Accordo per il territorio del comune di Bologna
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto Ministeriale 30.12.2002,
le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini
SUNIA in persona del segretario territoriale p.t.
SICET in persona del segretario territoriale p.t.
UNIONE INQUILINI in persona del segretario territoriale p.t
UNIAT in persona del segretario territoriale p.t.
Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari
CONFABITARE in persona del Presidente provinciale p.t
AIPI - CONFAPPI in persona del Presidente provinciale p.t.
APPC in persona del segretario territoriale p.t.
UNIONCASA in persona del segretario territoriale p.t.
UPPI in persona del segretario territoriale p.t.
nonché
ASPPI in persona del Presidente p.t.
FONDAZIONE P.O. FALCIELA in persona del Presidente p.t.
COOP. NUOVO MONDO in persona del Presidente p.t.
e con l’intervento
del Comune di Bologna in persona del Sindaco p.t. autorizzato alla
sottoscrizione
del presente atto con delibera n°
Premesso
1) che in data 7.10.1999 è stato stipulato il primo accordo
territoriale relativo al Comune di Bologna in attuazione delle previsioni della
L. 431/98;
2) che in data 7.01.2002 le tabelle dei valori al metro quadrato sono state
convertite in Euro;
3) che in data 2.12.2003 è stato stipulato il secondo accordo territoriale
relativo al Comune di Bologna in attuazione delle previsioni della L. 431/98;
4) che in data 7.02.2008 è stato stipulato il terzo accordo territoriale
relativo al Comune di Bologna in attuazione delle previsioni della L. 431/98;
5) che con delibera n°_____ del ______ il comune di Bologna, per gli immobili
locati alle condizioni ivi previste, ha determinato un'aliquota IMU per l'anno
2013 pari a 0,76%
6) che le parti convenute riconoscono l'importanza delle decisioni
dell'Amministrazione Comunale ed intendono assicurare a loro volta il massimo
impegno, per consentire la più elevata diffusione ed utilizzazione delle
tipologie contrattuali oggetto del presente accordo;
7) che i firmatari del presente accordo convengono:
▪ sulla opportunità del mantenimento dei benefici fiscali relativi alle
tipologie contrattuali oggetto dell’accordo stesso, e sulla parallela necessità
che vi sia una piena effettività nel riconoscimento dei benefici fiscali ai soli
utilizzatori in modo corretto del presente accordo,
▪ sulla necessità di sviluppare ulteriori forme di sostegno a questa modalità
contrattuale e di incentivare la riconduzione al presente accordo dei contratti
in corso,
▪ sulla indispensabilità di un incremento dell’ERP,
▪ e si impegnano a dare continuità al perseguimento dei suddetti obiettivi
curando la promozione dello strumento contrattuale e la verifica della sua
corretta applicazione;
8) che tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso della vigenza del
precedente accordo è possibile cercare di fornire alle parti contrattuali uno
strumento maggiormente chiaro ed efficiente ed il più possibile in linea con le
aspettative della legge;
convengono e stipulano quanto segue
CAPO I. NORME GENERALI
1. METODO DI CALCOLO
Il canone viene determinato sulla base della moltiplicazione
dei valori espressi in €/mq/anno, ricavati tra le fasce di oscillazione
predeterminate, per la superficie dell’unità immobiliare stessa.
I valori sono determinati in funzione dell’ubicazione, della composizione in
numero di vani dell’appartamento e dei parametri dedotti dalle caratteristiche
dell’unità immobiliare.
2. AREE OMOGENEE
Il presente accordo ha valore per tutto il territorio del
Comune di Bologna come suddiviso in aree omogenee di cui all'allegato A
dell'accordo del 07/02/2008, contenete la planimetria del territorio comunale,
consultabile, nel dettaglio, all'indirizzo internet predisposto dal SIT del
Comune di Bologna.
