DEFINITO AI SENSI
DELL'ART. 2,COMMA 3
TRA
S.U.N.I.A. – SICET – UNIAT
ASSEDIL / CONFEDILIZIA – ASPPI- APPC
Accordo Territoriale per il Comune di Bari
ai sensi dell’art. 2 - comma 3° - Legge n. 431/98
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione
del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 59 del 11/04/2003.
L’anno 2004, il giorno 17 del mese di novembre, in Bari , nella sede comunale
TRA
le associazioni degli inquilini:
SUNIA Provinciale,
SICET CISL Provinciale,
UNIAT – UIL Provinciale
EE
le associazioni della proprietà edilizia:
ASSEDIL Confedilizia Provinciale,
ASPPI Provinciale,
APPC Provinciale
ALLA PRESENZA
dell’Assessore all’E.R.P. avv. Giovanni Giannini delegato dal Sindaco di Bari, convengono e stipulano il seguente accordo:
il presente accordo ha valore per tutto il territorio del Comune di Bari. Il
territorio è stato suddiviso in 9 microzone omogenee dal Consiglio Comunale con
delibera n. 62 del 1999 cosi come previsto dall'art. 3 comma 154 e 155 della legge
23/12/96 n. 662 (Allegato 1). Resta inteso che ove singoli edifici vengono attraversati
dalla linea di confine delle zone si considererà l’intero edificio incluso nella
zona di maggiore valore.
Il canone di locazione viene stabilito in Euro per metro quadro (mq.) mensile minimo/massimo
per ogni fascia. La superficie convenzionale dell’immobile viene determinata ai
sensi delle legge n. 392/78. Ai fini del calcolo della superficie convenzionale
è tollerabile un errore del 4% in più o in meno.
Le caratteristiche dell’alloggio ammobiliato, vengono definite dall’allegato 2;
le condizioni generali dello stabile e dell’alloggio vengono definite dall’allegato
2.1 .
Per ogni micro zona il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare
è determinato secondo l’allegato n. 3.
I contratti di locazione avranno la durata minima di anni tre e si rinnoveranno
automaticamente in assenza di disdetta.
I canoni di locazione di cui all’allegato n. 3, relativi ai contratti di durata
superiore ai tre anni, potranno essere incrementati nella misura massima, secondo
le percentuali di seguito riportate
L’aumento nella misura di cui sopra sarà mantenuto anche per il periodo di proroga
biennale.
Il canone previsto nei contratti di locazione a stipularsi potrà essere aggiornato
annualmente nella misura contrattata dalle parti che comunque non potrà superare
il 75% della variazione Istat.
I livelli minimi e massimi delle fasce di cui al presente accordo non subiranno
alcuna variazione per tutta la durata dell’accordo medesimo, fatta eccezione per
l’ipotesi di variazione dell’imposizione fiscale sull’immobile locato.
Per la stipula dei contratti dovrà essere utilizzato il contratto tipo di cui all’allegato
n. 4.
Per le condizioni contrattuali relative ai contratti di locazione di natura transitoria
dovrà essere utilizzato l’allegato n. 4.1. Mentre per il canone di locazione allegato
n. 3
L’esigenza transitoria del locatore e/o del conduttore per giustificare la natura
del contratto viene individuata nel seguente modo:
Quando il proprietario ha necessità di adibire entro 18 mesi l’immobile ad abitazione
propria, dei figli, dei genitori, per i motivi di:
Quando l’inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:
I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista
dall’art. 2, comma 1, della legge 9/12/98, n.431, in caso di inadempimento delle
modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto
di cui al comma 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 2002 (G.U. n. 59 dell’11
aprile 2003), ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.
Per il contratto di locazione per esigenze abitative per studenti universitari dovrà
essere utilizzato l’allegato n. 4.2 e per determinare il canone di locazione l’allegato
n. 3 del presente accordo.
Le parti, in materia di oneri accessori, faranno riferimento all’accordo di cui
all’allegato n. 5. Resta comunque inteso che per quanto non espressamente previsto
si farà riferimento alle leggi vigenti e agli usi locali.
LA COMMISSIONE CONCILIATIVA
Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione dei
contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo
Territoriale, ciascuna parte può richiedere, prima di adire l’Autorità giudiziaria,
che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziaria che deve decidere
non oltre venti giorni dalla ricezione della richiesta..
