Le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia
A.S.P.P.I. | di Forlì-Cesena | in persona di | Sacchetti Luciana |
A.P.E. Confedilizia | di Forlì-Cesena | in persona di | Martini Dino |
le Organizzazioni sindacali degli Inquilini:
S.U.N.I.A. | di Forlì-Cesena | in persona di | Castellucci Mano |
S.I.C.E.T. | di Forlì-Cesena | in persona di | Casadei Oliviero |
U.N.I.A.T. | di Cesena | in persona di | Borghetti Marcello |
Nonché per le parti afferenti l’articolo1, commi 5, 6 e 7, del D.I. 30/12/02, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari - anche delle seguenti organizzazioni:
A.N.C.E. | di Forlì-Cesena | in persona di | Mambelli Bruno |
______________ | ____________ | in persona di | _______________ |
Premesso che
In data 30 agosto 1999 e successiva interpretazione ed aggiornamento del 6
luglio 2000, è stato siglato il primo accordo territoriale con i modelli
contrattuali definiti nell’accordo.
Le Associazioni della proprietà edilizia e quelle degli inquilini, ritengono
necessario individuare condizioni contrattuali, da inserire nell’accordo
territoriale di cui all’articolo 2, comma 3, ed articolo 5, commi 1, 2, 3, della
L. 431/98, che tengano conto, della specificità del mercato abitativo locale,
gli usi e le consuetudini, nell’Accordo territoriale, utili
a tale conseguimento, come previsto dall’art.
4-Bis, punto 2, della legge 8 gennaio 2002, n. 2.
Che, il CIPE in attuazione dell’art. 8, comma 4, legge 431/98, ha
inserito il Comune di Cesenatico fra i Comuni ad alta tensione abitativa
(G.U. n. 40 del 18/02/04), che pertanto l’Amministrazione comunale, in seguito
all’incontro con le Associazioni qui rappresentate il 28 aprile 2004, ha
deciso in data
04 maggio 2004, una consistente riduzione dell’ICI per i contratti
regolamentati al 0,5 per mille, con decorrenza dal 1 gennaio 2004,
ed a verificare per gli anni a venire il fabbisogno, anche attraverso un
confronto con le parti sociali.
Per i locatori che concederanno in affitto a canone agevolato (art. 2, comma 3,)
a nuclei familiari alloggi adibiti a prima abitazione, ed a Studenti
Universitari
(art. 5, comma 2), nonché a lavoratori immigrati Italiani e stranieri
(art. 5, comma 1).
Previa redazione e sottoscrizione dell’apposito allegato N del presente accordo.
Le Associazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini, riconoscono l’importanza delle decisioni assunte dell’Amministrazione comunale di Cesenatico, si riscontra la volontà di partecipare in modo diretto alla definizione delle politiche abitative, anche attraverso un monitoraggio dei contratti di locazione (banca dati – osservatorio).
Le parti auspicano e si propongono altresì in particolare i seguenti obbiettivi:
Si conviene e stipula quanto segue:
1) CONTRATTI AGEVOLATI
(art. 2, comma 3, L. 431/'98, legge 2 / 2002, e, D.I. del 30/12/2002)
L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio del Comune di CESENATICO.
Il territorio comunale acquisite le informazioni concernenti le microzone
catastali, è suddiviso in “zone omogenee”, delimitate dai fogli catastali, come
da all.
H.
Per le zone omogenee, come sopra individuate, vengono definite le fasce di
oscillazione dei canoni, come da allegato I.
Le fasce di oscillazione per il calcolo del canone vengono determinate sulla
base della tabella di cui all’allegato I, di valori espressi in €/mq./mese,
in base alla presenza degli elementi di cui all’allegato L.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di individuazione e calcolo del
canone di locazione, viene predisposto un apposito modulo, utile al
locatore e conduttore, per ottenere la riduzione dell’ICI dal Comune
di Cesenatico, ed agevolazioni fiscali laddove previste denominato
allegato N.
All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti a determinare in concreto,
con l’eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni, se richiesta, il
canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sulla base
degli elementi oggettivi (trasformati in punti) di cui all’allegato L.
La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella dell’unità
immobiliare
(con esclusione di balconi e terrazze) determinata sulla base della
superficie interna, al netto dei soli muri perimetrali.
A tal fine, i metri quadri utili sono calcolati con una tolleranza in più o in
meno del 5%, come segue:
- unità uso abitazione (esclusi balconi, terrazzi ed altri accessori) | nella misura del 100% |
- veranda (con struttura di agibilità anche per la stagione invernale) | nella misura del 50% |
- autorimessa singola | nella misura del 50% |
- mansarda uso servizio | nella misura del 30% |
- posto auto coperto riservato e cantina | nella misura del 20% |
Il canone effettivo verrà quindi individuato nell’ambito della
FASCIA MINIMA: | quando sono presenti fino a | 6 punti |
FASCIA MEDIA: | quando sono presenti da | 7 a 11 punti |
FASCIA MASSIMA: | quando sono presenti da | 12 punti in poi |
In caso di assenza di impianto di riscaldamento, il canone dovrà
essere determinato comunque all’interno della fascia MINIMA.
In caso di mancanza di ascensore oltre il terzo piano fuori terra, si
porterà in detrazione un elemento (-1) fra quelli esistenti, sempre che
l’assenza
non sia imposta da norme di legge, al fine di individuare la fascia
minima, media e massima, per la determinazione del canone.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione (tipo-agevolato),
secondo l’allegato tipo di contratto (allegato A al D.M. del 30/12/2002),
recante altresì possibilità di Conciliazione come previsto nell’Accordo
territoriale fra le parti, nonché le pattuizioni che col presente accordo
formalmente le parti convengono :
2) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art. 5, comma 1, L. 431/'98 e art. 2 D.I. 30/12/2002)
L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Cesenatico.