Il territorio comunale è suddiviso in tre distinte aree così delimitate:
a) prima zona, definita anche ZONA DI PREGIO, compresa tra il confine
meridionale del territorio comunale e le seguenti vie:
Via Don Sturzo, Via Porrettana, Via Saragozza,Via Turati, Via Andrea Costa,
Viale Pepoli,Via Saragozza, Via Collegio di Spagna, Via Barberia, Piazza
Malpighi, Via Marconi (fino all’incrocio con Via Riva Reno),Via Riva Reno, Via
De’ Falegnami, Via Righi, Via delle Moline, Via De’ Castagnoli, Largo Respighi,
Via Petroni, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, Viale Carducci, Via Murri, Via
Varthema, Via Molinelli, Via Siepelunga.
b) seconda zona, definita anche ZONA A, compresa tra il confine della zona di
pregio, il confine del territorio comunale ed i seguenti riferimenti:
Canale Reno, Via Andrea Costa, Via Montefiorino, Via Tolmino, Viale Ghandi, Asse
Sud Ovest, Via Emilia Ponente, Via Saffi, Viale Silvani, Via Berti, Via Casarini,
Via Parmeggiani, Viale Pietramellara, Viale Masini, Viale Berti Pichat, Via
Ranzani, Ferrovia FER (ex Veneta), Ferrovia FS (per Firenze, Roma).
c) terza zona, definita anche ZONA B, compresa tra la zona A ed il confine del
territorio comunale.
All’interno di ogni singola zona sono individuate sottozone di maggiore o minore
pregio rispetto a quella all’interno della quale sono ricomprese.
Si precisa che alle sottozone, indicate all’allegato B, quando definite zone
degradate, si applicano le fasce relative all’area omogenea immediatamente
inferiore, quando definite zone di pregio, si applicano le fasce relative
all’area omogenea immediatamente superiore.
3. COMPOSIZIONE DELL’ALLOGGIO
Una volta individuata l’area omogenea di appartenenza
dell’unità immobiliare, occorre valutare la composizione che si esprime in
termine di vani utili.
La composizione da considerare è data dal numero dei vani abitabili: camere,
soggiorno, studi, sala da pranzo, soppalco, con almeno un’altezza di 1,60 mq
purché regolarmente accatastato abitabile (per vano abitabile si intende
qualsiasi vano di almeno 9 mq con adeguata finestratura con esclusione, quindi,
di bagno ed altri accessori) .
4. PARAMETRI
La combinazione tra la localizzazione e la composizione in
numero di vani dell’unità immobiliare consente di individuare tre distinte fasce
di oscillazione.
L’individuazione della specifica fascia di oscillazione dei valori, cui avere
riguardo per la determinazione del canone di locazione, è effettuata in
relazione alla presenza dei parametri di seguito indicati (precisandosi che gli
elementi si considerano solo se installati a spese del proprietario):
1. tipologia A/1-A/2-A/3-A/7-A/8-A/9
(desunta dalla certificazione catastale)
2. autorimessa singola
(intendendosi un ricovero per autovetture, accessibile e fruibile, dotato di
allacciamento alla rete elettrica e locato unitamente all’abitazione)
3. posto auto esclusivo anche scoperto purché regolarmente accatastato
(locato unitamente all’abitazione, accessibile e fruibile.)
4. Accesso all’immobile dal 1° e 2° piano o superiori con ascensore oppure piano
terreno o rialzato senza ascensore
(il parametro non viene riconosciuto ai piani seminterrato, terreno e rialzato,
salvo che non sia dotato di area collegata esclusiva).
5. riscaldamento autonomo , centralizzato con conta calorie e riscaldamento a
pavimento anche se con riscaldamento centralizzato senza conta calorie.
(il parametro può essere riconosciuto in caso di riscaldamento autonomo soltanto
qualora il riscaldamento sia sull’intera porzione abitativa, ed a norma, con
l’indicazione della certificazione in contratto ed a condizione della consegna
del libretto di manutenzione e della certificazione di conformità contestuale
alla stipula).
6. porta blindata o sistema di allarme o cancello e doppi vetri
(per il riconoscimento del parametro devono coesistere sistemi di sicurezza alla
porta (blindatura, allarme o cancello) e i doppi vetri su almeno l’80% degli
infissi dell’alloggio) l’elemento sarà riconosciuto anche con la specifica
indicazione delle parti all’interno del contratto
7. condizionamento
(il parametro viene riconosciuto in presenza di un impianto indicato in
contratto, del quale fruiscono almeno il 50% dei vani utili, e non può essere
riconosciuto in presenza unicamente di elettrodomestici portatili)
8. area verde condominiale
(ed accessibile da parte del conduttore) l’elemento sarà riconosciuto anche con
la specifica indicazione delle parti all’interno del contratto
9. area verde esclusiva
10. doppio servizio
(con la previsione che il primo bagno deve essere completo ed il secondo bagno
deve essere dotato almeno di WC e lavabo)
11. interventi di risparmio energetico (interventi volti alla riduzione del
fabbisogno energetico ed al miglioramento termico dell’edificio – L.296/2006 –
da documentare all’atto della stipula del contratto consegnando copia del
documento di qualificazione energetica che attesti un consumo specifico non
superiore a 90 kWh/mq.)
