Accordo per il territorio del comune di Cassino

LEGGE 431/98 – ACCORDO TERRITORIALE LOCAZIONI NEL COMUNE DI CASSINO

 

Ai sensi dell'articolo, 2 comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione dell'Accordo Nazionale sottoscritto 1'8 febbraio 1999 e recepito con Decreto Ministeriale n° 67 del 22/3/1999 del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze tra:


Le Associazioni della Proprietà


- UPPI (Unione Piccoli Proprìetari Immobiliari) con sede in Frosinone Piazza Caduti di Via Fani, in persona del presidente pro-tempore Antonio Coniglio
- CONFEDILIZIA con sede in Frosinone - Ferentino Via Casilina, in persona del Presidente pro-tempore Paolo Polletta;
- ASPPI  (Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari) cori sede in Frosinone Via Marittima in persona del Presidente pro-tempore Giovanni Vecci.


Le Organizzazioni Sindacali degli inquilini della Provincia di Frosinone


- SUNIA in persona del rappresentante pro-tempore Sandro Di Giammarino
- SICET in persona del rappresentante pro-tempore Alessandro Di Traglia
- UNIAT in persona del rappresentante pro-tempore
- APPC in persona del rappresentante pro-tempore Cervo Vincenzo
 

Si conviene e si stipula quanto segue:


Art.1
II presente accordo ha valore per tutto il territorio del comune di CASSINO il quale, ai fini del presente accordo viene suddiviso in TRE fasce territoriali omogenee e precisamente:
A) Centro Storico e Centrale - colorata giallo nella planimetri allegata come N. 1
B) Fascia Intermedia – colorata verde nella planimetria allegata come N. 2
C) Fascia periferica ed agricola – La restante parte del territorio comprese le Frazioni e l’area industriale

Art.2
Per le Zone Omogenee come sopra individuate, vengono definite le fasce di oscillazione dei canoni come da allegato D.

Art.3
Ai fini del calcolo della superficie dell'appartamento essa va determinata tenendo conto del suo perimetro lordo, detratta l'area occupata dalle mura esterne quando esse siano di spessore maggiore di 35 cm. Limitatamente al maggiore spessore. Alla superficie cosi determinata va aggiunta, ove esiste, l'area di balconi, delle soffitte, delle cantine, dei ripostigli, etc. nella misura del 50% del loro sviluppo.
La superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva dell'unità immobiliare sarà computata al 10%.

Art.4
II canone di locazione, è determinato attraverso una contrattazione delle parti dove ogni elemento contenuto nel presente Accordo, influisce a determinare il canone in maggiore o inferiore l'importo de! Canone stesso.
A dimostrazione dell' avvenuta contrattazione, va allegata al contratto una scheda riepilogativa di tutti gli elementi che hanno influito alla determinazione del canone locazione.
Le parti convengono che in situazioni particolari, certificate da una delle Organizzazioni degli Inquilini, come ad esempio per le categorie classificate come A/7 nel NCEU il valore del canone, come sopra determinato, può essere aumentato sino ad un massimo del 5% .

Art.5
Le Organizzazioni Sindacali della Proprietà Edilizia e degli Inquilini istituiscono, con il presente accordo, una Commissione di Conciliazione e Congruità del canone che avrà sede presso il Comune di CASSINO e che verrà disciplinata dal apposito regolamento.
Tale Commissione, fornirà a locatori e conduttori interessati un servizio di conciliazione Stragiudiziale in materia di stipula, congruità del canone interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione.

Art.6
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione sulla base del modello allegato al DM 5 Marzo 1999, corretto con l'indicazione della superficie dell'appartamento espressa metri quadrati, altresì si conviene le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.

Art 6/bis
Per i contratti non sottoscritti presso le Associazioni promotrici dell'accordo comunale è inserita la seguente clausola: "Nel corso della locazione il canone come sopra determinato sarà sottoposto, a richiesta di una delle parti al parere della Commissione conciliativa e di congruità costituita in base all'articolo 5 dell'accordo depositato presso il Comune di CASSINO al fine di accertare la rispondenza ai parametri dell'accordo citato e la compatibilita con le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 Legge 431/98.

Art7
In materia dì oneri accessori, per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 e 10 Legge 392/78.

Art.8
Le partì si impegnano comunemente per ottenere da parte dell'Amministrazione Comunale un abbattimento delle aliquote ICI a favore di tutti i contratti del canale CONCORDATO, dì cui al presente accordo.

Art.9
Presso L'Assessorato competente del Comune è istituito un Osservatorio locale della condizione abitativa il cui Comitato di indirizzo e controllo sarà finalizzata alla realizzazione delle seguenti funzioni, raccolta e tenuta degli Accordi locali per rendere possibile la conoscenza a tutti i cittadini, realizzare una banca dati sul sistema abitativo, flussi d'offerta e domanda di abitazione, ricognizione e organizzazione di conoscenze sulla condizione abitativa del territorio comunale; monitoraggio dei prezzi sia del comparto convenzionato che dei settori a prezzo libero.