Il presente Accordo prevede che la durata della locazione non può essere
inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.I. 30/12/2002, le Organizzazioni
stipulanti danno atto che, per il Comune di Cesenatico, in quanto
inserito nell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa (G.U. 40 del
18/02/04), il canone dei contratti individuali in oggetto, sarà definito dalle
parti contraenti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce
di oscillazione dei contratti agevolati.
Per i contratti in oggetto - per i quali le organizzazioni stipulanti
concordano:
Esigenze di transitorietà del locatore, quando intenda disporre dell’immobile per:
Adibirlo ad esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento del titolo abilitativo al lavoro e/o professione;
Eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali abbia fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupazione dell’appartamento.
Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo ed espressamente indicata nel contratto, così come qualsiasi esigenza del locatore dovrà essere specificata o documentata nel contratto.
Esigenze di transitorietà del conduttore, quando ha:
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente
documentate.
E’ fatto obbligo al locatore confermare l’esigenza transitoria con
lettera raccomandata da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari
ad almeno un mese, per ogni semestre, o frazione, di durata del
contratto.
3) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2 e 3, L. 431/'98 e art. 3 D.I. 30/12/2002)
Tali contratti sono utilizzabili per studenti iscritti ad un corso di studi
universitari in un Comune diverso da quello di residenza (come pure per giovani
partecipanti a programmi di scambio internazionale quali: Socrates - Erasmus,
Tempus, Leonardo da Vinci e Servizio Volontario Europeo ovvero studenti di
nazionalità estera iscritti o coinvolti in attività di scambio che vedono
l’Università di Bologna partner promotore nell’ambito dei programmi comunitari
sopracitati), hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o
dal singolo o da gruppi di studenti.
Per i contratti in oggetto – per i quali le organizzazioni stipulanti concordano
che:
L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in oggetto è
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Cesenatico, i cui
conduttori siano iscritti ad un corso o diploma di laurea fra le
sedi distaccate dell’Università di Bologna.
Le fasce di oscillazione per il calcolo dei canoni di locazione per i contratti
in oggetto, sono costituite dalle fasce di oscillazione per le zone (all. H),
con gli elementi (all. L), e le determinazioni € mq. (all. I) ed
arredamento (mobilio all. M), individuate nel presente accordo relativo
al Comune di
Cesenatico.
ACCORDI INTEGRATIVI
Per i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari,
destinate ad uso abitativo, sono da intendersi in capo ad un medesimo soggetto
100 a livello nazionale, oppure almeno 50 unità se ubicate nel territorio
comunale di Cesenatico, nonché, Imprese od Associazioni di
Imprese di Datori di lavoro, Fondazioni, Enti o Società
per l’Affitto
partecipate dal Comune di Cesenatico in relazione alla locazione di
alloggi.
Le parti firmatarie il presente accordo sono propense a sottoscrivere
appositi
Accordi Integrativi con le parti interessate.
CLAUSOLE FINALI
II presente Accordo Territoriale - nella sua triplice articolazione -
resterà in vigore per la durata di tre anni, a partire dal deposito dello
stesso presso il Comune di Cesenatico.
II presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima
della sua naturale scadenza qualora:
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si rendono fin
d'ora disponibili ad assistere le parti nelle trattative pre-contrattuali per la
definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del
canone.
In caso di variazione in più o in meno dell’imposizione fiscale in ragione
del 10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto,
la parte interessata potrà chiedere l’intervento delle parti firmatarie
dell’accordo, le quali entro 90 giorni, determineranno, il nuovo canone,
da valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso
l’eventuale proroga o fino a nuova locazione.
Il presente Accordo sarà depositato dalle parti, presso la Segreteria generale
del Comune di Cesenatico, mediante consegna di copia autentica, all’Uff.
Protocollo gen. del Comune.
ELENCO ALLEGATI
Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:
All. G tabella per la
ripartizione
oneri accessori fra locatore e conduttore;
All. H suddivisione Zone (Aree
omogenee) del Comune di Cesenatico;
All. I fasce di
Oscillazione
del Comune di Cesenatico;
All. L elementi per la
determinazione della fascia minima, media e massima;
All. M tabella per l’indicazione di “
alloggio arredato”;
All. N modello per riepilogo
determinazione ed autocertificazione del canone;
Letto, confermato e sottoscritto in data 21 settembre 2004 dalle organizzazioni stipulanti:
le Organizzazioni sindacali della Proprietà Edilizia
A.S.P.P.I. | di Forlì-Cesena | in persona di _________________ |
A.P.E. Confedilizia | di Forlì-Cesena | in persona di _________________ |
le Organizzazioni sindacali degli Inquilini
S.U.N.I.A. | Forlì-Cesena | in persona di __________________ |
S.I.C.E.T. | Forlì-Cesena | in persona di __________________ |
U.N.I.A.T. | Cesena | in persona di __________________ |
______________ | ___________ | in persona di __________________ |
Nonché per le parti afferenti l’articolo 1, commi 5, 6 e 7, del D.I. del 30/12/2002, per la parte integrativa relativa ai contratti di locazione di natura transitoria ordinaria ed a quella per gli studenti universitari – anche le seguenti rappresentanze:
A.N.C.E. Forlì-Cesena in persona di __________________
21 settembre 2004
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.