E’ altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione
affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto
al presente Accordo.
In caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata,
in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto,
la parte interessata può adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale
determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.
Le parti stipulanti adotteranno in separata sede il regolamento sul funzionamento
della precitata Commissione.
Le organizzazione sindacali auspicano che l’Amministrazione Comunale proceda alla
riduzione dell’ICI per i locatori che aderiscono al presente accordo tenuto conto
delle esigenze del bilancio comunale.
Ai fini delle agevolazioni fiscali ICI ove sia previsto dal Comune di Bari dovrà
essere rilasciata dalla Commissione di Conciliazione attestazione di conformità
del contratto alle condizioni di cui al presente accordo
La Commissione rilascerà la precitata attestazione sulla base delle dichiarazioni
rese dalla parti nel contratto.
Le parti contraenti restano uniche responsabili della veridicità delle dichiarazioni
rese nel testo contrattuale.
Le parti contraenti possono essere assistite nella redazione dei singoli contratti,
a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo.
Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro a seguito dell'emanazione
di un nuovo Decreto Ministeriale di recepimento di convenzione Nazionale sostitutiva
di quella pubblicata sulla G.U. n. 59 dell’11/04/2003.
Il presente accordo sostituisce il precedente depositato presso il Comune di Bari
il 14 luglio 1999.
SUNIA | _____________________ | ASSEDIL-CONFEDILIZIA | _____________________ |
SICET | _____________________ | APPC | _____________________ |
UNIAT | _____________________ | ASPPI | _____________________ |
ALLEGATO N. 1:
DELIBERA DELLE MICROZONE
ALLEGATO n. 2 :
CALCOLO DEL METRO QUADRO
DEFINIZIONE DELL’ALLOGGIO AMMOBILIATO
Con riferimento alla suddivisione del Comune di Bari in n. 9 micro zone di cui
all'allegato "1" i canoni di locazione sono determinati in metro quadro convenzionale
mensile.
Per gli appartamenti con superficie convenzionale superiore ai 130 metri quadri,
si applica una riduzione del 10% sul valore della fascia da applicare.
Per gli appartamenti con superficie convenzionale inferiore ai 50 metri quadri,
si applica una aumento del 10% sul valore della fascia da applicare.
Per immobile totalmente ammobiliato si intende quello dotato dei seguenti arredi:
Tutte le camere devono essere provviste di idonea illuminazione elettrica.
Per immobile parzialmente arredato si intende quello dotato di parte degli arredi
innanzi indicati.
ALLEGATO n. 2.1
CONDIZIONI GENERALI DELLO STABILE
CONDIZIONI GENERALI DELL’APPARTAMENTO
ALLEGATO 2.1
CONDIZIONI GENERALI DELLO STABILE "BUONE"
Per buone condizioni dello stabile deve intendersi:
PER BUONE CONDIZIONI DELL'APPARTAMENTO DEVE INTENDERSI:
ALLEGATO N. 3
SUB-FASCIE DEL CANONE DI LOCAZIONE
PER LE NOVE MICRO ZONE
ZONA 1: CITTA’ VECCHIA
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DI CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – OLTRE QUATTRO | |
MINIMO: MQ | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B - ALMENO QUATTRO ELEMENTI | |
MINIMO: MQ | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA C - FINO A TRE ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
Zona di pregio: gli immobili con balcone su mare o su piazza Mercantile – Piazza Ferrarese – Piazza Massari – Via Venezia che hanno almeno riscaldamento, autoclave, impianto elettrico adeguato alla legge n. 46/90 e condizioni generali dell’appartamento e dello stabile buone secondo l’allegato n. 2.1. rientrano nella fascia A.
AMMOBILIATO:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati,
situati al piano terra e piani interrati.
ZONA 2: CENTRO STORICO ½ LIBERTA’ E ½ MADONELLA
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – OLTRE SETTE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B – FINO SETTE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA C – ALMENO CINQUE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA D – FINO A QUATTRO ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
N.B. per rientrare nelle sub-fasce “A” “B” e “C” i servizi igienici (tazza, lavabo, doccia ovvero vasca) presenti all'interno dell'immobile, nonché la dotazione di impianto di riscaldamento ed autoclave.