Art. 9/bis (Usi Transitori)
Le regole previste per gli usi abitativi del canale concordato, tranne ovviamente per la durata, valgono anche per gli usi transitori.
Il contratto ad uso transitorio e le relative normative sono quelle previste nell'art 2 del DM 5/3/99. Tali contratti dovranno contenere allegati le motivazioni della transitorietà, che dovranno essere confermate dal locatore tré mesi prima della scadenza del contratto
La transitorietà del contratto è individuale secondo le seguenti categorie:
- Quando il Proprietario ha necessità di adibite entro 18 mesi l'immobile ad abitazione propria, dei figli, dei genitori, per motivi di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- matrimonio dei figli;

- Quando l'inquilino ha necessità di un contratto transitorio a causa di:
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
- assegnazione dì alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto in cooperativa o presso privati di un alloggio che si renda disponibile entro 18 mesi dimostrato con compromesso;
- vicinanza momentanea a parenti bisognosi.

Art. 10 Studenti fuori sede.
Ai contratti per studenti fuori sede debbono essere allegate le certificazioni rilasciate da LAZIODISU attestanti l'iscrizione e la frequenza ai corsi.
Nel contratto occorre prevedere il subentro automatico da parte di altro studente che deve accettare integralmente le condizioni della locazione: inoltre lo stesso dovrà prevedere il ricorso alla Commissione di Congruità del canone secondo le regole stabilite per gli usi abitativi.

Art. 10 bis)
Le parti vista la complessità e l'eccezionalità dei contratti di cui ali' art. 10 si impegnano di regolamentare la concertazione attraverso uno specifico accordo con LAZIODISU di CASSINO.

Art. 11
Il presente accordo territoriale ha la durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso la casa Comunale.

Art. 12
Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua scadenza naturale qualora:
a) il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l'affitto contrattato di cui al presente accordo;
b) siano modificate le normative fiscali previste dall'art. 8 della Legge 431/98;
e) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti.

II presente accordo, avrà efficacia dal giorno successivo del deposito presso il Comune di Cassino
Letto, confermato e sottoscritto

Cassino, 04/09/2007

-UPPI
-CONFEDILIZIA;
-ASPPI-.
-SUNIA
-SICET
-UNIAT
- APPC


 


ALLEGATO "D"

 

Fasce di Oscillazione dei canoni di affitto:

1) Centro Storico e Centrale fascia A

Canone Minimo al Mq. Euro 33,00
Canone Massimo al Mq. Euro 70,00

2) Zona intermedia fascia B

Canone Minimo al Mq. Euro 25,00
Canone Massimo al Mq. Euro 65,00

3) Zona Periferia ed Agricola fascia C

Canone Minimo al Mq Euro 20,00
Canone Massimo al Mq. Euro 55,00


SUB-FASCE da utilizzare nella individuazione del canone effettivo secondo il numero degli elementi e le modalità descritte nell' ALLEGATO F.

 

Zona Centro storico e centrale

Sub-fascia 3A

Da Euro 51,00 a 70,00

 

Sub-fascia 2A

Da Euro 41,00 a 50,99

 

Sub-fascia 1A

Da Euro 33,05 a 40,99

 

Zona intermedia

Sub-fascia 3B

Da Euro 46,00 a 65,00

 

Sub-fascia 2B

Da Euro 31,00 a 45,99

 

Sub-fascia 1B

Da Euro 25,05 a 30,99

 

Zona periferica e agricola

Sub-fascia 3C

Da Euro 36,99 a 55,00

 

Sub-fascia 2B

Da Euro 26,00 a 35,99

 

Sub-fascia 1B

Da Euro 20,05 a 25,99

 


ALLEGATO F
 

Qualora l' immobile contenga almeno Due dei seguenti elementi per la contrattazione si può applicare la sub-fascia superiore. (1/A, 1/B; 1/C;)
• Buono stato di conservazione;
• adeguamento degli impianti alle norme di legge;
• acqua corrente.

Qualora gli immobili rientranti nelle suddette Sub -fasce (1/ A;1/B;1/C.), presentino anche Due o più dei seguenti elementi si può applicare la contrattazione relativa alla sub-fascia superiore. (2/A;2/B; 2C.)
• posto auto o rimessa;
• ascensore oltre il 3° piano;
• alloggio ammobiliato;
• cantina o soffitta;
• garage;
• livello di piano intermedio
• balconi
• impianto di riscaldamento;
• Assistenza dalle rispettive Organizzazioni Sindacali Proprietà e Inquilini.
 

Qualora gli immobili rientranti nelle suddette sub-fasce (2A;2B;2C.). presentino ulteriori Due o più dei seguenti elementi si può applicare la contrattazione relativa alla sub-fascia superiore. (3/A;3/B; 3C.)
• area verde di pertinenza;
• video citofono;
• recinzione dell' area condominiale;
• area giochi riservata;
• doppi servizi;
• aria condizionata;
• Posizione prossima a Pubblici Servizi( Scuole, Uffid^cc..)
• allacciamento rete del gas
• Assistenza dalle rispettive Organizzazioni Sindacali Proprietà e Inquilini.

Nel Caso che l'immobile risulti avere uno dei seguenti elementi, la contrattazione è da considerarsi ad una sub- fascia Inferiore, mentre se risulti averne due o più la contrattazione è da considerarsi ad una Fascia Inferiore.
• Cattivo stato di conservazione;
• Sito in zona degradata;
• Facciata priva di intonaco;
• Impianti non a norme di Legge;
• Ubicazione non corrispondente alla fascia di appartenenza.
• Elemento declassante certificato da Ente Pubblico o Organizzazione di Categoria sia della Proprietà che degli Inquilini