Locazione. Per i Comuni, le fasce dei Canoni Minimo e Massimo sono ricavate dai rispettivi valori delle singole Microzone, (fogli allegati 1 e 2, 3). Il Canone di Locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione Istat. Per i contratti di cui all’art. 2, comma 3 della Legge 431/98, di durata superiore ai 3 (tre) anni, il Canone Concordato verrà maggiorato del 4%. Il Contratto è valido, se redatto in conformità all’allegato A, della Convenzione Nazionale.
STANDARD DEI SERVIZI DEGLI ALLOGGI E COEFFICIENTI CORRETTIVI
Le parti contraenti del presente Accordo, convengono di suddividere in tre gruppi
tutti gli alloggi che insistono all’interno delle varie Zone Omogenee e nelle Aree
individuate alla Tabella n. 1 ed ai Fogli 1 e 2, 3 assegnando i coefficienti “Normale”,
“Mediocre” e “Scadente”, (con riferimento ai parametri indicati nella Tabella n.
2).
SUPERFICIE CONVENZIONALE ALLOGGIO
Per la determinazione della Superficie Convenzionale dell’alloggio espressa
in Mq., si fa riferimento alla Tabella n. 3.
ALLOGGI CON SUPERFICIE UTILE INFERIORE AI 60 MQ.
Per gli alloggi inferiori ai 60 mq. di superficie utile, i valori dei canoni espressi
in “L. mq. mese” delle Zone Omogenee, verranno incrementati del 10%.
ALLOGGI CON MOBILIA CONCESSI ALLE FAMIGLIE
Per gli alloggi concessi in affitto ammobiliati, il canone mensile verrà incrementato
del 15% in caso di mobilia completa ed in buone condizioni e, del 10% con mobilia
parziale e/o scadenti condizioni.
ONERI ACCESSORI
In materia di oneri accessori, le parti fanno riferimento alla allegata “Tabella
G”, di ripartizione degli stessi. Resta inteso, che per quanto non espressamente
previsto, si fa riferimento agli artt. 9 e 10 della Legge 392/78 e all’art. 1609
del Cod. Civ.
ART. 5
DISCIPLINA SPECIALE E NORME TRANSITORIE
EMERSIONE DEL MERCATO NERO E IRREGOLARE
Le parti ritengono che non tutto il cosiddetto mercato sommerso sia riconducibile ad illegalità premeditata e speculativa. Pertanto, dal punto di vista meramente contrattuale e quindi come impegno delle parti contraenti, si deve considerare sanato il precedente rapporto locativo, per tutti quei contratti che emergeranno alla legalità secondo la presente Convenzione Territoriale. Dunque è auspicabile prevedere che in un periodo del ciclo contrattuale e di validità del presente accordo, tutte le attuali forme di locazione transitino alle nuove regole definite dalla Legge 431/98 e dalla presente Convenzione. Ciò, al fine di favorire una generale riduzione dei canoni, della pressione fiscale sulla Proprietà e per l’ingresso delle Parti Sociali in un sistema integrato di regole e diritti contrattuali.
CONTRATTI CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA
NON COMPRESI NEGLI ELENCHI DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA
Le parti si impegnano, sia pure nella loro Autonomia Istituzionale, per i correttivi
e le modifiche da apportare alle Leggi n. 61/89 e n. 431/98.
Le parti si impegnano inoltre, per la stipula di contratti a Canone Concordato,
atteso che anche i Comuni esclusi dai benefici fiscali della Legge 431/98, adottino
misure a sostegno della contrattazione, mediante la manovra delle aliquote fiscali
sull’ICI.
ART. 6
CONTRATTI PER USO TRANSITORIO
(Art. 5, comma 1, Legge 431/98)
Questi contratti corrispondenti alle normative dettate dalla Legge 431/98 e dalla Convenzione Nazionale (Allegato C), non sono ammessi ai benefici fiscali e sono possibili solo alle condizioni sotto elencate e nei Comuni firmatari del presente Accordo.
PARTICOLARI ESIGENZE DEI LOCATORI
Quando il Proprietario ha necessità di adibire l’immobile, entro 18 mesi, ad uso proprio o di un parente, per motivi di:
PARTICOLARI ESIGENZE DEI CONDUTTORI
Quando l’inquilino ha necessità transitoria per motivi di:
VALIDITA’ CONTRATTI
I Contratti sono validi solo se stipulati secondo i Modelli Ministeriali del 30.12.2002 (Allegato C).
ART. 7
CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(Art. 5, comma 2)
La Legge 431/98, ammette questi contratti ai benefici fiscali solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE OBBLIGATORIA
NORMATIVE CONTRATTUALI
Nel caso di Contratto plurimo, sarà inserita una clausola di possibile recesso del singolo e di subentro di terza persona al posto di eventuale recedente, previa comunicazione scritta al Locatore e ferma rimanendo la validità della durata contrattuale dall’inizio della locazione primaria. Il Locatore ha facoltà di negare il subentro per comprovate ragioni.
Inoltre è previsto:
ART. 8
DIRITTI SINDACALI
PREMESSA
L’introduzione del metodo concertato e della contrattazione tra le parti sociali,
apre un nuovo capitolo rispetto alle recenti relazioni sindacali.
Ferma rimanendo la distinzione tra piccola e grande proprietà, si conviene tuttavia
di dotarsi di una disciplina comune e unitaria per l’intero universo dell’inquilinato
e di una carta dei diritti sindacali. Resta inteso che la Grande Proprietà si configura
in quei Locatori che detengono oltre 15 alloggi, anche se in Comuni diversi.
RIUNIONE
Le Organizzazioni Sindacagli degli Inquilini possono effettuare riunioni in ambienti idonei messi a disposizione della proprietà.
DELEGA SINDACALE
Laddove è possibile e comunque nei Grandi Enti, pubblici e privati, la Proprietà provvederà alla trattenuta mensile dei contributi sindacali per i Conduttori che ne facciano richiesta mediante la delega sottoscritta dal Conduttore e inoltrata al Proprietario dallo stesso, o per tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale l’inquilino aderisce.
GESTIONE CONTRATTUALE
Ferma rimanendo la possibilità di Locatori e Conduttori, di richiedere l’assistenza delle organizzazioni firmatarie della presente Intesa Contrattuale, queste ultime si impegnano alla reciproca contestuale assistenza delle parti. Per la gestione contrattuale è prevista una quota di servizio del Locatore e del Conduttore
Art. 9
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI
(Agevolazioni fiscali ICI)
Ferme rimanendo tutte le agevolazioni fiscali stabilite dalla Legge 431/98 e
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 30.12.2002, i Comuni determineranno,
nella loro autonomia istituzionale ed in linea con le leggi dello Stato, delle fasce
per l’aliquota dell’ICI, in modo da contribuire per questa via all’affermazione
del Contratto a “Canone Concordato”.
Le Associazioni della Proprietà e degli Inquilini chiedono che l’aliquota ICI, venga
fortemente differenziata tra coloro che affittano secondo regole certe (aliquota
minima) e quelli che rimangono nel mercato sommerso, irregolare e nello sfitto (aliquota
massima),
Poiché le agevolazioni fiscali dell’ICI sono facoltative e gravano sulle risorse
finanziarie delle Comunità locali, tale fiscalità sarà concessa su richiesta degli
interessati e solo ed esclusivamente per quei contratti di locazione redatti con
le imperative regole della Legge e del presente Accordo Territoriale.
Lo sgravio fiscale dell’ICI è comunque subordinato a condizioni di igienicità dell’alloggio,
al rispetto degli standards abitativi prescritti dalle leggi sulla Salute Pubblica
e alla sicurezza degli impianti di cui alla Legge n. 46/1990.
Tali garanzie si possono ritrovare in quei contratti redatti con l’Assistenza
delle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo o, in difetto tramite la verifica del
contratto da parte di una Commissione composta dai rappresentanti dei Comuni e delle
Organizzazioni Sindacali.
Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Accordo entra in vigore con la firma di tutti i soggetti interessati
e ammessi dalla Legge 431/98 e dal momento della sua deposizione presso la Casa
del Comune di Siena e dei Comuni che rientrano nelle disposizioni della Legge 431/98.
La sua validità è di 3 (tre) anni, a partire dal deposito presso le Sedi dei Comuni.
Il presente Accordo Territoriale, potrà formare oggetto di revisione anche prima
della scadenza, per uno dei seguenti motivi:
Alla Presenza di:
Letto, approvato e sottoscritto
A.P.E. – Confedilizia
U.P.P.I. – Unione Piccoli Proprietari
S.U.N.I.A. – S.I.C.E.T. – U.N.I.A.T.
Il Sindaco di Siena, nonché i Sigg .....................in rappresentanza dei Comuni di: ................
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 e artt. 4 e 4 bis, della Legge 431/98, prendono atto di quanto convenuto e stipulato tra le Parti Sociali, assicurandone la Pubblicazione all’Albo Pretorio di ogni singolo e rispettivo Comune sopra richiamato.
Siena, 4-8-2003
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.