Zona di pregio: Gli immobili con balcone e con ingresso sulla via Sparano, su corso V. Emanuele, su C.so Cavour, su piazza Garibaldi, su Piazza Umberto, piazza Moro che hanno almeno riscaldamento, ascensore dopo il 2° piano, autoclave, impianto elettrico interno adeguato alla legge n. 46/90, condizioni generali dell'appartamento e dello stabile in buone condizioni secondo l’allegato 2.1 rientrano nella sub-fascia A.
N.B. per gli immobili costruiti dopo il 1973 il primo posto auto ovvero box auto di pertinenza dell’immobile non può essere affittato separatamente dall’appartamento.
Ammobiliato:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati,
situati al piano terra e piani interrati.
ZONA 3: 1/2 MADONELLA 1/2 JAPIGIA ZONA ESPANSIONE
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – OLTRE DIECI ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B – FINO A DIECI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQQ |
SUB-FASCIA C – FINO A OTTO ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA D – ALMENO CINQUE ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA E – FINO A QUATTRO ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
Per le zone di pregio quali: Zona Executive – zona contrada Barone si applica la sub- fascia A.
N.B. rientrano nella sub-fascia A gli immobili che presentano particolari rifiniture
all'interno dell'appartamento quale piastrellatura di almeno due metri in entrambi
i servizi e nella cucina, pavimentazione in marmo od altro di particolare pregio,
mentre costituisce elemento indispensabile l’adeguamento impianto elettrico.
L'immobile con i servizi igienici all’esterno dell’alloggio o privo di impianto
di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima sub-fascia.
Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell’alloggio costruito
successivamente al 1973 non può essere affittato separatamente dall’appartamento.
Ammobiliato:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati, situati al piano terra e piani interrati.
ZONA 4: CARRASSI - PICONE - SAN PASQUALE - POGGIOFRANCO
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – OLTRE DIECI ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B – FINO A DIECI ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA C – FINO A OTTO ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA D – ALMENO SEI ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA E – FINO A CINQUE ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
N.B. Rientrano nelle sub-fascie “A” e “B” gli immobili che presentano particolari
rifiniture all'interno dell'appartamento quale piastrellatura di almeno due metri
in entrambi i servizi e nella cucina, pavimentazione in marmo od altro particolare
pregio, mentre costituisce elemento indispensabile l’adeguamento impianto
elettrico.
L'immobile con i servizi igienici all’esterno dell’alloggio o privo di impianto
di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima sub-fascia.
Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell’alloggio costruito
successivamente al 1973 non può essere affittato separatamente dall’appartamento.
Ammobiliato:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati,
situati al piano terra e piani interrati.
ZONA 5: SAN PAOLO - STANIC
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – FINO A OTTO ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B – OLTRE SEI ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA C - ALMENO SEI ELEMENTI | |
MINIMO MQ.. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA D – FINO A CINQUE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
N.B. Rientrano nella sub-fascia “A” gli immobili che presentano particolari rifiniture all'interno dell'appartamento quale piastrellatura di almeno due metri in entrambi i servizi e nella cucina, pavimentazione in marmo od altro particolare pregio, mentre costituisce elemento indispensabile l’adeguamento impianto elettrico.
L'immobile con i servizi igienici all’esterno dell’alloggio o privo di impianto
di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima sub-fascia.
Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell’alloggio costruito
successivamente al 1973 non può essere affittato separatamente dall’appartamento.
Ammobiliato:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati,
situati al piano terra e piani interrati.
ZONA 6: 1/2 LIBERTA’ – SANGIROLAMO – FESCA ZONA DI ESPANSIONE
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – OLTRE SETTE ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B – OLTRE SEI ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ/td> |
SUB-FASCIA C - ALMENO SEI ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ/td> |
SUB-FASCIA D – FINO A CINQUE ELEMENTITI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
N.B. rientrano nelle sub fascie A) e B) gli immobili che presentano particolari
rifiniture all'interno dell'appartamento quale piastrellatura di almeno due metri
in entrambi i servizi e nella cucina, pavimentazione in marmo od altro particolare
pregio, mentre costituisce elemento indispensabile l’adeguamento impianto elettrico.
L'immobile con i servizi igienici all’esterno dell’alloggio o privo di impianto
di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima sub-fascia.
Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell’alloggio costruito
successivamente al 1973 non viene considerato per la determinazione degli elementi
ai fini della individuazione della fascia.
Ammobiliato:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.o.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati,
situati al piano terra e piani interrati.