12. cantina o soffitta
(si intende l’uso della cantina o della soffitta pertinenziale all’unità
immobiliare locata)
13. cortile con possibilità di parcheggio in area condominiale
(il cortile deve essere quello pertinenziale allo stabile nel quale v’è
l’appartamento locato, deve essere accessibile e il parcheggio cui si fa
riferimento si intende per autoveicoli; ove per l’accesso siano necessarie
autorizzazioni o pass, la loro consegna al fine dell’utilizzo è condizione per
l’indicazione del parametro); questa maggiorazione si applica anche nei casi in
cui sia prevista la facoltà di parcheggio esclusivo, ma a rotazione fra gli
aventi diritto
14. balcone o terrazza o lastrico solare di pertinenza esclusiva
(si intendono come superfici utilizzabili)
15. costruzione post 1985
(l’epoca di costruzione è desunta da idonea documentazione).
Il canone effettivo verrà quindi individuato nell’ambito della:
FASCIA MINIMA quando sono presenti fino a 3 parametri
FASCIA MEDIA quando sono presenti da 4 a 7 parametri
FASCIA MASSIMA quando sono presenti oltre 7 parametri
5. SUPERFICIE DELL’ALLOGGIO
La superficie convenzionale dichiarata dal locatore nel
contratto è esclusivamente quella interna dell’unità immobiliare (con esclusione
di balconi, terrazze, cantine, soppalchi non accatastati ed altri accessori),
misurata sulla pianta catastale, o su altra eventualmente prodotta all’autorità
amministrativa per pratiche edilizie, in ogni caso da muro a muro esclusi i muri
esterni e compresi i tramezzi interni e con esclusione delle porzioni di altezza
inferiori a cm. 160.
A tal fine i metri quadrati utili sono calcolati con una tolleranza, in più o in
meno del 5 % esclusivamente come segue:
a) unità uso abitazione (escluso balconi, terrazze cantine, soppalchi non
accatastati ed altri accessori) nella misura del 100%;
b) autorimessa in uso esclusivo accatastata C6 (se non locata con separato
contratto, sia pure al medesimo conduttore ) nella misura del 50%;
c) posto auto esclusivo (se non locato con separato contratto, sia pure al
medesimo conduttore) nella misura del 20%;
Qualora sia oggetto della locazione una porzione d’immobile il canone sarà
determinato in una frazione del canone relativo all’intero appartamento,
proporzionale alla porzione di appartamento locata.
6. DETERMINAZIONE DEL CANONE
Il canone in sede di contratto andrà determinato utilizzando i valori della sub-fascia corrispondente alla zona, al numero di vani ed al numero di parametri rilevati nell’unità immobiliare, espressamente indicati nella seguente tabella:
omissis
All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti, se del
caso con l’assistenza delle organizzazioni sindacali ove una parte lo richieda,
a definire in concreto il canone effettivo, prendendo in considerazione con
equilibrio lo stato di manutenzione dell’unità immobiliare e del fabbricato, il
numero dei parametri presenti, la tipologia dell’alloggio, nonché ogni altro
elemento di carattere anche più soggettivo (veduta, comodità ai mezzi di
trasporto, ecc). che possa incidere sul valore dell’immobile.
Può essere applicato il valore massimo al metro quadrato utile della fascia
massima quando l’appartamento presenta almeno 8 parametri e lo stato di
manutenzione è ottimo. Ove previsto da specifiche convenzioni il canone può
essere stabilito in misura inferiore a quello derivante dall’applicazione della
tariffa minima di fascia.
Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura contrattata e comunque
non superiore al 75% della variazione ISTAT. L’adeguamento del canone decorrerà
dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.
7. FATTISPECIE PARTICOLARE DI VARIAZIONE DEL CANONE
Sono individuate le seguenti ipotesi nelle quali il canone,
determinato come ai punti che precedono, potrà essere oggetto di ulteriore
variazione in virtù di elementi da specificare espressamente in contratto in
accordo tra le parti e facoltativa.
Le percentuali sotto indicate dovranno essere sommate e poi applicate una volta
soltanto sui valori della fascia di riferimento.
7.a IMMOBILE DI PREGIO
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. A) L. 431/98 o inclusi
nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 ed A/7, le fasce di oscillazione dei
canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile potranno subire nei valori
minimo e massimo un aumento dell’otto per cento, a valere per l’intera durata
contrattuale.
7.b IMMOBILE ARREDATO
Ove sia locato un appartamento ammobiliato a cura e spese della parte locatrice
e contestualmente alla sottoscrizione del contratto le parti individuino anche
un elenco degli arredi e di ciò sia fatta menzione in contratto, le fasce di
oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile potranno
subire nei valori minimo e massimo un aumento fino al quindici per cento, a
valere per l’intera durata contrattuale.
Il coefficiente massimo può essere considerato unicamente ove l’immobile sia
completamente arredato in ogni stanza e non necessiti per una normale
utilizzazione di arredi ulteriori.
Non può essere applicata alcuna maggiorazione qualora non sia arredata almeno la
cucina.
7.c MAGGIORE DURATA
Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente una durata contrattuale
maggiore di quella ordinaria triennale le fasce di oscillazione dei canoni di
cui alle aree dove è ubicato l’immobile potranno subire nei valori minimo e
massimo un aumento:
del tre per cento se la durata contrattale sarà di quattro anni;
del sei per cento se la durata contrattuale sarà di cinque anni;
del dieci per cento se la durata contrattuale sarà di sei anni.
Gli aumento dovranno essere corrisposti per tutta la durata contrattuale.
7.d DEPOSITO CAUZIONALE
Ove la parte locatrice rinunci al deposito cauzionale ovvero le parti contraenti
pattuiscano espressamente di determinare l’importo del deposito cauzionale in
misura non superiore ad una mensilità, le fasce di oscillazione dei canoni di
cui alle aree dove è ubicato l’immobile potranno subire nei valori minimo e
massimo un aumento del cinque per cento, a valere per l’intera durata
contrattuale. I contratti stipulati ai sensi del presente accordo non possono
prevedere diverse forme onerose di garanzia extracontrattuali quali fideiussioni
bancarie o assicurative.
7.e PERIODO DI RECESSO
Ove le parti contraenti pattuiscano espressamente di riconoscere al
conduttore la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza
obbligo di motivazione con un preavviso uguale a zero e fino a tre mesi, le
fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dove è ubicato l’immobile
potranno subire nei valori minimo e massimo un aumento del cinque per cento, a
valere per l’intera durata contrattuale.
7.f IMMOBILI DI ELEVATA QUALITA' ENERGETICA
Qualora l’immobile nella scala di valutazione della prestazione energetica
presenti una delle classei A-B-C-D le fasce di oscillazione dei canoni di cui
alle aree dov’è ubicato l’immobile potranno subire nei valori minimo e massimo
un aumento del 5%, a valere per l’intera durata contrattuale. La maggiorazione
può essere riconosciuta esclusivamente se la classe energetica è attestata con
certificato energetico (Delibera Regionale n°156 del 4/3/2008) da consegnare in
copia all'atto della stipula del contratto di locazione.
8. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI
In relazione alla ripartizione degli oneri accessori fra
locatore e conduttore le parti stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto
nell’allegato al D.M. 31.12.2002.
Eventuali clausole di determinazione forfettaria dell’ammontare degli oneri
accessori che prescindano dall’effettiva rendicontazione annuale delle spese,
con specifica previsione del conguaglio annuale, si intendono espressamente come
non ammesse e non compatibili con il rispetto del presente accordo.
Convengono, infatti, le parti stipulanti quale pattuizione essenziale, nel
rispetto del disposto dell’art. 13, L. 431/1998, che vi debba essere piena
coincidenza tra l’ammontare degli oneri accessori rimborsati dal conduttore, e
l’ammontare delle spese sostenute dal locatore per la fornitura dei servizi al
conduttore.
Per quanto non previsto nell’allegato al D.M. 31.12.2002, le parti fanno altresì
riferimento e richiamano in ogni caso le norme vigenti, gli usi locali raccolti
dalla CCIAA di Bologna (e segnatamente l’ultima edizione del 1990), nonché le
tabelle concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il
presente Accordo.
CAPO II NORME SPECIALI
9. CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione
utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30/12/2002, così
come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle
parti e dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti
gli elementi e le pattuizioni previste nelle norme generali.
I contratti avranno la durata minima di cui al comma 5 dell’art.2 legge
n.431/98.
10. CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
In conformità con le previsioni del D.M. 30/12/2002 la durata
della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto
mesi.