ZONA 7: TORRE A MARE – SAN GIORGIO
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – OLTRE SETTE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B - ALMENO SETTE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQQ |
SUB-FASCIA C – SEI ELEMENTI | |
MINIMO MQ | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA D – FINO A CINQUE | |
MINIMO MQ. | MASSIMO MQ |
N.B. Rientrano nella sub- fascia A gli immobili che presentano particolari rifiniture
all'interno dell'appartamento quale piastrellatura di almeno due metri in entrambi
i servizi e nella cucina, pavimentazione in marmo od altro particolare pregio, mentre
costituisce elemento indispensabile l’adeguamento impianto elettrico per le sub-fascie
“A” e “B”.
L'immobile con i servizi igienici all’esterno dell’alloggio o privo di impianto
di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima sub-fascia.a.
Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell’alloggio costruito
successivamente al 1973 non può essere affittato separatamente dall’appartamento.
Ammobiliato:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati,
situati al piano terra e piani interrati.
ZONA 8: CARBONARA – CEGLIE DEL CAMPO - LOSETO
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – OLTRE SETTE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B - ALMENO SETTE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA C - ALMENO SEI ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA D – FINO A CINQUE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
N.B. Rientrano nella sub fascia A gli immobili che presentano particolari rifiniture
all'interno dell'appartamento quale piastrellatura di almeno due metri in entrambi
i servizi e nella cucina, pavimentazione in marmo od altro particolare pregio, mentre
costituisce elemento indispensabile l’adeguamento impianto elettrico per le sub-fasce
“A” e “B”.
L'immobile con i servizi igieni all’esterno dell’alloggio o privo di impianto di
riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima sub-fascia.
Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell’alloggio costruito
successivamente al 1973 non può essere affittato separatamente dall’appartamento.
Ammobiliato:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati,
situati al piano terra e piani interrati.
ZONA 9: PALESE MACCHIE – SANTO SPIRITO
ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FASCIA DEL CANONE DI LOCAZIONE
SUB-FASCIA A – OLTRE SETTE ELEMENTI |
|
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA B - ALMENO SETTE ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
SUB-FASCIA C – FINO A SEI ELEMENTI | |
MINIMO MQ. | MASSIMO: MQ |
N.B. Rientrano nella sub-fascia A gli immobili che presentano particolari rifiniture
all'interno dell'appartamento quale piastrellatura di almeno due metri in entrambi
i servizi e nella cucina, pavimentazione in marmo od altro particolare pregio, mentre
costituisce elemento indispensabile l’adeguamento impianto elettrico per le sub-fasce
“A” e “B”.
L'immobile con i servizi igienici all’esterno dell’alloggio o privo di impianto
di riscaldamento e di autoclave rientra nell'ultima sub-fascia.
Si precisa che il posto auto ovvero box auto di pertinenza dell’alloggio costruito
successivamente al 1973 non può essere affittato separatamente dall’appartamento.
Ammobiliato:
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le sue caratteristiche rientrerebbe
nelle fasce “B e C, và inserito nella sub-fascia “A” con l’aumento massimo del 10%
a condizione che abbia il riscaldamento, l’autoclave e di infissi in buono stato
e che sia ubicato a partire dal primo piano.
L’immobile totalmente ammobiliato che secondo le caratteristiche indicate nel presente
accordo, che già rientra nella sub-fascia “A”, avrà un canone aumentato del 20%.
L’immobile totalmente ammobiliato ubicato al piano terra va sempre inserito nella
sub-fascia “B” con l’aumento massimo del 10%.
L’immobile parzialmente ammobiliato va inserito nella sub-fascia “B” con l’aumento
massimo del 10%.
E’ esclusa l’applicazione dell’aumento del valore per gli immobili ammobiliati,
situati al piano terra e piani interrati.
ALLEGATO N. 4
CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
e come da accordo territoriale di Bari
* * * *
Il/La sig./soc. (1) .......................................................................................di seguito denominato/a LOCATRICE, (assistita da (2) ...................................................in persona di .............................. ) concede in locazione al/ alla sig. (1) .................. di seguito denominato/a CONDUTTORE, identificato mediante (3)........................................
(assistito da (2) ...............................in persona di ............................................. ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in .................................... via .............................. n.......piano ........ scala ........ int. ........ composta di n. ............ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ................................................ ..................................................................................................................
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà ............... riscaldamento ...............................
acqua .....................altre ..............................................................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:...........................................
b) codice fiscale della LOCATRICE .....................................................................
documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: ...................................................
certificato di collaudo e certificazione energetica: ...............................................................
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O DELL’UNITA’ IMMOBILIARE: .........................................................................
........................................................................................................................
La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE e dei suoi familiari conviventi che attualmente sono: ................................................................................................
Il conduttore si impegna a comunicare alla locatrice ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Il contratto è stipulato per la durata di anni ....................(5), dal ..................... al .......................... e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della LOCATRICE che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni.
Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell’unità immobiliare alla prima scadenza e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2
(Canone)
A. Il canone annuo di locazione è convenuto in euro ................................... , importo che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero.............................., in n. .................. rate eguali anticipate di euro ............ ciascuna, alle seguenti date: ..........................................................(4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è determinato fra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di Bari, depositato presso detto Comune il ..................... , prot. ............ , ed inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall’Accordo integrativo stipulato in ............................... il .................... tra la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori .............................................. del Comune di ................................. .
Il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del ........................, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat.
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ...................................... pari a ................... mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per anni due – fruttifera di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Articolo 4
A carico del conduttore ricadranno tutti gli oneri accessori, di cui all’allegato n. dell’accordo territoriale, da pagarsi direttamente all’amministratore del condominio nella misura risultante da preventivo e/o consuntivo. Il locatore all'uopo sin da ora delega il conduttore a chiedere all'amministratore o al locatore documentazione e giustificativi delle spese relativi agli oneri accessori ovvero di prendere visione anche tramite la propria organizzazione sindacale.
Per la ripartizione degli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella ripartizione oneri accessori” di cui all'accordo comunale allegato n. 5.
Articolo 5
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 6
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza -autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Articolo 7
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni nonché quelle conseguenti al recesso anticipato, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 4 e 5, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE. Per quanto concerne i conguagli delle spese previste dagli articoli 4 e 5 si rinvia a quanto ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese sopraddette, trascorsi i termini di cui all'articolo 5 della legge n. 392/78, dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni.
Resta salvo quanto disposto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 9
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 10
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nelle premesse del presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
Articolo 11
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad usare l’unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo dell’unità immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora l’unità immobiliare abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o di regolamento emanate dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRICE, contestualmente alla consegna delle chiavi.
La locatrice si riserva il diritto di far eseguire, sia all'interno che all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto, tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.
Articolo 12
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
Articolo 13
(Riconsegna)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 14
(Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono, per patto espresso, a beneficio della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo15
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 16
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Articolo 17
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita verrà del pari concordato, e sarà comunque compreso nell’arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 18
(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli ............................. hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 19
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente – dal Sindaca o suo delegato.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
La Commissione è istituita presso il Comune di Bari.
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all’articolo 2.
Altre clausole ................................................................................................
........................................................................................................................
Letto, approvato e sottoscritto
.................., li, ......................
Il locatore ........................................
Il conduttore ....................................
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto.
Il locatore ........................................
Il conduttore .....................................
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa .
(5) La durata minima è di anni tre.
(6)In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione – una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c. 2, dello stesso DPR".
(7 Cancellare per intero o nelle parti interessate.
DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
e come da accordo territoriale di Bari
* * * * *
Il/La sig./ soc. (1) ........................................................................di seguito denominato/ a LOCATRICE, (assistita da (2) ......................................in persona di ..................... ) concede in locazione al/ alla sig. (1)....................... ......di seguito denominato/ a CONDUTTORE, identificato mediante (3)........................ (assistito da (2) .......................................... in persona di ................................. ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ........................ via ........................... n..... piano ... scala ...... int....... composta di n. ........vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) .................................................................................................................
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà .................... riscaldamento .............................
acqua ........................ altre ...........................................................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:...............................................
b) codice fiscale della LOCATRICE ................................................................... .
documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: ...................................
certificato di collaudo e certificazione energetica: ..................................
RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E/O DELL’UNITA’IMMOBILIARE: ......... ...........................................................................
La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE e dei suoi
familiari conviventi che attualmente sono: ...........................................................................
Il conduttore si impegna a comunicare alla locatrice ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di .................. mesi (5), dal ............. al ................. allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza della locatrice) (4)
La LOCATRICE, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98 - e dall'Accordo tra .............................depositato il ............... presso il Comune di .................... , dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: .......................................................................................................................
La LOCATRICE ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro ........... giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. In ogni caso, ove la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il CONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 3
(Esigenza del conduttore) (4)
Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra ................................................... depositato il ................ presso il Comune di ...................... , le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il CONDUTTORE espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i .......... mesi per il seguente motivo: ...................................................., che documenta allegando al presente contratto........................ ...
Il canone di locazione è convenuto in euro................., che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero con le diverse modalità che verranno indicate dalla LOCATRICE stessa, in n. ............... rate eguali anticipate di euro ..............ciascuna, alle seguenti date: ....................................................... (4) (6)
(Deposito cauzionale)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ................................. pari a ..................... mensilità del canone (7), non imputabile in conto canoni di locazione e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ................................................................................... ...... (4)
Articolo 6
A carico del conduttore ricadranno tutti gli oneri accessori, di cui all’allegato n. 5 dell’accordo territoriale, da pagarsi direttamente all’amministratore del condominio nella misura risultante da preventivo e/o consuntivo. Il locatore all'uopo sin da ora delega il conduttore a chiedere all'amministratore documentazione e giustificativi delle spese relativi agli oneri accessori ovvero di prendere visione anche tramite la propria organizzazione sindacale.
Per la ripartizione degli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella ripartizione oneri accessori” di cui all'accordo comunale allegato n. 5.
Articolo 7
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
Articolo 8
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza -autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Articolo 9
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 10
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto ai punti 5 e 6, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 11
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
Articolo 12
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata e di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nel presente contratto. L'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 13
(Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno due mesi prima.
Articolo 14
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Il CONDUTTORE deve, altresì, osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla LOCATRICE.
La locatrice si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno che all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile
Articolo 15
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il ......... i seguenti interventi ......................................................................................................................... senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il ............ i seguenti interventi: ....................................................................................... ................. ............................................................................................... e l'ammontare della spesa relativa (forfetariamente determinata dalle parti consensualmente in euro ................................. ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal ............. in virtù di contratto stipulato in data ...............
e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE: ............................................................(9)
Articolo 16
(Riconsegna)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 17
(Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio della LOCATRICE, senza che perciò il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 18
(Divieti)
E' fatto divieto al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE.
In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo 19
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 20
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 6, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.
Articolo 21
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 22
(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli ............................... hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Articolo 23
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente – dal Sindaco o suo delegato.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
La Commissione è istituita presso il Comune di Bari.
Articolo 24
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non con atto scritto.
La LOCATRICE ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all’articolo 2.
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente.
Per la disdetta del contratto da parte della locatrice si applica l’articolo 3 della legge n. 431/98.
Altre clausole:
................................................................................................................................................................................................................. .
Letto, approvato e sottoscritto
........................, li, .........................
Il locatore .........................................
Il conduttore .......................................
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3 , 4, 5 ,6, 7 , 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Il locatore ..........................................
Il conduttore .......................................
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di mesi uno e quella massima di mesi diciotto.
(6) Cancellare delle lettere A, B, C le due che non interessano.
(7) massimo tre mensilità.
(8) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR".
(9) Cancellare per intero o nelle parti non interessate.
DI NATURA TRANSITORIA per Studenti Universitari
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2)
Il/La sig./ soc. (1) ....................................................................................... di seguito
denominato/ a LOCATRICE, (assistita da (2)...................................................in persona di
.................................) concede in locazione al/ alla sig. (1) .............................................
di seguito denominato/ a/ i CONDUTTORE/I identificato/ a/ i mediante (3)....................................
(assistito/ a/ i da (2) ..............................in persona di............................................), che accetta/ no, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in.........................................
via ......................... n.........piano..........scala........int........ composta di n. ...........vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ................................................
.....................................................................................................................
non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà...........................riscaldamento.....................
acqua .........................altre ..............................................................................
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma., del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:......................................................
b) codice fiscale della locatrice ...........................................................................
documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti: ......................................................
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di ..................... mesi (5), dal .......................... ......al
......................... Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il CONDUTTORE non comunica alla LOCATRICE disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2
(Natura transitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ..............................depositato il .................. presso il Comune di ........................... , le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ..........................frequentando il corso di studi di ....................... presso l'Università di ....................................... .
Articolo 3
(Canone)
Il canone di locazione, è convenuto in euro .......................................
che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero .............................................................., in n. ......... rate eguali anticipate di euro ................................... ciascuna, alle seguenti date: ....................................... (4)
Le parti si danno reciprocamente atto che il canone è determinato tra i valori minimi e massimi risultanti dall’Accordo territoriale stipulato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di ................... , depositato presso detto Comune il ............. , prot. ............ , ed inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall’Accordo integrativo stipulato in ...................... il ................ tra la LOCATRICE e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori .......................... del Comune di .........................................................
ovvero
secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 431/1998 (4).
Articolo 4
A carico del conduttore ricadranno tutti gli oneri accessori, di cui all’allegato n. 5 dell’accordo territoriale, da pagarsi direttamente all’amministratore del
condominio nella misura risultante da preventivo e/o consuntivo. Il locatore all'uopo sin da ora delega il conduttore a chiedere all'amministratore documentazione e giustificativi delle spese relativi agli oneri accessori ovvero di prendere visione anche tramite la propria organizzazione sindacale.
Per la ripartizione degli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella ripartizione oneri accessori” di cui all'accordo comunale allegato n. 5.
Articolo 5
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare
locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle
modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha
inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibere relative alla modificazione
degli altri servizi comuni
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica
anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza,
in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini)
i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da
almeno tre conduttori.
Articolo 6
Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza -autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Articolo 7
(Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE i costi sostenuti dalla LOCATRICE per
la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali
l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al punto
precedente. Il CONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua
competenza di cui al punto 5.
Il CONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per
le spese di cui sopra che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima
pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E' in facoltà della LOCATRICE
richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni
intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro
sessanta giorni dalla richiesta della LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo
dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro ______________, da corrispondere in ______________ rate alle seguenti scadenze:
al ______________ euro _______________________________________
al ______________ euro _______________________________________
al ______________ euro _______________________________________
al ______________ euro _______________________________________,
salvo conguaglio. (7)
Articolo 8
(Imposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, compresi i diritti
di banca, sono a carico del CONDUTTORE.
La LOCATRICE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE.
Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni
sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 9
(Pagamento)
Il CONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento dei canoni, nonché degli
importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 5 e 6, il primo giorno
del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto,
col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione
o motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola
rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità
del canone), costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della legge n. 392/78.
Articolo 10
(Risoluzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di
ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata
a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE,
la LOCATRICE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale
al periodo di mancato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso
e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso
da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene
(4) concessa la prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione
del contratto.
Articolo 11
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
E' fatto espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la
cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire,
a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia.
Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio,
sia pure a titolo gratuito, a persone che non sia il CONDUTTORE. L'inosservanza
del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE
di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice
civile.
Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78,
nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del
1988.
Articolo 12
(Recesso)
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
Articolo 13
(Uso e riparazioni)
Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del padre
di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio,
e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del
CONDUTTORE gl'interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo della cosa
locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE non provveda a tali interventi,
vi può provvedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE medesimo.
Qualora la cosa locata abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo
è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle
riparazioni stesse.
Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono
addebitati al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti
per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli
impianti di uso e di utilità comuni.
Il CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le
prescrizioni di legge o dei regolamenti emanati dalle competenti autorità, tenendo
ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante
dall'inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute
nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente,
ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato per
la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando il CONDUTTORE di avere
avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua
disposizione dalla LOCATRICE.
La locatrice si riserva il diritto di far eseguire sia all'interno sia all'esterno
dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto tutti gl'interventi che si
rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del
Codice civile.
Articolo 14
(Consegna)
Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gl'impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE s'impegna peraltro ad eseguire entro il..................... i seguenti interventi ........................................................................................................................, senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il .................. i seguenti interventi: .........................................
e l'ammontare della spesa relativa (forfetariamente determinata dalle parti consensualmente in euro ............................... ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4)
Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal ............... in virtù di contratto stipulato in data ...................e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE:............................................................... ...................................................................................................................(8)
Articolo 15
(Riconsegna)
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTTORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.
Articolo 16
(Modifiche e migliorie)
E' vietato al CONDUTTORE fare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono per patto espresso a beneficio della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.
Articolo 17
(Divieti)
E' fatto divieto al CONDUTTORE di occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' altresì vietato installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le modalità di installazione.
Il CONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della LOCATRICE. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale.
Articolo 18
(Esonero di responsabilità)
Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.
Articolo 19
(Servizi)
Il CONDUTTORE esonera la LOCATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le modalità stabilite all’articolo 5, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.
Articolo 20
(Visite)
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione.
Il CONDUTTORE s'impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita sarà concordato e compreso nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore.
Articolo 21
(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli ........................ ............hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile
Articolo 22
(Commissione di conciliazione)
La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è
composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle
rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo -
che svolge funzioni di presidente – dal Sindaco o suo delegato.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle
obbligazioni contrattuali.
La Commissione è istituita presso il Comune di Bari.
Articolo 23
(Varie)
A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi,
e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali
a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio
di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata,
se non con atto scritto.
La LOCATRICE ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi
i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione
(legge n. 675/96).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia
disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme
vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione
della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto si intendono
dagli stessi assunti solidalmente.
Per la disdetta del contratto da parte della locatrice si applica l’articolo 3 della
legge n. 431/98.
Altre clausole .................................................................................................
Letto, approvato e sottoscritto............................, li ........................
Il locatore ..........................................
Il conduttore .......................................
A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.
Il locatore .......................................
Il conduttore ....................................
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita;
domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale,
sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome,
cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere
riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario,
deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima è di mesi sei e quella massima di mesi trentasei.
(6) Massimo tre mensilità.
(7) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto
- in sostituzione - una clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello specificato DPR".
(8) Cancellare per intero o nelle parti non interessate.
ALLEGATO n. 5
TABELLA RIPARTIZIONE ONERI ACCESSORI
MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO
TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE
AMMINISTRAZIONE | |
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile | C |
---|---|
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali | L |
ASCENSORE | |
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni | C |
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti | L |
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge | L |
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione | C |
Ispezioni e collaudi | C |
AUTOCLAVE | |
Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti
primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) |
L |
Manutenzione ordinaria | C |
Imposte e tasse di impianto | L |
Forza motrice | C |
Ricarico pressione del serbatoio | C |
Ispezioni, collaudi e lettura contatori | C |
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI | |
Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione | L |
Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione | C |
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme | L |
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme | C |
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni | L |
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni | C |
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | L |
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili | C |
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA | |
Installazione e sostituzione degli impianti | L |
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti | L |
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario | C |
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale | C |
Lettura dei contatori | C |
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua | C |
IMPIANTI SPORTIVI | |
Installazione e manutenzione straordinaria | L |
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) | C |
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa) | C |
IMPIANTO ANTINCENDIO | |
Installazione e sostituzione dell’impianto | L |
Acquisti degli estintori | L |
Manutenzione ordinaria | C |
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi | C |
IMPIANTO TELEVISIVO | |
Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato | L |
Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato | C |
PARTI COMUNI | |
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico | L |
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico | C |
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari | L |
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari | C |
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura | L |
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti | C |
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere | L |
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni | C |
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni | C |
Installazione e sostituzione di serrature | L |
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati | C |
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | L |
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo | C |
PARTI INTERNE ALL’APPARTAMENTO LOCATO | |
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti | L |
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti | C |
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario | C |
Rifacimento di chiavi e serrature | C |
Tinteggiatura di pareti | C |
Sostituzione di vetri | C |
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico | C |
Verniciatura di opere in legno e metallo | C |
Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento | L |
PORTIERATO | ||
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | L 10 % | C 90 % |
---|---|---|
Materiale per le pulizie | C | |
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. | L 10 % | C 90 % |
Manutenzione ordinaria della guardiola | L 10 % | C 90 % |
Manutenzione straordinaria della guardiola | L |
PULIZIA | |
Spese per l’assunzione dell’addetto | L |
---|---|
Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. | C |
Spese per il conferimento dell’appalto a ditta | L |
Spese per le pulizie appaltate a ditta | C |
Materiale per le pulizie | C |
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia | L |
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia | C |
Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie | C |
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti | C |
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva | C |
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori | L |
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti | C |
SGOMBERO NEVE | |
Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso | C |
Per maggiori informazioni, per avere i Contratti e gli allegati, rivolgersi alla Sede SICET della propria città.