La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e
separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate
all’atto della stipula del contratto come segue:
10.A Esigenze di transitorietà del locatore
Quando il locatore debba disporre dell’immobile per i seguenti motivi:
1) destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro
il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare
una convivenza di fatto , raggiunta la maggiore età ed autonomia economica,
intendano lasciare l’abitazione della famiglia d’origine;
2) destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli o dei parenti
entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla cessazione del
rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano
rilasciare l’alloggio di servizio;
3) destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei
parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativi
al lavoro e/o professione;
4) destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro
il 2° grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili
in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
5) eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di
concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupazione
dell’appartamento.
6) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo
a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.
10.B Esigenze di transitorietà del conduttore
Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non
superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
1) contratto di lavoro o a tempo determinato in un comune di verso da quello di
residenza;
2) previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
3) trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
4) necessità di cure o di assistenza per sé o a famigliari in luogo diverso
dalla propria residenza;
5) acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile
entro il periodo di durata del contratto;
6) esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua
abitazione;
7) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento
certo a data espressamente indicata nel contratto e documentata.
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente
documentate. Si precisa, inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra
è necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti
contraenti di una delle suindicate esigenze.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per esigenze di transitorietà
del locatore, può essere prevista nel contratto l’introduzione di una clausola
penale non superiore al 50% della mensilità del canone, con decorrenza dal
trentesimo giorno di scadenza del contratto, in caso di ritardo nel rilascio.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera
raccomandata A/R da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad
almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre
mesi.
Il deposito cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità
del canone per i contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per
contratti di durata fino a diciotto mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando
esclusivamente l’allegato contratto tipo allegato al D.M. 30/12/2002, così come
recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti
e dell’immobile, indicando con precisione sia i motivi di transitorietà, che
tutti gli elementi e le pattuizioni che hanno consentito la determinazione del
canone di cui al Capo I del presente accordo, con esclusione dei punti 7.c, 7.d
e 7.e.
11. CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Tali contratti sono utilizzabili qualora il conduttore sia
iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione
in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre
anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando
esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30/12/2002, così come recepito
nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e
dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli
elementi e pattuizioni previste nelle norme generali (con esclusione del punto
relativo alla maggiore durata e con la riduzione del preavviso in misura non
superiore ad un mese in luogo di tre).
Le Cooperative di locazione per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel
settore ovvero società da esse controllate che offrano al locatore adeguate
garanzie patrimoniali e svolgano attività complementari alla locazione in linea
con il capitolato prestazionale, potranno stipulare con i proprietari contratti
per sublocare posti letto a studenti universitari applicando un canone
incrementato in misura non superiore al 40% del canone di acquisizione,
frazionandolo per i singoli posti letto ricavabili.
12. GRANDI PROPRIETA’
Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie
assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o fisici detentori di
grandi proprietà immobiliari ( per tali sono da intendersi l’attribuzione, in
capo ad un medesimo soggetto, della disponibilità di più di 30 unità immobiliari
destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul
territorio nazionale), i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e
massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le
eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad
appositi accordi integrativi fra la proprietà interessata e le organizzazioni
sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente
accordo.
In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo, le parti potranno
essere assistite nella stipulazione dei singoli contratti di locazione dalle
associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto
l’accordo integrativo stesso.
Tali accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi
dalle associazioni sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per
far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori nonché la
possibilità di derogare dalla tabella degli oneri accessori.
CAPO III. NORME FINALI
13. EQUITÀ FISCALE
Le parti si sono date atto, in premessa, dell’importanza
delle agevolazioni fiscali conseguenti all’uso del presente accordo.
Esse ritengono inoltre doveroso e necessario operare in modo che tutti i
rapporti contrattuali, anche in essere, che prevedano pattuizioni compatibili e
conformi al presente accordo, possano essere ricondotte all’applicabilità dello
stesso, anche anticipatamente alla scadenza del contratto, per riconoscere alle
parti la facoltà di fruire delle condizioni di miglior favore previste dalla
Legge.
Di converso le parti ritengono necessario evitare che le agevolazioni fiscali
possano essere ottenute in presenza di patti solo nominalmente ed apparentemente
conformi al presente accordo, ma sostanzialmente difformi.
Per questa ragione le parti stipulanti tutte convengono l’opportunità di
invitare le parti all’utilizzazione di un’apposita modulistica, da sottoscrivere
da all’atto della conclusione del contratto, atta a documentare
all’Amministrazione Comunale la sussistenza di tutti gli elementi utili ad
accertare il rispetto sostanziale del presente accordo.
L’Amministrazione Comunale, in presenza di una siffatta dichiarazione, ove
verificata e controfirmata da almeno due associazioni stipulanti il presente
accordo, delle quali almeno una dell’inquilinato e una della proprietà,
considererà automaticamente in senso favorevole la richiesta applicazione delle
agevolazioni previste, salva la necessità di verifiche a campione; per le
dichiarazioni o richieste di esenzione ovvero di applicazione di aliquote
agevolate non corredate dalla dichiarazione o dal contratto validati dalle
associazioni, invece, si procederà ad un’attività adeguata di verifica e
controllo con modalità concordate con le Organizzazione firmatarie del presente
accordo.
14. CHIAREZZA
Le parti stipulanti ritengono necessario che i rapporti tra
le parti contraenti debbano essere improntati alla massima chiarezza e buona
fede possibile.
Per questa ragione le medesime parti, congiuntamente, individuano come criteri
comportamentali corretti, opportuni e prudenti, i seguenti atteggiamenti.
d) il contratto viene integralmente compilato, con indicazione di tutti gli
elementi richiesti;
e) dopo la stipula del contatto, all’atto della consegna delle chiavi le parti
compilano un verbale di consegna, se del caso con stampa di foto, per
evidenziare lo stato di conservazione dell’unità immobiliare;
f) contestualmente viene redatto l’inventario di eventuali mobili;
g) al conduttore vengono consegnati il regolamento di condominio ove esistente
ed è informato, ove le stesse tutelino diritti del conduttore, circa le
assicurazioni in essere relative all'immobile, opportunamente, dove occorra, da
estendere ai rischi della conduzione..
h) al conduttore viene consegnata la documentazione necessaria alla voltura
delle utenze;
i) il conduttore riceve una copia del contratto registrato, a meno che non
richieda espressamente un originale dell'atto;
j) al conduttore viene indicato il nominativo dell’amministratore del
condominio;
k) dalla data di entrata in vigore della normativa sulla certificazione
energetica, salvo proroga della stessa, al conduttore verrà consegnata copia
dell'attestato relativo all'immobile locato, così come gli verrà consegnato ogni
altro documento ad esso inerente che sia obbligatorio per legge.
l) al conduttore vengono consegnati gli eventuali pass autorizzativi per
l'accesso alle parti comuni riservate ai residenti l'immobile.
m) il conduttore anticipa immediatamente la somma necessaria all’imposta di
bollo, nonché il 50% della somma necessaria per la registrazione del contratto
n) il conduttore consegna al locatore copia del documento d'identità ed
eventualmente copia della carta/permesso di soggiorno, impegnandosi ad
utilizzare l'alloggio come abitazione principale.
o) il conduttore fornisce i dati degli occupanti l'alloggio al fine
dell'aggiornamento dell'anagrafe condominiale.
15. ADESIONI
Le parti stipulanti auspicano e si impegnano a favorire
l’adesione al presente accordo del più ampio possibile novero di altre realtà
associative, istituzionali, professionali, imprenditoriali, che, operando nel
settore, condividano l’impegno alla diffusione delle tipologie di contratti qui
disciplinati.
Si conviene che delle adesioni potrà essere data notizia e che verranno
menzionate in calce alle copie del presente accordo.
16. DURATA ED EFFICACIA
Il presente accordo territoriale ha durata minima di tre anni
a partire dal deposito dello stesso presso il Comune.
Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima della sua
naturale scadenza qualora:
a) il Comune deliberi nuove aliquote IMU per l’affitto concordato di cui al
presente accordo;
b) siano modificate le normative fiscali previste agli articoli 8 e 10 Legge
431/98 e delle altre normative attualmente vigenti;
c) siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale
degli affitti;
d) il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad alta tensione
abitativa;
e) le parti contraenti lo ritengano comunque necessario o opportuno.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin d’ora
disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la
definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del
canone.
Il presente accordo verrà depositato presso la Segreteria generale del Comune
mediante consegna alla segreteria generale dello stesso, Ufficio protocollo
generale, o invio alla medesima tramite raccomandata a.r. Quanto agli allegati
si confermano quelli dell'accordo 07/02/2008.
Letto, confermato e sottoscritto in data ………….in ……………..
Le parti stipulanti:
Aderiscono al presente accordo: